Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32383 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12130/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 3163/20, depositata il 22 ottobre 2020, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3163/20, depositata il 22 ottobre 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così pronunciando in riforma della sentenza di prime cure che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un a cartella di pagamento di cui la contribuente aveva avuto conoscenza dietro acquisizione di un estratto di ruolo.
Il giudice del gravame, per quel che qui interessa, ha rilevato l’ammissibilità della proposta domanda e l’omessa notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione epperò ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese in ragione della «riforma della sentenza di primo grado».
-L’ RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 91, 92, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , all’art. 2233, secondo comma, cod. civ., al d.l. n. 132/2014, art. 13, ai dd.mm. n. 55/2014 e n. 37/2018, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, 15, 17-bis, 36, comma 2, n. 4, agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 111 Cost., agli artt. 21, 47 della CDFUE, agli artt. 6, 13, 14 della CEDU in relazione all’art. 117 Cost. deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva disposto sulle spese del doppio grado di giudizio con motivazione apparente e disponendone la compensazione per una ragione non idonea a giustificare la deroga al principio della soccombenza.
-Il motivo è fondato e va accolto.
2.1 -Premesso che sull’ammissibilità del ricorso si è formato il giudicato interno, avendo il giudice del gravame in tal senso espressamente pronunciato -così che non viene il rilievo il mero giudicato implicito che non è prospettabile a fronte RAGIONE_SOCIALE questioni cd. fondanti (v. Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172), -il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2, ( ratione temporis ) dispone(va) che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.».
In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f , del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
2.2 -Nella fattispecie, la sopra riportata ragione di compensazione rende ex se evidente la sua inconciliabilità con le previste ragioni legali, l’appello essendo stato accolto (dunque non ricorrendo ipotesi di soccombenza reciproca) e la stessa rilevata «riforma della sentenza di primo grado» null’altro esprimendo se non (ancora una volta) la (sola) soccombenza della parte appellata.
La motivazione posta a fondamento del potere di compensare le spese processuali, pertanto, non poteva elidere la soccombenza della controparte processuale -secondo principio di causalità – né attingeva ad un profilo litigioso suscettibile di essere ricondotto a grave ragione di compensazione.
-Trattandosi di pronuncia che ha fatto malgoverno -piuttosto che RAGIONE_SOCIALE tariffe di riferimento della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali -dei presupposti legali del potere di compensazione, l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina RAGIONE_SOCIALE spese processuali attenendosi al principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME