Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
SPESE GIUDIZIO COMPENSAZIONE
sul ricorso iscritto al n. 1798/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a San Severo (FG) il DATA_NASCITA, residente in Monfalcone (GO), alla INDIRIZZO, in proprio e quale erede di COGNOME NOME (deceduto il 13/03/2012, difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in forza di procura speciale e nomina conferite in calce al ricorso, domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, INDIRIZZO, alla INDIRIZZO.
– INTIMATO –
per la cassazione della sentenza n. 2307/4/2021 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 28 luglio 2021, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di (residua) controversia è la statuizione contenuta nella suindicata sentenza, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, dopo aver accolto l’appello proposto dal contribuente in ragione della ritenta fondatezza dell’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo relativo all’ICI dell’anno 2007, compensava le spese di lite, ravvisando la ricorrenza di « eccezionali ragioni connesse alla considerazione che il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in entrambi i gradi e che non risulta promossa, nello spirito di collaborazione richiamato dall’art. 10 della legge 212/2000, l’azione di autotutela da parte dell’RAGIONE_SOCIALE comunale onde prevenire il contenzioso» (così nella sentenza impugnata);
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 17 gennaio 2022, sulla base di un motivo, depositando in data 18 marzo 2024 memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
il RAGIONE_SOCIALE è restato intimato;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 36, 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 24, 111 Cost., nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, lamentando l’erronea compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, pur in presenza di una soccombenza totale, in violazione del principio di causalità ed identificando in maniera illogica e/o erronea le «altre gravi
ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione» che potevano giustificare la compensazione delle spese di lite»;
2. il motivo è fondato;
va subito puntualizzato che da quanto emerge dagli atti il presente giudizio ebbe inizio in primo grado nell’anno 2013 ( giacché l’avviso impugnato venne notificato in data 31 gennaio 2013, come risulta dalla sentenza impugnata), cosicché, nella fattispecie, il regime ratione temporis applicabile per la regolamentazione delle spese di lite è quello di cui al testo dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che rinviava all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. antecedente la novella disposta dall’art. 13 d.l., comma 1, 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, secondo cui -per quanto ora interessa «se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;
va subito precisato che la doglianza non concerne la scelta di compensare le spese, ma attiene alla coerenza ed alla razionalità della motivazione con cui il giudice di merito ha sorretto la statuizione circa la compensazione delle spese di lite e questa Corte ha chiarito sul punto che è suscettibile di cassazione la «’motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01)» (così, Cass., Sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), configurandosi sotto tale prospettiva il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. V., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. VI/V, 31 maggio 2016, n. 11222);
la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che le predette «altre gravi ed eccezionali ragioni» che possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio integrano una nozione elastica (cfr., tra le tante, Cass. Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495) e tra esse sono annoverabili – in termini non esaustivi – la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Sez. L., 7 agosto 2019, n. 21157), la novità delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico
caso, la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all’epoca della notifica dell’atto impugnato; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’UE eventualmente intervenute (cfr. Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21459);
viceversa -per quanto più direttamente occupa -è stato condivisibilmente chiarito che « non può costituire “grave ed eccezionale ragione” la circostanza che la parte rimasta soccombente abbia deciso di non costituirsi in giudizio, trattandosi di libera scelta difensiva, che non può affatto affermarsi agevolatrice dell’avversa pretesa (cfr. Cass. Sez. 3, da ultimo, sentt. nn. 12867, 22/5/2017 e 4871, 24/2/2017, ma già Cass. n. 21083/2015)» (così, Cass., Sez. VI/II, 21 giugno 2019, n. 16773);
allo stesso modo, questa Corte ha pure precisato che «la possibilità di richiedere l’annullamento in autotutela della cartella costituisce una mera facoltà (cfr. Cass. Sez. VI-II, 15 dicembre 2020, n. 28459)», che non può limitare il diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, pena la violazione dell’art. 24 della Costituzione (cfr. Cass., Sez, VI/V, 31 maggio 2016, n. 11222, cit., richiamata da Cass., Sez. VI-II, 15 dicembre 2020, n. 28459 cit.);
sussiste, quindi, la violazione dell’art.15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, 546 (nel testo anteriore a quello introdotto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), per cui, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio sulla liquidazione delle spese di giudizio, provvedendo a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.