Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21547 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21547 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: spese
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 23023/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23023/2023 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n. 246/2023 depositata il 4.4.2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento (n. 0000001056) avente ad oggetto il pagamento del bollo
auto per l’anno 2003 emesso dalla SORAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) per conto della Regione Abruzzo a carico di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) .
La CTP ha dichiarato cessata la materia del contendere con condanna alle spese del ricorrente.
La CTR del l’Abruzzo ha accolto parzialmente l’appello del ricorrente , dichiarando l’appello inammissibile e compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base delle seguenti ragioni:
-a l momento dell’iscrizione a ruolo i l ricorrente non era ancora a conoscenza del provvedimento di sgravio che risolveva a suo favore definitivamente il contenzioso, così che la condotta processuale del ricorrente deve ritenersi prudenziale e giustificata anche sotto il profilo della regolamentazione delle spese;
-quello che non può essere riconosciuto è il favore delle spese relative alla fase preprocessuale che, dalle norme di riferimento, è presa in considerazione solo all’esito del conseguente processo;
-visto il complessivo esito della vicenda processuale e la non, in parte, ingiustificata sua attivazione, possono dichiararsi integralmente compensate.
Il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo e deposita memoria, la controparte si costituisce con controricorso e deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col motivo di impugnazione il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. e, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui
riconosce la correttezza dell’iscrizione a ruolo del giudizio , ma non gli riconosce il favore delle spese.
Contesta la decisione impugnata anche nella parte in cui non ha ritenuto di dovere riconoscere gli importi richiesti per la fase preprocessuale.
Occorre preliminarmente va gliare l’eccezione sollevata dalla ricorrente di inammissibilità del controricorso, poiché sprovvisto di firma digitale valida, nonché di invalidità della firma apposta in calce alla procura come emergerebbe dagli allegati screenshot del fascicolo d’ufficio del giudizio di legittimità.
L’eccezione è infondata. Dal fascicolo d’ufficio non risulta no tali diciture di invalidità, né in relazione al controricorso, né con riguardo alla procura e il documento reca il sigillo del documento firmato digitalmente.
Analoga valutazione deve essere fatta per la procura redatta in cartaceo e poi depositata telematicamente con firma digitale.
In ogni caso, per quanto riguarda il controricorso, il Collegio richiama il principio di legittimità, con cui è stato chiaramente e in modo condivisibile affermato che, se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. del destinatario censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato (Cass., Sez. U, n. 6477/2024, Rv. 670581 -01 principio espresso per una notifica effettuata all’Avvocatura Generale dello Stato ). Non vi sono
ragioni per ritenere che il principio non possa trovare applicazione anche per il controricorso, trattandosi entrambi di atti introduttivi del giudizio di cassazione. Il principio è, infatti, da ritenersi valido per tutti i soggetti destinatari di notifica a mezzo p.e.c.
Passando al merito, va premesso, in termini generali, che la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario, per cessazione della materia del contendere (art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, cit.), non preclude ex se la valutazione dei presupposti legittimanti la compensazione delle spese processuali purchè la relativa statuizione costituisca l’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di ipotesi diversa dalla compensazione ( ope legis ) che, prevista dall’art. 46, comma 3, cit., costituisce conseguenza automatica dell’estinzione del giudizio (Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., 21 settembre 2010, n. 19947; v., altresì, Corte costituzionale, n. 274 del 2005).
E, in particolare, si è rimarcato che alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’annullamento dell’atto impugnato non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., 3 aprile 2024, n. 8834; Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231).
In più occasioni la Corte ha, poi, statuito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono,
che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
Nel caso in esame, l ‘ impugnata statuizione sulle spese si presenta contraddittoria, illogica e viziata in diritto, in quanto, da un lato, riconosce il ricorrere dell’interesse ad agire del ricorrente , dall’altro perviene alla compensazione delle spese erroneamente qualificando l’attività di mediazione/reclamo quale «fase preprocessuale». Per vero, il reclamo mediazione si innesta nel processo tanto che il vizio di fase determina l’improcedibilità del ricorso (che, dunque, deve ritenersi già proposto in virtù della sua notifica).
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, riesaminerà la questione relativa alle spese di lite attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME