Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16245/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. COGNOMEAVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MARCIANISE
-intimato- avverso la sentenza n. 417/07/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, Sez. 3, depositata il 13 gennaio 2023,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento n. 57, notificato il 20.10.2020, il Comune di Marcianise aveva richiesto alla RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 9.428,00, a titolo di IMU 2015, relativamente a beni immobili costruiti e destinati alla vendita, c.d. ‘bene merci’.
Con ricorsoreclamo notificato l’11.12.2020 la società contribuente impugnava l’accertamento e la C.T.P. di Caserta, con sentenza n. 2244 del 2021, dichiarava estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, e compensava le spese di lite.
La contribuente proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello e compensava le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Marcianise è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.46 del d.lgs. n.546 del 1992 anche con riferimento all’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che la compensazione delle spese processuali con riferimento alle questioni controverse, e relative all’avviso di accertamento che era stato annullato in autotutela dal Comune, sarebbe in contrasto con i principi enucleabili dall’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1. Il motivo è infondato.
Intanto questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all’esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa da
quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005 (Cass., 21 settembre 2010, n. 19947; 14 febbraio 2017, n. 3950; 29 novembre 2023, n. 33157). D’altronde, si è anche rilevato che nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall’eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo (Cass., 28 dicembre 2018, n. 33587).
1.2.Nel caso di specie il collegio regionale ha affermato che: ‘Nel caso in esame, il ricorso risulta depositato in primo grado il 19 marzo 2021, ed il provvedimento di annullamento in autotutela il 13 aprile 2021, in un arco temporale piuttosto ristretto, per cui la pronta adesione dell’Amministrazione alle osservazioni della contribuente è stata valutata ai fini della regolamentazione delle spese, ritenendo sussistere le condizioni per la compensazione delle spese e competenze del grado’ (pagg. 3 e 4 della sentenza).
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado, ribadendo quanto affermato dai giudici di primo grado, ha applicato il principio per cui alla cessazione della materia del contendere per auto-annullamento dell’atto impugnato non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale nel caso in cui -come nel caso di specie i giudici di merito hanno evidenziato essere avvenuto laddove, con la motivazione espressa e coerente sopra riportata, hanno evidenziato che il Comune aveva sì emesso
provvedimenti illegittimi, ma ha annullato tali provvedimenti non appena ha avuto modo di verificarne l’illegittimità (nel ristretto arco temporale di un mese) – le specifiche circostanze della controversia decisa denotino un comportamento processuale dell’amministrazione conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese del presente giudizio non sono dovute, essendo il Comune rimasto intimato.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME