Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
Compensazione delle spese giudiziali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18346/2024 R.G. proposto da: pro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ,
-controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,
-intimata –
avverso la sentenza della CORTE RAGIONE_SOCIALE GRADO SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 478/2024, depositata il 17 gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
luglio 2025.
FATTI DI CAUSA
La sRAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso nei confronti dell’ Agenzia delle entrate, che si è difesa a mezzo controricorso e nei confronti dell ‘ Agenzia delle entrate-Riscossione, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la CTR ha accolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro un’intimazione di pagamento , compensando le spese.
La contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. c od. proc. civ., nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 111 Cost.
Assume che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha pronunciato sulle spese, è viziata da nullità stante l ‘ assenza di un’ effettiva motivazione, essendosi la CTR limitata a compensarle in ragione della sola sussistenza di un giudizio preesistente.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 cit., dell’art. 92 cod. proc. civ. , nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
La ricorrente rappresenta che il giudice di secondo grado ha compensato le spese sulla scorta di una motivazione, oltre che
apparente, anche illogica ed erronea; che, invece, avrebbe dovuto – in applicazione del principio di causalità – condannare le parti appellate alla rifusione delle stesse, avendo riconosciuto la palese irregolarità della notifica e dovendo valutare la condotta delle controparti che, dichiarando circostanze non veritiere, avevano indotto in errore il Giudice di primo grado, rendendo necessaria l’impugnazione della sentenza.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
La CTR ha accolto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento, evidenziando che la cartella prodromica era stata già annullata dalla CTP. Di seguito, ha compensato le spese con la seguente testuale motivazione: « Discendendo l’esito del giudizio da vicende processuali riguardanti un diverso procedimento, peraltro ancora sub judice all’atto della proposizione dell’appello, poiché definitosi soltanto nel 2021, si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.».
3.2. Va evidenziato che, in tema di spese, l’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2015, n.156 con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Le disposizioni così modificate sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. e, dunque, sono applicabili alla fattispecie in esame che attiene ad una pronuncia resa nel 2022.
3.3. Sebbene il legislatore del 2015 abbia disciplinato la compensazione delle spese nel processo tributario in modo autonomo rispetto all’art. 92 cod. proc. civ. non può prescindersi, tuttavia, dagli approdi della giurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma. Va rammentato in proposito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92 secondo comma, cod. proc. civ. successivamente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, legg e 18 giugno 2009, n. 69 che aveva riformulato detta disposizione prevedendo in sostituzione della compensazione per «giusti motivi» la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione».
Intervenendo nuovamente sull’art. 92 cit., il legislatore con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo la compensazione in due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3.3. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale ulteriore restrizione, l’ha ritenuta incorsa nella violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimaste fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Il Giudice delle leggi ha, in particolare, evidenziato che il fondamento sotteso all’ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente -ipotesi che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» -sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti; di seguito la Corte costituzionale ha
espressamente precisato che «tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens , soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva » (Corte cost. n. 77 del 2018).
3.4. Così chiarito il quadro normativo, deve rilevarsi che la compensazione è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
La CTR ha reso sul punto una motivazione adeguata ed in linea con i principi sopra esposti in quanto il verificarsi solo nel corso del giudizio del mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite è ipotesi che rientra, secondo i principi espressi sulla scorta della riportata interpretazione della Corte costituzionale, nelle gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione.
3.5. Occorre, inoltre, evidenziare che la compensazione, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica che può essere conosciuta dal giudice di legittimità solo ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Invece, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass. 19/09/2023, n. 26847).
Per le ragioni esposte il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della sola costituita Agenzia delle entrate.
Infine, in virtù dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell ‘ Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.