Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
processo tributario-spese di lite- annullamento del preavviso di fermo mancata prova notifica atto prodromico-soccombenza -compensazione-gravi ragioni- esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14426/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t.
-intimata -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2630/2016, depositata in data 4/05/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) respinse l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP) che ne aveva accolto il ricorso proposto contro un preavviso di fermo, compensando le spese di lite.
In particolare, esaminando il gravame, proposto solo in relazione al governo delle spese, la CTR evidenziò che la compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice e non richiede una esplicita motivazione, potendo essa desumersi dalla complessiva motivazione della sentenza; nel caso di specie la decisione non era entrata nel merito dell’effettivo pagamento da parte del contribuente della tassa dovuta ma aveva rilevato unicamente la mancata costituzione di Equitalia sud s.p.a., il che escludeva una responsabilità grave o un atteggiamento temerario dell’ufficio; i giudici di appello compensa rono altresì le spese del grado tenuto conto della natura della controversia e della peculiarità della questione.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso affidato a un motivo, illustrato da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE alla quale il ricorso è stato notificato presso il difensore costituito in appello, non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e omessa valutazione di una circostanza determinante, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censurando la decisione di appello laddove, nel respingere il gravame, ha ritenuto che ben avesse operato la CTP nel compensare le spese nonostante l ‘ integrale soccombenza di
RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE il contribuente aveva infatti impugnato il preavviso di fermo eccependo, anche, l’omessa notifica delle cartelle ad esso prodromiche ed Equitalia non aveva dato tale prova, risultando quindi egli integralmente vittorioso sull’eccezione preliminare specificamente proposta.
Il motivo è fondato nella denunciata violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
2.1. Da quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso l’odierno ricorrente impugnava davanti alla CTP un preavviso di fermo limitatamente ai carichi di natura tributaria deducendo, tra l’altro, la mancata notifica delle prodromiche cartelle.
La CTP accoglieva il ricorso non avendo RAGIONE_SOCIALE dato la prova della notifica delle stesse, compensando le spese, senza alcuna esplicita motivazione.
La CTR del Lazio respingeva l’appello evidenziando che la motivazione della compensazione può rinvenirsi anche nella esposizione dei motivi della decisione e che nel caso di specie deponeva in tal senso l’accoglimento del ricorso senza una decisione di merito sull’effettivo pagamento delle tas se da parte del contribuente; i giudici di appello, rigettando l’appello, compensavano altresì le spese del grado in ragione della natura della controversia e della peculiarità della questione trattata .
Ciò premesso, il ricorso ha quindi ad oggetto la conferma da parte dei giudici di appello della compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado con la sentenza n. 3878/2015.
Nell’ultima parte del motivo il ricorrente si duole dell’avvenuta compensazione in appello, decisione che però non è autonomamente impugnabile dal medesimo, che ha visto rigettato il gravame e sullo specifico capo delle spese non è formalmente soccombente, ma la cui stabilità dipende dall’esito del presente ricorso.
2.2. La disciplina vigente all’epoca dei fatti ( il governo delle spese da parte della CTP: la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2015) è data dall’art. 15, comma 1, d. lgs. n. 546 del 1992 secondo il quale 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile .
Nella versione emendata dalla legge n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla legge n. 51 del 2006, art. 39quater , l’art. 92, secondo comma, richiedeva per ritenere la compensazione delle spese, la concorrenza di altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione ; la disposizione si applicava ai giudizi instaurati dopo l’ 1/03/2006 (art. 2, comma 4, legge n. 263 del 2005).
La l. n. 69 del 2009, all’art. 45, comma 11, ha novellato l’art. 92, secondo comma, prevedendo che la compensazione possa avvenire quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione . L’art. 58, comma 1, prevede che le nuove disposizioni si applichino ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (quindi dopo il 4/07/2009).
L’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla legge n. 162 del 2014, ha nuovamente novellato l’art. 92, secondo comma, limitando le ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni, prevedendo che «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero», con disposizione che si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 13, comma 2) e quindi dal 10/12/2014.
La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, citato, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Cass. n. 4360/2019 ha precisato che nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell’ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.
I l testo dell’art. 15 d. lgs. n. 546/1992 è stato poi sostituito dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 156/2015, che dispone che 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate , regolando quindi la materia autonomamente senza più il rinvio all’art. 92 del codice di rito. Tale disciplina è in vigore dall’1/01/2016.
2.3. Tutto ciò premesso, all’oggetto del presente giudizio non è applicabile il nuovo testo dell’art. 15 ma la formulazione recante il
rinvio all’art. 92 cod. proc. civ., trattandosi di giudizio introdotto dopo il 2009 e deciso nel 2015.
2.4. In proposito va osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, riposa, come la norma generale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.
Nella disciplina applicabile ratione temporis , la compensazione delle spese era subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni con il dovere del giudice di darne esplicitamente conto in motivazione.
L’enunciazione di ragioni assolutamente illogiche o erronee ai fini della compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è suscettibile di essere denunciata come violazione delle disposizioni in tema di spese (cfr., tra le molte, Cass. n. 14623/2015; Cass. n. 11222/2016; Cass. n. 22679/2017; Cass. n. 13809/2018; Cass. n. 6059/2017).
Da costante giurisprudenza di questa Corte emerge che ai fini della compensazione non sia corretto dare rilievo alle ragioni, di rito o di merito, della soccombenza; si è invero osservato che «In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento» (Cass. n. 16037/2014; Cass. n. 9836/2022; Cass. n. 7352/2019; Cass. n. 18348/2020); ed ancora che la compensazione non sia consentita ove il ricorso del
contribuente sia accolto per la prescrizione del credito erariale (Cass. n. 6059/2017).
2.5. Nella fattispecie in esame, quindi, la CTR ha errato sia laddove ha ritenuto che, essendo la compensazione un potere discrezionale del giudice, la motivazione della stessa potesse essere rivenuta nella motivazione complessiva della sentenza, dovendo invece la CTP esplicitamente motivare sul punto; sia laddove ha evidenziato che l’accoglimento del ricorso era avvenuto senza accertare il pagamento del tributo ma in ragione della mancata costituzione di Equitalia che aveva determinato la mancanza di prova della notifica della cartella prodromica al preavviso di fermo impugnato, laddove appare evidente che l’agente della riscossione era tenuto alla notifica degli atti prodromici e, ove evocato in giudizio e la presenza o meno della prova della notifica fosse contestata, a produrla per provare la legittima emissione del preavviso di fermo (per analoga vicenda Cass. n. 25594/2018).
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2024.