Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3028 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3028 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
Compensazione spese giudiziali
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n.r.g.1820/2016 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa , ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4733-21-2015 della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE– Sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, emessa in data 12.10.2015, depositata in data 9.11.2015, e non notificata;
sentita la relazione in camera di consiglio del consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva
I fatti di causa
AVV_NOTAIO, in proprio, impugnava la cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA, notificata il 22.9.2010 da RAGIONE_SOCIALE, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, derivante da iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ex art.15 del d.P.R. n. 600 del 1973 di una somma pari a metà dell’importo portato dall’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO per IRPEF anno 2002, notificato il 7.11.2009 e, a sua volta, oggetto di impugnativa innanzi alla medesima Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, con ordinanza del 9.3.2010, ne aveva sospeso l’esecutività ex art.47 del d.lgs.546 del 1992. La domanda di annullamento della cartella fondava su plurimi motivi, tra cui la non debenza RAGIONE_SOCIALE somme richieste per gli stes si motivi di ricorso contro l’avviso di accertamento e la sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento prodromico disposta sei mesi prima della notifica della cartella.
Con sentenza n.116/3/12 depositata il 20.4.2012, la CTP di RAGIONE_SOCIALE, preso atto della circostanza segnalata dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di costituzione in giudizio (il 23.11.2010) del sopravvenuto annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento presupposto con sentenza della stessa della stessa CTP depositata in data 20.10.2010, considerata la natura provvisoria della iscrizione a ruolo ex art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 fondante la cartella impugnata, dichiarava estinto il giudizio ex art.46 d.lgs. n. 546 del 1992 per cessata materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE
spese di lite, assumendo che il contribuente nulla avesse dedotto in merito alla richiesta in tal senso formulata dall’ Ufficio.
Proponeva appello il contribuente per chiedere la riforma della statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado e la condanna secondo soccombenza virtuale dell’ Ufficio, deducendo il difetto di motivazione del relativo capo di sentenza, in assenza dell ‘indicazione di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art.92 comma 2 c.p.c., e l’erronea affermazione della mancanza di opposizione del contribuente alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, avendo egli depositato in data 20.1.2012 memoria illustrativa con cui si opponeva alla richiesta per mancanza dei presupposti.
La CTR di Palermo rigettava l’appello ritenendo che la motivazione RAGIONE_SOCIALE gravi ed eccezionali ragioni fosse agevolmente ritraibile dal richiamo in sentenza alla ‘peculiare genesi dell’iscrizione a ruolo, cui l’Amministrazione era pur sempre facultata a titolo provvisorio in pendenza di giudizio avverso l’avviso di accertamento’ , compensando anche le spese di quel grado.
Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a cinque motivi, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. o, eventuale, rinvio al giudice di merito.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto del ricorso, evidenziando che l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio era stata legittimamente eseguita in data 9.2.2010, mentre la sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento presupposto era stata disposta con ordinanza del giudice tributario emessa il successivo 9.3.2010.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, il contribuente contesta la falsa applicazione dell’art.92 c.p.c. e l’omessa applicazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., deducendo che il giudice d’appello, in assenza , nella sentenza di primo grado, del l’indicazione RAGIONE_SOCIALE gravi ed eccezionali ragioni di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, avrebbe dovuto condannare l’Ufficio alle spese di quel grado secondo soccombenza virtuale, essendo stata notificata la cartella relativa all’iscrizione provvisoria a ruolo dopo la sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento prodromico.
Con il secondo motivo, si contesta la violazione dell’art.2697 c.p.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. e dei principi generali in tema di prova , in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., deducendo l’o messa valutazione di atti processuali, ed in particolare della memoria illustrativa depositata nel giudizio di primo grado il 20.1.2012 con cui aveva insistito per la condanna alle spese d ell’Ufficio secondo soccombenza virtuale.
Con il terzo motivo, contesta la violazione all’art.92 c.p.c. e l’errata applicazione dell’art.306, comma 4, c.p.c. , sempre in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.;
Con il quarto motivo, contesta l’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c., non essendosi pronunciato il giudice d’appello sul contenuto della memoria illustrativa depositata dal contribuente;
Con l’ultimo motivo , è contestata l’ ulteriore erronea applicazione dell’art. 92 , comma 2, c.p.c. quanto alla disposta compensazione anche RAGIONE_SOCIALE spese del grado d’appello con la seguente motivazione: ‘ Tenuto conto dell’esito globale del
giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione anche RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado ‘ , chiedendosene la riforma per l’ipotesi di accoglimento del ricorso.
