Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9874 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14501/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n. 2928/2023 depositata il 16/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha impugnato plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali per un importo di € 12.431,77 per crediti di natura tributaria di cui veniva a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario in data 6.3.2018, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del credito in quanto era decorso ampiamente il termine prescrizionale tra l’anno di imposta riportato nel ruolo esattoriale opposto, e, comunque, tra la data di asserita notifica della cartella di pagamento e la data di estrazione del ruolo esattoriale (6.3.2018); e nel merito eccepiva l’omessa notifica della cartella di pagamento, chiedendo conseguentemente l’annullamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento opposta, con vittoria delle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 15530/2019 depositata in data 21.11.2019 ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la pretesa impositiva per cui è causa e compensato integralmente le spese del giudizio.
Il contribuente ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 2928/2023 depositata in data 16.5.2023 ha rigettato l’impugnazione, rilevando che, in assenza di appello incidentale dell’Ufficio, il merito era divenuto definitivo, ma che per le recenti modifiche normative e giurisprudenziali, l’impugnazione dell’estratto di ruolo era inammissibile, giustificando così la compensazione delle spese in entrambi i gradi.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice di prime cure e confermata dal giudice di II grado: non essendovi stata soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali doveva essere giustificata da motivi “gravi ed eccezionali”, non integrate dal dedotto cambiamento di orientamento giurisprudenziale successivo alla decisione di primo grado (inerente la circostanza che l’impugnazione di un estratto di ruolo sarebbe stata inammissibile), la quale risultava peraltro formulata con argomenti tali da integrare una motivazione apparente.
1.1. Nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese.
1.3. Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.
1.4. Questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio.
1.5. Il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 11/04/2025.