Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33999 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4129/2024 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambe con studio in Avellino, ove elettivamente domiciliato (indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
raggruppamento temporaneo di imprese tra ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Trento, in qualità di impresa mandataria e capogruppo, e ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Trento, in qualità di impresa mandante, in persona di COGNOME NOME, procuratrice speciale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 22 novembre 2023, rep. n. 2866, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate della Regione Campania, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , con studio in
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 21 luglio 2023, n. 4494/17/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 21 luglio 2023, n. 4494/17/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d ell ‘intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA del 26 febbraio 2021 da parte del raggruppamento temporaneo di imprese tra ‘ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate della Regione Campania, notificata il 16 marzo 2021, a titolo di tassa automobilistica regionale per l’anno 2013, nella misura complessiva di € 363,52, in relazione all’autoveicolo targato TARGA_VEICOLO, ha accolto l’appello proposto dal medesim o nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese tra ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 28 marzo 2022, n. 3862/27/2022, con compensazione delle spese giudiziali.
Pur riformando la decisione di prime cure, che aveva respinto il ricorso originario del contribuente, il giudice di appello ha compensato le spese giudiziali, con la motivazione che: « In considerazione della tipologia del caso, della peculiarità delle questioni trattate, delle vicende processuali così come esposte in narrativa, la Corte ritiene sussistano le ragioni per pervenire ad una integrale compensazione delle spese del doppio gra do, ai sensi dell’art. 15, co. 1 D.Lgs 546/92 e art. 92 co. 2 cpc. ».
Il raggruppamento temporaneo di imprese tra ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali, pur « difettando nel caso di specie sia il requisito della soccombenza reciproca e delle gravi ed eccezionali ragioni sia quello della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, in ogni caso richiamando erroneamente l’art. 15 comma 1 – abrogato con la riforma del 2015 che disponeva che ‘… La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile’ ».
Il predetto motivo è fondato.
2.1 Anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono
essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080).
2.2 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis , le « gravi ed eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la
compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
2.3 Nella specie, la giustificazione argomentata dal giudice di appello è meramente fittizia e generica, non essendo
esplicitate le reali ragioni della deroga al principio della soccombenza (peculiarità della controversia e svolgimento dell’ iter processuale) in relazione alla decisione del gravame. In tal senso, si è detto che l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione; tale esigenza non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla ” peculiarità della fattispecie “, in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 1^, 30 maggio 2008, n. 14563; Cass., Sez. 6^-3, 3 marzo 2019, n. 5928; Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25567; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2025, n. 20611).
Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata (nei limiti della statuizione sulla regolamentazione delle spese giudiziali) con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata (nei limiti della statuizione sulla regolamentazione delle spese giudiziali) e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIONOME COGNOME