Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20684 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6130/2023 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ A.RAGIONE_SOCIALE. Rappresentanze di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘) , con sede in Catania, in persona del socio amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Catania, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate -Riscossione (succeduta ex art. 1 del d. l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , già ‘ RAGIONE_SOCIALE) , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 17 agosto 2022, n. 7035/05/2022;
CARTELLA DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE COMPENSAZIONE RECIPROCA SOCCOMBENZA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (già ‘ A.M. Rappresentanze di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 17 agosto 2022, n. 7035/05/2022, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 29320170026197982 emessa dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per omesso versamento di tasse automobilistiche regionali per l’anno 2013 nella misura di € 602,69, ha rigettato l ‘appello proposto dalla medesima nei confronti del l’Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE (subentrata in corso di causa alla ‘ RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catania il 22 ottobre 2018, n. 10701/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva annullato la cartella di pagamento, ma con compensazione delle spese giudiziali, « trattandosi di tributo comunque evaso che alla naturale scadenza ha innescato il meccanismo doveroso e non discrezionale di riscossione coattiva, in applicazione del principio di causalità non si rinviene soccombenza ».
L ‘Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi pronunciato il giudice di secondo grado « sulla impugnazione del capo della sentenza che nonostante l’accoglimento del ricorso, in maniera illogica, dichiarava di non ravvisare la sussistenza di soccombenza ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di « dichiarare, stante l’annullamento della cartella, la soccombenza della con -cessionaria ».
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essersi limitato il giudice di secondo grado « a formulare delle affermazioni prive di apparente senso logico, senza alcun concreto riferimento alla causa, ad eccezione di un riferimento all’accoglimento del ricorso per decorso dei termini di prescrizione ».
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado « la compensazione delle spese di lite con l’accoglimento del ricorso per decorrenza dei termini di prescrizione ».
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal
giudice di secondo grado di « condannare la resistente anche alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello ».
Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati, derivandone l’assorbimento del quinto motivo.
2.1 Anzitutto, il giudice di appello ha impropriamente parlato di ‘ soccombenza reciproca ‘, sul presupposto che, da un lato, la contribuente non avesse pagato la tassa automobilistica regionale e , dall’altro lato, la ‘ Riscossione Sicilia S.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE‘ avesse richiesto la somma dovuta oltre la scadenza del termine di legge.
Su tale premessa, essa ha ritenuto che « la motivazione resa a sostegno della scelta di compensare le spese di giudizio è conseguenziale alle valutazioni di fatto che hanno ispirato la decisione finale; quanto alla presunta violazione del criterio di causalità, consistente nell’imputare idealment e a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra e nell’operare un’ideale compensazione tra essi, la CTP ha fatto legittimo esercizio di un potere che la legge riserva al giudice e, pertanto, anche sotto tale profilo la decisione si palesa conforme ai principi ed esente da vizi logici e argomentativi ». 2.2 Anche nel processo tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto
2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
Ad ogni modo, la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
2.3 Il giudice di prime cure ha richiamato a sostegno della compensazione delle spese giudiziali un precedente di questa Corte (Cass., 6^-3, 8 febbraio 2016, n. 2492), che riguarda la regolamentazione delle spese giudiziali in caso di chiamata in garanzia, stabilendo che, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
2.4 Ora, l’inadempienza del contribuente al pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno di riferimento esula dal thema decidendum della lite, che attiene, invece, alla regolarità del procedimento di riscossione mediante cartella di pagamento. Regolarità che è stata esclusa dalla Commissione tributaria provinciale (e confermata dalla Commissione tributaria regionale) proprio in ragione del vano decorso del termine triennale prima della notifica della cartella esattoriale. Per cui, vi è soccombenza dell’agente della riscossione a prescindere dall’omesso versamento del tributo da parte della contribuente, che non influisce sul principio di causalità rispetto al processo.
Come è noto, l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2006, n. 25141; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2008, n. 19456; Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823; Cass., Sez. 3^, 12 dicembre 2022, n. 36182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2025, n. 6640). Costituendo, quindi, come si è anticipato, la soccombenza una applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da ll’ onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, è palese che è irrilevante, al fine di escludere la soccombenza, l’esame delle ragioni che abbiano determinato quest ‘ ultima (Cass., Sez. 3^, 15 luglio
2008, n. 19456; Cass., Sez. 1^, 29 luglio 20211, n. 21823; Cass., Sez. 3^, 12 dicembre 2022, n. 36182).
2.5 Ne deriva che la motivazione del giudice di appello sulla compensazione delle spese giudiziali da parte del giudice di prime cure non integra le gravi ragioni richieste dagli artt. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 92 cod. proc. civ.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo, nonché l’assorbimento del quinto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo; dichiara l’assorbimento del quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 marzo