Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33980 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33980 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4218/2021 R.G., proposto
DA
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ., in qualità di Avvocato con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), in forza del ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 febbraio 2021, n. 515/12/2021, per l ‘ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 luglio 2018, n. 4688/32/2018, notificata il 14 settembre 2018;
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, in qualità di difensore, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 febbraio 2021, n. 515/12/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 luglio 2018, n. 4688/32/2018, notificata il 14 settembre 2018, passata in giudicato il 14 novembre 2018 per mancata impugnazione nel termine breve dell’ art. 325, primo comma, cod. proc. civ., che aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della parte assistita dal predetto difensore nella misura di € 1.500,00, con i relativi accessori, essendo decorso il termine previsto d all’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza in corso di causa del pagamento della somma dovuta ed ha compensato tra le parti le spese giudiziali.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo: violazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; violazione dell’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché il giudice dell’ottemperanza si era limitato a disporre la compensazione
tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali a seguito della cessazione della materia del contendere, sulla base di ragioni illogiche ed erronee, che non erano gravi, né eccezionali, senza fare applicazione del principio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Il ricorrente « osserva come l’impugnata sentenza offra il destro alla censure veicolate col presente mezzo di ricorso, sol che si consideri come la data del pagamento (25.06.20 19) si collochi a distanza di oltre 7 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, avvenuto in data 14.11.2018: ossia il 61° giorno successivo alla notificazione; di 43 gg. dalla notificazione del ricorso per l’ottemperanza; di 32 gg. dall’iscrizione a ruolo del medesimo) ». Laddove, « il giudice di merito avrebbe dovuto comunque far applicazione (conformandosi al disposto dell’art. 91, comma 1, c.p.c.) del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, vagliando la fondatezza RAGIONE_SOCIALE prospettazioni iniziali RAGIONE_SOCIALE parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere ».
1.2 Anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta
processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080).
1.3 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis , le « gravi ed eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novel lato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
1.4 Nella specie, la giustificazione argomentata dal giudice dell’ottemperanza non appare ispirata ai canoni della logica e della ragionevolezza, nell’ottica del principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), considerando il decorso di un consistente lasso di tempo dalla scadenza dei novanta giorni dalla notifica della sentenza ottemperanda (14 dicembre 2018) -posto che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna non necessita di un’autonoma messa in mora sulla falsariga dell’art. 70, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in termini:
Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7583) – ed il pagamento della somma dovuta in virtù della stessa (25 giugno 2019), che neppure può trovare sensata spiegazione, in base alle deduzioni della controricorrente, nella circostanza che « l’RAGIONE_SOCIALE, come noto, è impegnata in una moltitudine di attività che se da un lato non possono esimerla dal rispetto e dalla tutela dei contribuenti, dall’altro lato possono ben giustificare un lasso temporale ragionevole per procedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, come avvenuto nel caso di specie ».
Ciò in quanto un ritardo superiore a sei mesi nel l’esecuzione del pagamento dal compiuto decorso del termine fissato ex lege a tale scopo non può essere logicamente considerato « non distante temporalmente dalla scadenza dei novanta giorni » dalla notifica della sentenza (e non dal suo passaggio in giudicato, secondo l’erroneo assunto del giudice dell’ottemperanza), oltrepassando la soglia di un’accettabile tolleranza.
Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al capo relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al capo relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME