Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17022 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Operazioni soggettivamen
inesistenti- autosufficienza
specificità
92 c.p.c. compensazione
spese
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17022 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 11879 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL
-ricorrente principale e controricorrente incidentale-
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 1066/22/2023, depositata in data 7 febbraio 2023, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 1066/22/2023, depositata in data 7 febbraio 2023, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2823/04/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società , esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della GdF di Capua, aveva contestato l’indebita detrazione di Iva in relazione a fatture emesse da una società c.d. RAGIONE_SOCIALE afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di acquisto di gasolio per autotrazione.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha ritenuto l’inesistenza nella fattispecie di elementi per ravvisare la consapevolezza da parte della contribuente della contestata frode Iva, avendo quest’ultim a documentato di avere intrattenuto ‘normali rapporti commerciali’ con intermediari (COGNOME NOME e COGNOME NOME) di Stargas , di avere ‘ricevuto la merce tramite mezzi ed autisti riferibili alla fornitrice con regolari documenti accompagnatori semplificati vidimati dall’Agenzia delle Dogane’, ‘di avere pagato-tramite bonifici bancari pienamente tracciabili- corrispettivi in linea con
l’andamento del mercato ed i prezzi nello stesso periodo praticati da altri fornitori ‘ ; la contribuente aveva, peraltro, presentato denunzia-querela per la truffa a carico della controparte una volta avvenutasi degli artifici.
Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione (notificato via pec in data 29.05.2023) affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone successivo ricorso (notificato, via pec, il 6.7.2023) affidato a un motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
La società contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si riuniscono i ricorsi ex art. 335 c.p.c.; va, al riguardo, osservato che “nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell’osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo”. Cass. n. 27898 del 2011; conf. n. 25054 del 07/11/2013, n. 27887/2009); le S.U. n. 7074 del 2017, hanno confermato tale orientamento, statuendo che “in virtù del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello
dell’impugnazione principale” (v. da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019). Nella fattispecie, il ricorso per cassazione dell ‘Agenzia delle entrate è stato proposto entro tale termine, con atto notificato, via pec, in data 6.07.2023, a fronte del ricorso principale notificatogli dalla società, via pec, in data 29.05.2023 (nello stesso senso, v. da ultimo, Cass. n. Sez. 5, Ordinanza n. 15934 del 2021).
Con il primo motivo del ricorso principale, la società denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 111 Cost. per avere la CGT di II grado disposto la compensazione delle spese di lite in violazione al principio della soccombenza, avendo rigettato l’appello dell’Agenzia.
3 . Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. , 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la CGT, nel rigettare l’appello, compensato le spese di lite senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione.
4 . Con l’unico motivo del ricorso successivo (incidentale) l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/72, 2697 e 2729 c.c. per avere la CGT di II grado rigettato l’appello dell’Ufficio smontando la contestazione (di cui al p.v.c. e all’avviso impugnato) circa l’inesistenza soggettiva delle operazioni in questione e la consapevole zza delle stesse da parte della società contribuente sulla base di elementi di per sé irrilevanti, quali la effettiva consegna della merce nonché l’avvenuto pagamento dei corrispettivi e la regolarità delle fatture emesse; con ciò senza considerare ad av viso dell’Agenzia – gli elementi indiziari della fittizietà soggettiva delle operazioni in questione e della consapevolezza della frode carosello da parte della contribuente, specificamente indicati nel p.v.c. e nell’avviso impugnato.
La trattazione del ricorso successivo (incidentale)- che assume carattere logicamente pregiudiziale – si profila inammissibile.
5 .1. Invero, risulta, al riguardo, fondata l’eccezione sollevata dalla società contribuente nel controricorso di inammissibilità del ricorso (incidentale) per violazione del principio di autosufficienza e specificità ex art. 366 co 1 n. 6 c.p.c.
Come è stato osservato da questa Corte, ‘ In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione ‘ (Cass. 1.03.2022, n. 6769; Cass. n. 24007 del 2022); modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all’interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d’interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 8117, Rv. 664252-01), non essendo sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvio – in assenza di (trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale) sintesi contenutistica – agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01; Cass. n. 26007 del 2022).
5.2.Nella specie, l’Agenzia -nel contestare l’irrilevanza degli elementi indiziari posti in rilievo dal giudice di appello (effettiva consegna della merce e regolarità dei pagamenti e della contabilità)- ha denunciato la mancata valutazione operata dal giudice di appello degli ulteriori elementi presuntivi significativi posti
a fondamento dell’accertamento ‘ specificamente indicati nel p.v.c. della Gdf e nell’avviso’ , senza né precisare quali fossero gli elementi indiziari non valutati né trascrivere o, quantomeno effettuare una sintesi contenutistica, degli atti (p.v.c. e avviso) sui quali era fondata la ripresa in questione; con ciò impedendo a questa Corte di avere conoscenza degli esatti termini della questione al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 20152 del 2021; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017).
6.Il primo motivo del ricorso principale è fondato con assorbimento del secondo. 6.1.È utile premettere che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, per cui l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, per il processo tributario, e alla norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte socconnbente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (Cass. n. 189/2017).
6.2.È stato affermato da questa Corte che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che essa non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632). Al fine della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta
convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018).
6.3.Quanto alla compensazione delle spese, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell’art. 92, comma 2, c.p.c. Tale norma che è stata dapprima emendata dall’art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall’art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall’art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009 ed infine, dall’art. 13, comma I, d.1.12 settembre 2014 n.132 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto).
Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016). Ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’articolo 92, comma 2 , c.p.c. (Cass.,sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3977 del 2020).
6.4.Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, la CGT di II grado, mal governando i suddetti principi, ha dichiarato sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese per la ‘complessità e delicatezza della questione e la valutazione a fondamento della decisione, unitamente alla considerazione della qualità delle parti’.
7.In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricor so incidentale dell’Agenzia, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale- con rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate , cassa la sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale – e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 10 aprile 2025