Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19990 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Compensazione spese giudiziali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3873/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE RAGIONE_SOCIALE SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 8595/2023, depositata il 25/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
FATTI DI CAUSA
La sRAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione -affidato ad un unico motivo nei confronti dell’Agenzia delle entrate -Riscossione, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la CTR, pronunciandosi sul ricorso per ottemperanza della sentenza n. 8848 del 2021, dopo aver rilevato che l’Amministrazione, in data 9 ottobre 2022 , aveva pagato il dovuto e che entrambe le parti avevano chiesto la cessazione della materia del contendere, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto l’integrale compensazione delle spese.
La contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 92 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost.
Assume che la sentenza impugnata è errata, nella parte in cui ha statuito sulle spese, per avere il giudice dell’ottemperanza disposto la compensazione delle stesse solo perché la controparte aveva dato esecuzione alla sentenza prima dell’udienza di discussione .
Il motivo è fondato.
2.1. In via generale, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, nel suo corso fatti tali da determinare la cessazione delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito; in tal caso, deve procedersi all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che costituisce il naturale corollario di un siffatta pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiederne
congiuntamene la compensazione (v. Cass. 4/08/2017, n. 19568 e, tra le più recenti, Cass. 18/07/2024, n. 19877).
2.2. Analogamente nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all’esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa da quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (cfr., tra le più recenti, Cass. 11/06/2025, n. 15604 e Cass. 28/04/2025, n. 11106).
Gli stessi principi possono applicarsi nella situazione -invero paragonabile -in cui l’Amministrazione, convenuta in sede di ottemperanza, abbia dato spontanea esecuzione al provvedimento in corso di giudizio.
2.3. L’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Le disposizioni così modificate sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. e, dunque, sono applicabili alla fattispecie in esame che attiene ad una pronuncia resa nel 2022.
2.4. Sebbene il legislatore del 2015 abbia disciplinato la compensazione delle spese nel processo tributario in modo autonomo rispetto all’art. 92 cod. proc. civ. non può prescindersi, tuttavia, dagli approdi della giurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma.
Va rammentato in proposito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92 secondo comma, cod. proc. civ. successivamente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69 che a veva riformulato detta disposizione prevedendo in sostituzione della compensazione per «giusti motivi» la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione».
Intervenendo nuovamente sull’art. 92 cit., il legislatore con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo la compensazione in due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
2.5. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale ulteriore restrizione, l’ha ritenuta incorsa nella violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimaste fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Il Giudice delle leggi ha, in particolare, evidenziato che il fondamento sotteso all’ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente -ipotesi che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» -sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla
condotta processuale delle parti; di seguito la Corte costituzionale ha espressamente precisato che «tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva » (Corte cost. n. 77 del 2018).
3.4. Così chiarito il quadro normativo, deve rilevarsi, altresì, che che la compensazione è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v., da ultimo, Cass. 21/05/2024, n. 14036), come fondatamente fatto valere nel caso di specie.
3.5. La CTR, disponendo la compensazione delle spese in ragione dell’esecuzione della sentenza successivamente alla introduzione della lite solo perché avvenuta in corso di giudizio, non si è attenuta a questi principi.
Ne consegue, l’ accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione (circa l’eventuale sussistenza di legittime ragioni di compensazione delle spese, altrimenti dovendo applicare il generale principio della soccombenza), e al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione
staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.