Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 11312-2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresenta ta e difesa dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 5786/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 12/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n.
RAGIONE_SOCIALE di Roma;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, la Concessionaria è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con un unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15, D.Lgs. 546/1992 , come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente disposto l ‘integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio pur essendo stato accolto il ricorso della contribuente;
1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese;
1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
-in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;
1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio;
1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.4.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)