La Corte ritiene che i primi quattro motivi di ricorso, sostanzialmente convergenti nella prima censura, sono infondati.
Il testo dell’art. 92 c.p.c., modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (cui rinviava anche l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, prima RAGIONE_SOCIALE modifiche ad opera del d.lgs. n. 156 del 2015, in vigore dal 01/01/2016, inapplicabili ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione della sentenza impugnata), subordina la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite oltre che all’ipotesi, qui non ricorrente, della soccombenza reciproca RAGIONE_SOCIALE parti – alla sussistenza di ” altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” .
Come ripetutamente affermato da questa Corte, quella introdotta nel 2009 è norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito”. Tale “elasticità” di valutazione costituisce un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l’introduzione di un sistema di rigida predeterminazione RAGIONE_SOCIALE “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione (scelta, per l’esattezza, compiuta dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione (Corte cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77).
In linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (sul punto, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 65354101), per cui vi esula, rientrando potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213 -01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice – sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6- 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) – è tenuto ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Sez.5, n.9312 del 2024, Rv. 67080301).
Tale evenienza non si è verificata nel caso che occupa.
I motivi scrutinati non si confrontano con il corpus motivazionale della sentenza di merito impugnata, la quale ha rigettato l’impugnazione in relazione al capo relativo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, sostanzialmente individuando e condividendo le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di quel grado, in particolare valorizzando la circostanza che si era trattato di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ex art. 15 del
dpr 600 del 1973 che si è ritenuto essere stata disposta legittimamente in pendenza del giudizio avverso l’avviso di accertamento, e che l’ Ufficio costituendosi tempestivamente aveva segnalato il sopravvenuto annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento chiedendo in ragione di ciò di dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Risultano esplicitate, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le ragioni poste alla base della conferma della statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado.
Il richiamo nella motivazione della predetta circostanza risponde, infatti, pienamente all’indicazione fornita da questo giudice di legittimità secondo cui le ragioni della disposta compensazione ” devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza ” (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21083, Rv. 637492-01), sicché proprio la valorizzazione della natura provvisoria dell’iscrizione a ruolo a fondamento della cartella impugnata, ritenuta evidentemente legittima pur in presenza della sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento, integra quella ” motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto” ( Cass. Sez. 6-1, ord. 11 luglio 2014, n. 16037, Rv. 631930-01) idonea a far ritenere la stessa, come detto, conforme alla previsione di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., al di là dell ‘ erronea indicazione della mancanza di opposizione del contribuente alla richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, che sembra più essere una notazione aggiuntiva rispetto alla ratio decidendi della disposta compensazione.
Il ricorrente contesta, sostanzialmente, in questa sede la correttezza della motivazione fondata sulla ritenuta legittimità dell’iscrizione a ruolo provvisoria dopo la sospensione giudiziale dell’avviso di accertamento da cui traeva fondamento . Sul punto va dato atto della conformità della valutazione compiuta dalla CTR all’indirizzo di legittimità vigente all’epoca dell’introduzione della causa secondo cui la sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento, che è atto prodromico dell’esecuzione ed ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile (sul punto v. Cass. Sez. 6, 28/09/2020, n. 20361, Rv. 65889001 che richiamava Cass.n.30584/2017). L’indirizzo è mutato in data successiva (v. Sez.5 n.21824 del 2023, rv. 668517-01), per cui anche sotto tale profilo la motivazione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado non è censurabile, avendo agito l’RAGIONE_SOCIALE alla luce dell’indirizzo all’epoca vigente.
Il quinto motivo, proposto per il caso di accoglimento dei primi quattro motivi, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse a dolersi della decisione della C.T.R. di compensare le spese di secondo grado, in quanto a favore del ricorrente che aveva visto rigettare il proprio appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali , ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessive 1.800,00 euro, oltre eventuali oneri prenotati a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME