Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
AVV_NOTAIO diniego istanza rimborso anno imposta 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9707/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2186/2020 depositata in data 1° ottobre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con istanza presentata in data 28.08.2008, la sig.ra NOME COGNOME chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE
Calabria, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il rimborso della somma di € 1.600,00, versata il 24 settembre 2004 a titolo di imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto di un terreno di sua proprietà, oltre gli interessi maturati e maturandi. A tale istanza venivano allegati gli attestati di versamento dell’imposta sostitutiva. Successivamente, la contribuente versava le residue rate della suddetta imposta sostitutiva, maggiorate degli interessi corrispettivi, e presentava la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2008, nel cui quadro RM, sezione X, venivano indicati i dati relativi alla ‘rivalutazione’ del descritto terreno.
Avverso il silenziorifiuto dell’Ufficio, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE Calabria; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, ammettendo l’illegittimità del proprio operato e dichiarando di aver disposto ‘la convalida del rimborso IRPEF anno 2004’ per l’intera somma di euro 1.600,00, indebitamente versata dalla contribuente, oltre interessi. 3. La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE Calabria, con sentenza n. 446/2012, dichiarava la cessata materia del contendere e compensava le spese di lite.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Calabria, evidenziando come, in primo grado, fosse stata dichiarata la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite pur a fronte dell’intervenuto esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ufficio, il quale aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa della contribuente.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 2186/2020, depositata in data 1° ottobre 2020, evidentemente confondendo la contribuente con la sig.ra NOME da COGNOME -parte in separata causa incardinata presso la medesima Commissione, avente R.G. n. 2044/2012 -, dichiarava la ‘cessata materia del contendere’ sul presupposto (errato) che tale appello proposto dalla sig.ra NOME fosse il medesimo presentato -e già deciso -in seno al procedimento di appello instaurato dalla sig.ra NOME.
Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ricostruito i fatti processuali in modo errato, rendendo una pronuncia frutto di una confusione tra procedimenti di appello diversi perché basata su uno scambio di persona.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, e 46 del D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/2012, dell’art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012, nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in violazione del principio di soccombenza virtuale, pur a fronte dell’avvenuto esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale ha riconosciuto (tardivamente e in sede di costituzione in giudizio) la spettanza del rimborso richiesto dalla contribuente.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza l’errore denunciato dalla ricorrente: la RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente identificato l’appellante come “NOME RAGIONE_SOCIALE“.
La sentenza impugnata è viziata da error in procedendo perchè la stessa è frutto della confusione tra due diversi procedimenti di appello: quello instaurato dall’appellante sig.NOME NOME COGNOME (R.G.A. n. 2041/2012),
odierna ricorrente, e quello instaurato da altro contribuente, contrassegnato dal R.G.A. n. 2044/2012 (sig.ra NOME da COGNOME). Una simile decisione risulta nulla per l’assenza di una motivazione riconducibile alla controversia effettivamente decisa. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che una sentenza con tali caratteristiche è “priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile” (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
La decisione della C.t.r. di compensare le spese di lite, così come quella della C.t.p., viola i principi che regolano la materia in caso di cessazione del contendere per autotutela dell’Amministrazione. L’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevedeva la compensazione automatica RAGIONE_SOCIALE spese (ope legis) in ogni caso di estinzione del giudizio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 2005, “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge” (così Cass. 21/03/2024, n. 7680). A seguito di tale pronuncia, quando la cessazione della materia del contendere deriva da un atto di autotutela dell’Amministrazione (come l’annullamento dell’atto impugnato o, come nel caso di specie, il riconoscimento del diritto al rimborso dopo l’instaurazione del giudizio), il giudice ha il dovere di provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale valutando quale sarebbe stato l’esito probabile della lite se questa fosse proseguita e regolare le spese di conseguenza, ponendole a carico della parte che, virtualmente, sarebbe risultata soccombente (Cass. 19/11/2019, n. 30087).
3.1. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la fondatezza della pretesa della contribuente solo dopo la notifica del ricorso, a oltre due anni dalla presentazione dell’istanza di rimborso e tale
comportamento ha costretto la parte privata a intraprendere un’azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento di un suo diritto, che era “manifesto e il silenzio serbato da controparte sin dall’origine illegittimo”(cfr. ricorso pg 16). In tale contesto, la soccombenza virtuale è chiaramente da attribuirsi all’RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Di poi, la facoltà del giudice di compensare le spese, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (e dell’art. 92, comma 2, c.p.c.), è subordinata, in assenza di soccombenza reciproca, alla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere “espressamente motivate”. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che una motivazione assente, apparente o illogica in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese integra una violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 7680/2024 cit.) e, sul punto, la sentenza della C.t.r. è priva di qualsiasi motivazione in merito alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, limitandosi a una statuizione apodittica nel dispositivo.
4. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME