Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25264 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF-IRAP-IVA 2007. SPESE DI LITE COMPENSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6185/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1061/2022, depositata il 15 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Treviso emetteva nei confronti di COGNOME NOME, esercente l’attività di medico veterinario, avviso di accertamento n. T6X01MD02602/2012, con il quale l’Erario riprendeva a tassazione ed imputava al suo reddito professionale -sulla base delle presunzioni contenute negli artt. 32, comma 1, n.2 e n.7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2, n. 2 e n.7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alcune movimentazioni in ingresso e in uscita risultanti sul c/c bancario del fratello NOME, titolare di una azienda agricola e dal quale egli aveva ricevuto delega ad operare in banca. In particolare, l’Ufficio accertava nel periodo di imposta 2007 un maggior reddito da lavoro autonomo di € 64.583,11 , con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF, IRAP ed IVA.
Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso; nel corso del giudizio, l’Ufficio rappresentava che, con provvedimento prot. n. 30774 del 15 marzo 2013, era stato disposto l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento n. T6X01MD02602/2012 anno imposta 2007, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di accertamento con adesione.
Con sentenza n. 86/2013, depositata il 12 novembre 2013, la C.T.P. adìta accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l’operato dell’Ufficio limitatamente alla ripresa riguardante i versamenti per l’importo di € 27.294,25, annullando per contro le riprese relative ai prelevamenti; compensava le spese di giudizio.
Interposto gravame sia dal contribuente che dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. sentenza n. 1350/2015, depositata il 9 settembre 2015, previa riunione degli appelli proposti, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente , riducendo i versamenti non giustificati da € 27.294,25 ad € 19.265,00 e confermando la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva annullato il recupero a tassazione di tutti i prelevamenti di € 8.100,00, qualificati come spese personali. Quanto ai maggiori versamenti, il Collegio riteneva che fossero rimasti privi di giustificazione solo quelli operati in contanti sul c/c intestato al fratello NOME COGNOME mentre per gli altri a mezzo assegni, il contribuente aveva cercato di effettuare una dimostrazione della loro provenienza.
Avverso tale ultima sentenza COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con ordinanza n. 11367 del 9 maggio 2017 cassava la decisione della C.T.R., disponendo che il giudice di rinvio provvedesse ad esaminare e valutare i fatti dedotti dalla parte in funzione del richiesto giudizio di giustificabilità circa le operazioni effettuate dal contribuente sul conto corrente del fratello.
Riassunto il giudizio dinanzi alla C.T.R. del Veneto questa, con sentenza n. 406/2019, depositata il 22 maggio 2019, confermava la ripresa fiscale dei versamenti in contanti effettuati sul c/c del fratello NOME COGNOME e ribadendo in tal modo la precedente decisione emessa in sede di appello.
COGNOME NOME ricorreva quindi nuovamente per cassazione avverso la predetta sentenza e, con ordinanza n.
14278 del 10 marzo 2021, questa Corte cassava anche questa seconda decisione della C.T.R. per violazione dell’art. 384 c.p.c.
Il contribuente, quindi, riassumeva il giudizio dinanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 1061/2022, pronunciata il 12 settembre 2022 e depositata il 15 settembre 2022, accoglieva integralmente l’appello del COGNOME, e rigettava l’appello dell’Ufficio, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese di lite.
Avverso tale ultima sentenza -in particolare con riferimento alla statuizione relativa alla compensazione delle spese -propone ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 10 marzo 2023).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce violazione degli artt. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 91, 92 e 93 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, che la C.T.R., in sede di secondo giudizio di rinvio, aveva illegittimamente disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, pur risultando, esso contribuente, totalmente vittorioso nella lite, non sussistendo, peraltro, ipotesi di soccombenza reciproca né altre
gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero tale compensazione.
2. Il motivo è fondato.
La C.T.R. ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, per tutti i gradi di giudizio, in considerazione della «perdurante equivocità dell’impostazione giuridica e (del)le oscillazioni intervenute con l’intervento non sempre coordinato di più organi».
Orbene, nel caso di specie devono applicarsi le norme di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. e 15 d.lgs. n. 546/1992, nel testo ratione temporis applicabile, sulla base della data di introduzione del giudizio di primo grado, avvenuta con ricorso notificato il 18 marzo 2013 (trattasi del testo dell’art. 92 c.p.c. introdotto dall’art. 45, comma 11, della l. 18 giugno 2009, n. 69, prima delle modific he apportate dall’art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162).
In base a tale normativa, dunque, la compensazione sarebbe stata possibile soltanto in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel concorso di «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».
La C.T.R., invece, innanzitutto non ha indicato alcuna ‘grave ed eccezionali ragione’ per giustificare l’integrale compensazione delle spese di giudizio, ed ha operato tale compensazione sulla base di considerazioni del tutto generiche ed apodittiche, sostanzialmente prive di significato, non essendovi alcun riferimento ad una situazione di ‘gravità’ ed ‘eccezionalità’, ma soltanto ad un presunta ‘equivocità’ dell’impostazione giuridica ed alle ‘oscillazioni’ interve nute nei
diversi gradi di giudizio (e quindi, in pratica, alla differenza delle decisioni adottate).
A tal proposito, tuttavia, mette conto rilevare che, in materia di spese di lite, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, invece che ai differenti gradi del processo ed al loro risultato (Cass. 7 marzo 2024, n. 6151; Cass. 24 ottobre 2023, n. 29430).
Nel caso di specie, è indubbio che l’esito finale del giudizio sia stato integralmente favorevole al contribuente, che si è visto accogliere l’appello proposto (con riferimento alle riprese a tassazione confermate invece dalla C.T.P.), con conseguente an nullamento integrale dell’avviso di accertamento impugnato, nel mentre l’appello proposto dall’Ufficio (con riferimento alle riprese a tassazione già annullate in primo grado) è stato rigettato.
Ne riviene che l’esito finale della lite è stato integralmente favorevole al contribuente, per cui non si giustifica in alcun modo l’integrale compensazione delle spese di giudizio operata dalla C.T.R., anche perché, come già detto, al di là di mere clausole di stile non sono state evidenziate gravi ed eccezionali ragioni in tal senso.
Consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, nei termini di cui in motivazione, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.