Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 29786-2022 R.G. proposto da:
REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
CONFORZI COGNOME , rappresentato e difeso da RAGIONE_SOCIALE e dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 4328/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 6/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Regione Lazio propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di NOME COGNOME limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n.
, con cui si prendeva atto dell’annullamento automatico dei carichi tributari recati dalla cartella impugnata dal contribuente e si dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018, convertito dalla L. n. 138/2018.
Il contribuente resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell’art. 366, primo comma, c.p.c. ed avendo la ricorrente corredato l’atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 2-4 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del «fatto», sostanziale e
processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati.
1.2. È opportuno, inoltre, evidenziare che il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (cfr. Cass. n. 21831 del 2021), come invece eccepito dal controricorrente circa la prospettata «violazione delle regole per la redazione del ricorso per cassazione» secondo il suddetto protocollo.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 92 , secondo comma, c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale disposto la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in riforma della sentenza impugnata, con cui era stata disposta la loro compensazione, sul rilievo , da parte dei giudici d’appello, della mancata indicazione dei «giusti motivi atti a sostenere la pronuncia di compensazione delle spese».
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 4 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, per aver disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonostante l’annullamento automatico del tributo ai sensi dell’art. 4 , comma 1, del D.L. 119/2018, convertito dalla L. n. 138/2018.
3.1. È fondato il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo motivo.
3.2. Con la sentenza n. 6196/2020 la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta definizione ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018 (cd. «pace fiscale») ed aveva compensato integralmente le spese di lite.
3.3. Per effetto dell’art. 4 , comma 1, del d.l. n. 119/2018 cit., il legislatore ha, infatti, previsto l’ annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della
riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a 1.000 Euro.
3.4. È pacifico, in giurisprudenza, che «l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente, ‘ipso iure’, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere» (cfr. Cass. n. 34841 del 2023).
3.5. In ordine alla decisione sulle spese, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni e intende dare continuità alle statuizioni di Cass. n. 15872 del 2022 (non massimata), secondo cui «l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762); non si verte, infatti, nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l’esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. S.U. 21 settembre 2021, n. 25478)».
3.6. In altri termini, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (cd. «rottamazione delle cartelle») comporta l’automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l., posto che anche in quest’ ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per ces sata materia del contendere» (cfr. Cass. n. 21826 del 2020).
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, rigettando l’appello proposto da NOME COGNOME con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite , liquidate in misura pari ad Euro 290,00.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la Regione ricorrente e NOME COGNOME e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 6196/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidate in misura pari ad euro 290,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad euro 678,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da