Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27220 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3334/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Grumo Nevano (NA), in persona del socio accomandatario gerente pro tempore , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, con studio in Afragola (NA), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: EMAIL .), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Grumo Nevano (NA), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARI e della TARES per conto del Comune di Sant’Arpino (NA) ;
INTIMATA
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 28 giugno 2022, n. 5009/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 28 giugno 2022, n. 5009/10/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d el l’ingiunzione di pagamento n. 233 del 24 settembre 2019, notificata il 28 febbraio 2020, per l’omesso versamento della TARES/TARI relativa alle annualità 2013 e 2014, per l’importo complessivo di € 4.575,53 , da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE .’, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei medesimi tributi per conto del Comune di Sant’Arpino (NA) , ha accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’11 febbraio 2021, n. 2342 /35/2021, con compensazione delle spese giudiziali.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. in combinato disposto con l’art. 132 , secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e con l’art. 36, comma 2, n. 4 ), del d.lgs. 21 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo
grado la compensazione delle spese giudiziali, nonostante l’ accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, con motivazione assolutamente apparente, omettendo di esporre il percorso logico ed argomentativo che ha condotto a tale regolamentazione delle spese giudiziali.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione delle spese giudiziali, nonostante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, con la motivazione della ‘ complessità della vicenda ‘, la quale è insufficiente a costituirne idonea giustificazione.
I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla compensazione delle spese giudiziali -sono fondati.
2.1 Anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili,
tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080).
2.2 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis , le « gravi ed eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile
2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
2.3 Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tali criteri, avendo disposto la compensazione delle spese giudiziali, con motivazione meramente apparente, sulla base di una equivoca e generica ‘ complessità della vicenda ‘, che non è stata in alcun modo circostanziata con riferimento alla questione scrutinata nel merito e posta a base dell’accoglimento del gravame (inesistente notifica degli avvisi di accertamento prodromici all’ ingiunzione di pagamento, che era stata indirizzata in luogo diverso dalla sede legale della contribuente).
Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere
cassata (nei limiti della statuizione sulla regolamentazione delle spese giudiziali) con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata (nei limiti della statuizione sulla regolamentazione delle spese giudiziali) e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME