Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20577/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimato-
Avverso la sentenza n. 1246/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della RAGIONE_SOCIALE, Sez. Staccata di Catania, pubblicata il 13.2.2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320150045720845, emessa da RAGIONE_SOCIALE per crediti (relativi ad ICI per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011) vantati dal Comune RAGIONE_SOCIALE Paternò, lamentando l’infondatezza della pretesa, l’omessa
notifica degli atti presupposti ed in ogni caso il decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza 6656/21 ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato, affermando che, in difetto di prova della notifica degli atti prodromici, era maturata la prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere da parte dell’Ente impositore essendo trascorso il termine decadenziale previsto dalla legge n. 296/2006. La C.T.P. ha poi compensato le spese di lite.
Il contribuente ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, e la C.T.R. ha rigettato l’appello sul rilievo che, pur ravvisandosi l’omessa pronuncia, in difetto della prova del pagamento del tributo, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese doveva ritenersi corretta.
Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/92, 92 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Costituzione’, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionale disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in difetto dei presupposti di legge.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che anche nel processo tributario, le ‘gravi ed eccezionali ragioni’, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass.,
Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). Ad ogni modo, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
1.2. Il giudice regionale ha rigettato l’appello del contribuente osservando che: ‘In effetti sussiste l’omessa pronuncia, ma è giusta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giacché la parte comunque non ha fornito la prova del pagamento del tributo. Tale circostanza giustifica la corretta motivazione della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese. Quindi la sentenza va confermata sia pure con motivazione diversa.’
1.3. La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha contraddittoriamente dapprima riconosciuto l’omessa pronuncia sulla statuizione relativa alle spese di lite e poi ha negato al contribuente, vittorioso (in quanto, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, sul punto passata in giudicato, era maturata la prescrizione sulla pretesa tributaria), la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Nel caso di specie quindi è stata fornita una motivazione carente ed erronea relativa al perché siano state compensate le spese, non
versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, dal momento che a tal fine la circostanza che il contribuente non avesse pagato il tributo non riveste alcuna rilevanza (atteso che l’amministrazione finanziaria, con sentenza passata in giudicato, era stata riconosciuta soccombente).
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/92, 92 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Costituzione’ si censura la decisione del giudice regionale per non aver liquidato le spese del grado d’appello.
2.1. Anche il secondo motivo merita accoglimento.
E’ del tutto pacifico il principio secondo il quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata nemmeno in minima parte – al pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse (cfr. tra le più recenti, Sez. 5 – , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025, Rv. 674674 – 01).
E’ stato, altresì, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le tante, cfr. Sez. 3 – , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298 – 03).
2.2. Nel caso in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nulla ha liquidato a titolo di spese di lite, affermando che: ‘Quanto alle spese di questo grado, è a dirsi che nessun provvedimento va adottato perché parte appellata non ha svolto alcuna difesa’.
La decisione del giudice d’appello non ha fatto buon governo dei principi appena ricordati e deve, pertanto, esser riformata, dovendo provvedersi alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza (da valutarsi secondo un criterio unitario), anche per il secondo grado di giudizio.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME