Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11508 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto
DA
GENTILI NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE RAGIONE_SOCIALE PALOMBARA SABINA, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATO
avverso la sentenza numero 5138/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, pubblicata in data 16 novembre 2022.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglieva l’appello proposto da COGNOME NOME -compensando, tuttavia, le spese di
lite- avverso la sentenza numero 14808/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso intentato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento numero 201612159 del 15 dicembre 2016, inerente all’omesso versamento dell’ICI 2011, per euro 3.201,24, a titolo di imposta, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per un importo complessivo di euro 4.384,31.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame.
Il Comune di Palombara Sabina non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato.
La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso -che si sottrae stentatamente al rilievo di inammissibilità, in quanto i due motivi che lo sorreggono, pur essendo distintamente rubricati, presentano un’impropria commistione, se non confusione, di argomentazioni, riferibili ora all’uno, ora all’altro dei vizi evocati, che non impedisce, comunque, di enucleare le singole ragioni di doglianza (cfr. Cass. 11152/25)- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con i due motivi adAVV_NOTAIOi a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, il ricorrente ha denunciato: -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992, degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile e degli articoli 3 e 24 della Costituzione, essendo stata disposta la compensazione delle spese di lite nonostante non ne ricorressero i presupposti, in mancanza di soccombenza reciproca o assoluta novità della fattispecie processuale o di mutamento di giurisprudenza, non ravvisandosi neppure la complessità o la pluralità delle questioni trattate, che -qualora effettivamente sussistentiavrebbero potuto integrare le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ richieste per giustificare la suddetta compensazione, che sarebbero dovute essere adeguatamente motivate, in maniera congrua e non apparente; ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, 156, comma 2, del codice di procedura civile, e 111, comma 6, della Costituzione, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio aAVV_NOTAIOato mere formule di stile per motivare le ragioni giustificatrici della disposta compensazione delle spese di lite, in mancanza dei presupposti di legge, sostanzialmente non esplicitate e, comunque, illogiche ed erronee.
I motivi sono infondati.
3.1. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi criteri assiologici, quindi, non sono più configurabili, nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della -già rammentata- violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché
graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
3.2. Nel caso di specie, non è possibile ritenere, innanzi tutto, che ricorra un’ipotesi di inesistenza della motivazione, essendo state esplicitate le ragioni che hanno inAVV_NOTAIOo la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio ad aAVV_NOTAIOare la statuizione avversata dal ricorrente, consistenti nella ‘particolare complessità della situazione fattuale’, nonché dei ‘criteri e parametri di riferimento offerti dalla normativa, primaria e secondaria’, e dei ‘provvedimenti di competenza degli enti locali, testimoniata anche dal diverso e contrapposto esito dei due gradi di giudizio’ (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 12 e 13).
Né ricorre un’ipotesi di apparenza della motivazione, che è pienamente rispettosa del ‘minimo costituzionale’ al quale si è fatto precedentemente cenno, in quanto l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha enunciato le ragioni -poc’anzi riportateche l’hanno spinta a disporre la compensazione delle spese di lite in maniera chiara, precisa e comprensibile, tanto da permettere di cogliere, senza aporie, incertezze o contraddizioni, l’ iter logicovalutativo che l’ha portata alla maturazione del convincimento trasfuso nel decisum .
3.3. Prive di pregio, d’altro canto, si rivelano le argomentazioni del ricorrente anche con riferimento all’asserita
impossibilità di ricondurre le suddette ragioni nell’ambito delle ipotesi in cui è possibile disporre la compensazione e, quindi, con riferimento alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla -prospettata- insussistenza dei relativi presupposti.
3.4. Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato esperibile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, è circoscritto all’accertamento dell’insussistenza della violazione del principio secondo il quale non possono essere poste -le suddette spese di lite- a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685/19). Esula dai poteri di questa Corte, rientrando in quello discrezionale del giudice di merito, infatti, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 24502/17). E ciò anche in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione (cfr. Corte Cost. n. 157/14), non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 20755/25).
L’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992, d’altronde, permette di compensare la spese di lite non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche al cospetto di gravi ed eccezionali ragioni, che individuano e delimitano il potere giudiziale di compensazione, come è stato sancito dalla giurisprudenza di questa Corte -prendendo le mosse anche da
quella elaborata in seno al consolidato indirizzo ermeneutico maturato riguardo alla corrispettiva norma del codice procedura civile, art. 92, secondo comma (anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018), attesa la sostanziale identità di ratio sottesa alle due disposizioni- che presuppone pur sempre la necessità che, in sede di motivazione, esse -e, cioè, le gravi ed eccezionali ragionisiano adeguatamente esplicitate e, nel contempo, non siano illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9312/24).
Ciò non di meno, rimarcato che la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta ad una nozione connotata da una evidente flessibilità, che ricomprende, tra le altre, quelle situazioni di obiettiva incertezza circa il diritto controverso e che può essere apprezzata dal giudice di legittimità solo nel caso in cui quello di merito si sia limitato ad una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (cfr. Cass. n. 9876/25), il vaglio demandato a questa Corte non può mai giungere fino a delibare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni della compensazione, a meno che la statuizione dell’autorità giudiziaria di merito -circostanza che non si è verificata nella vicenda in esame- non contrasti con le evidenze di causa o con la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495/22).
3.5. L’autorità giudiziaria adita in secondo grado, nel caso di specie, evocando espressamente la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella ‘particolare complessità
della situazione fattuale’, nonché dei ‘criteri e parametri di riferimento offerti dalla normativa, primaria e secondaria’, e dei ‘provvedimenti di competenza degli enti locali, testimoniata anche dal diverso e contrapposto esito dei due gradi di giudizio’ (circostanze tutte desumibili, invero, dalla sentenza impugnata, analitica e dettagliata nella puntuale e specifica disamina di tutte le questioni di fatto e di diritto dibattute, dalla cui scorsa emerge agevolmente l’effettiva complessità di ricostruzione fattuale di tutti i profili rilevanti ai fini della decisione, di reperimento, individuazione ed interpretazione della normativa, anche secondaria, applicabile, e della corposa documentazione versata in atti), non ha dato luogo ad alcun contrasto con le evidenze processuali, né con la giurisprudenza consolidata, giacché le gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite, che, come si è già avuto modo di accennare, non possono essere illogiche o erronee (cfr., oltre ai precedenti poc’anzi citati, Cass. n. 9977/19), possono riguardare anche specifiche circostanze o peculiari aspetti della controversia (cfr. Cass. n. 6059/17, Cass. n. 2206/19, Cass. n. 20049/22, Cass. n. 1572/23, Cass. n. 29226/23, Cass. n. 9312/24).
Ed, in continuità con questi principi, è stato sostenuto che non è precluso all’autorità giudiziaria adita disporre la compensazione delle spese di lite nemmeno in ragione della complessità della controversia, desumibile dalle sue peculiarità fattuali o da quelle più eminentemente giuridiche, a maggior ragione quando siano caratterizzate da profili suscettibili di interpretazioni di diverso segno (cfr. Cass. n. 18074/23), sempre tenendo a mente, in ogni caso, che il sindacato di questa Corte sulla motivazione aAVV_NOTAIOata dal giudice di merito
per compensare le spese di lite è limitato all’illogicità ed erroneità delle ragioni adAVV_NOTAIOe a sostegno della decisione, restando, per il resto, rimessa alle corti territoriali ogni valutazione in ordine all’ an e al quomodo delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 21704/24).
3.6. Nella vicenda in esame, come si è già detto in precedenza, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, lungi dal fare uso di formule di stile, ha indicato quali fossero le gravi ed eccezionali ragioni giustificatrici della compensazione, richiamando sostanzialmente la vicenda fattuale sottoposta alla sua attenzione e le difficoltà che aveva comportato, sul piano della sua ricostruzione, nonché dell’individuazione ed interpretazione dei criteri e dei parametri stabiliti dalla legge ed, ancora, degli atti e dei documenti all’uopo occorrenti, tra i quali, in particolare, quelli provenienti dagli enti locali. E questa valutazione, che riposa su una motivazione tutt’altro che apparente, laddove sottende un apprezzamento del ‘peso’ della ‘gravità’ e della ‘eccezionalità’ della controversia e di tutti i suoi risvolti essenziali, nell’ottica dello scrutinio inerente alla sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della compensazione delle spese di lite- non può essere sindacata in sede di legittimità. Ciò in quanto questa Corte può conoscere delle gravi ed eccezionali ragioni -non è superfluo ribadirlo ancora una volta- solamente nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato la decisione su enunciazioni astratte o, comunque, non puntuali, non corrispondenti alle evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata, tanto da essere illogiche o erronee.
In conclusione, il ricorso proposto dal contribuente, essendo infondato, deve essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere aAVV_NOTAIOata sulle spese di lite, in mancanza di costituzione dell’Ente intimato.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
E, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME