Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9881 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9881 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23525/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di NAPOLI n. 1872/2021 depositata il 01/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 2013 0083157974 000, di complessivi € 3.226,99,
per il presunto omesso versamento dell’ICI anni 2005 -2006-20072008.
La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado fondando il proprio gravame su un unico motivo così formulato: 1) Violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. Motivazione inesistente e contraddittoria circa la compensazione delle spese di lite. Inesistenza e/o omessa indicazione dei giusti motivi e/o di gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
La CTR Campania, sez. 25, con la sentenza n°1872/25/2021 ha respinto il ricorso.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c.; nonché la carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite.
1.1. N ell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese.
1.3. S i pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.
1.4. Questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio;
1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 11/04/2025.