Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5854 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18838/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME di Cesana
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIO n. 1924/2025 , depositata il 24/3/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1924/2025 , depositata il 24/3/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso il capo della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali e ha condannato l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
Contro la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 15, 17 -bis e 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver il giudice di appello erroneamente compensato le spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Come noto, l’art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate» .
1.3. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni’ che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante, Cass. 23080/2025; 9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023; 12212/2023; 3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass. 23592/2024).
1.4. Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024; 9312/2024; 2206/2019; 6059/2017).
1.5. Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello si è attenuto a tali criteri, laddove ha confermato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado in considerazione del mancato rispetto da parte del ricorrente del termine dilatorio ex art. 17 bis d.lgs. 546/1992 per l’introduzione del giudizio.
1.6. Trattandosi di termine diretto a deflazionare il contenzioso tributario, è evidente che la parte, violando la norma, ha eluso la finalità per la quale questa è stata introdotta.
1.7. La motivazione a fondamento della disposta compensazione è, dunque, tutt’altro che illogica e contraria al dettato di legge.
Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 1 -11 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CGT immotivatamente liquidato le spese del grado di appello in misura superiore ai valori massimi.
2.1. La censura è fondata.
2.2. In effetti, le spese giudiziali sono state liquidate in euro 850,00, cioè in misura superiore ai valori massimi, e senza apposita motivazione (Cass. 7342/2025).
Pacifico, infatti, lo scaglione di valore sino a euro 1.100,00, le spese per quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione, decisionale) ammontano ad euro 454,4, applicando i valori medi, ed a euro 683,2, applicando i massimi, già al netto della (pacifica) riduzione del 20% ex art. 15, comma 2 sexies, d. lgs. n. 546/1992.
2.3. Ne discende che, ricorrendo il dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con riguardo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello.
2.4. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., riliquidando le spese del grado di appello nella misura di euro 454,4, oltre spese prenotate a debito.
2.5. Il parziale accoglimento del ricorso, con esclusivo riguardo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di appello, non anche alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto ed al capo sulle spese del giudizio di appello, e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del grado di appello, liquidate in euro 454,4, oltre spese prenotate a debito; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME