Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28482/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di CATANIA n. 3663/2022 depositata il 26/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa all’asserito omesso versamento del rinnovo annuale del contratto anno 2002 -serie 3 -numero 002990, per la scadenza del 01.03.2005 e del 01.03.2008 imposta registro, anni d’imposta 2005 e 2008, per complessivi €=325,29.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 7909/2019 depositata il 19/09/2019 e non notificata ha accolto il ricorso, compensando le spese.
Il contribuente ha proposto appello, e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha respinto , sul presupposto che l’accoglimento del ricorso fosse dovuto solo alla mancata convocazione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, la quale avrebbe potuto ma replicare nel merito della pretesa tributaria, e non essendo stato invece accertato che il ricorrente fosse in regola con i pagamenti dell’imposta.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/92, dell’art. 39 D.Lgs. 112/99 e degli art. 24 e 111 Cost., in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto condannare la resistente alla refusione delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che potrebbero giustificare la compensazione delle spese di lite solo perché non è st ato chiamato in causa l’ente impositore e non è stato accertato ‘che il ricorrente era in regola con i pagamenti dell’imposta’.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 – 01)).
3.1. La ragione addotta dalla CTR appare illogica, in quanto facente leva su ragioni meramente ipotetiche e prive di riscontro (la possibile infondatezza nel merito) che non sono suscettibili di accertamento.
3.2. L’esito del giudizio è stato favorevole per il contribuente e ciò giustifica la condanna alle spese della controparte.
3.3. Il motivo va dunque accolto.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992 in quanto il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto condannare Agenzia delle Entrate Riscossione anche alla refusione delle spese di lite del secondo grado.
4.1. Anche tale motivo è fondato.
4.2. All’esito favorevole del giudizio di prime cure, ed acclarata la non corretta applicazione della disciplina della compensazione delle spese di lite da parte della CTP, deve conseguire anche la vittoria delle spese di appello.
4.3. La censura va dunque accolta.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sede di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/04/2025.