Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 22761-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-resistente- avverso la sentenza n. 638/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, depositata il 25/2/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello incidentale della società, limitatamente alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n.
in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro.
Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione .
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto corretta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado «nonostante l’integrale soccombenza dell’amministrazione finanziaria e in assenza di gravi e giustificati motivi».
1.2. La censura va disattesa.
1.3. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la
ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
1.4. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
1.5. Tale evenienza non ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
1.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nel l’anno 2019 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (invariato sino al 4 gennaio 2024), secondo cui «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
1.7. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) o «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 4696 del 2019; in senso conforme Cass. n. 3977 del 2020).
1.8. In particolare, in tema di spese legali, la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni», nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là delle ipotesi
in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495 del 2022).
1.9. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella piena consapevolezza della disposizione normativa ratione temporis applicabile, non si è dunque trincerata dietro un ‘ insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che costituivano «gravi ed eccezionali ragioni», riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto.
1.10. Quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («… l’oggettivo contrasto tra la giurisprudenza di merito e di legittimità-anche sulla portata interpretativa della modifica dell’art. 20 del D.P.R. 131/86 -fanno ritenere sussistenti le ragioni volute dalla legge per disporre tra le parti, l’integrale compensazione delle spese di lite…»), riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto, integra, pertanto, le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa, tenendo peraltro conto che, nel corso del giudizio, sulla predetta questione interpretativa per ben due volte è intervenuta la Corte Cost. (pronunce 158/2020 e 39/2021) e poi, da ultimo, su rinvio pregiudiziale di Cass. n. 10283/2022, la Corte di Giustizia 21.12.2022 in C-250/22.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da