Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6065 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6065 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 17/03/2026
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
SPESE GIUDIZIO COMPENSAZIONE SPESE LITE
Ud. 13/11/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25787/2024 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE)).
– RICORRENTE –
CONTRO
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE)
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 5457/16/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 4 settembre 2024.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio all’esito dell’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, fondato sul riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale, avendo la ricorrente prodotto, in sede di gravame, la documentazione comprovante la residenza anagrafica storica della stessa nella citata unità immobiliare negli anni 2016/2017.
Nello specifico, il Giudice regionale compensava le spese dell’intero giudizio in considerazione del fatto che la predetta situazione anagrafica della contribuente era stata documentata, per i predetti anni, solo in grado appello.
Avverso tale pronuncia la suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 dicembre 2024, formulando un unico motivo di impugnazione.
Roma Capitale ha resistito depositando controdeduzioni in data 17 gennaio 2025.
RAGIONI DELLE DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, l’istante ha dedotto, in base all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c., nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo, in primo luogo, meramente apparente la motivazione della sentenza e comunque erronea la relativa valutazione nella parte in cui la Corte
territoriale ha basato le ragioni della compensazione delle spese di lite «in considerazione della complessa ricostruzione della situazione di fatto».
Sotto altro profilo, l’istante ha reputato apparente la motivazione anche nella parte in cui il Giudice regionale ha giustificato la decisione sulle spese di lite in considerazione del fatto che la situazione anagrafica della contribuente era stata depositata in secondo grado, giacchè si trattava di documentazione (certificato storico di residenza) del tutto inutile, essendo il dato già noto al Comune che gestisce l’Ufficio Anagrafe.
2. Il ricorso risulta fondato.
La rubrica e la prima parte del motivo risultano correttamente impostati sulle dedotte violazioni e, nello specifico, sull’assenza delle gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la decisione di compensare le spese di lite, che non costituisce un epilogo naturale dell’esito vittorioso del giudizio o -se si vuole -il normale complemento dell’accoglimento della domanda (v. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022 ed i riferimenti ivi contenuti).
Non ricorre, infatti, una motivazione apparente, risultando del tutto chiare le ragioni per cui il Giudice regionale ha ritenuto di compensare le spese di lite, individuate nella complessa ricostruzione della situazione di fatto e nella circostanza che la produzione documentale era stata fornita solo in grado di appello.
Dette ragioni possono non essere condivise, ma sussistono ed integrano una motivazione perfettamente intelleggibile.
Vero è, piuttosto, che si tratta di ragioni incapaci di giustificare la compensazione delle spese di lite perché del tutto inconsistenti o manifestamente erronee, configurandosi sotto tale prospettiva il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v., tra le
tante, Cass. n. 11222/2016; Cass. n. 6059/2017; Cass. n. 17816/2019; Cass. n. 6424/2024).
Lo è la valutazione riferita alla non altrimenti chiarita complessa ricostruzione della situazione di fatto, in realtà risolta con la produzione di un semplice certificato storico di residenza.
Così come va riconosciuto che la residenza anagrafica del contribuente doveva considerarsi fatto noto al Comune per la conoscenza derivata da fonti qualificate della relativa circostanza, inerenti la stessa attività amministrativa anche per finalità extratributarie (cfr. sul principio, Cass. n. 8280/2025), come deve ritenersi nella specie, gestendo l’ente territoriale l’anagrafe dei cittadini residenti nel Comune.
In tale prospettiva, dunque, l’esigenza processuale di dimostrare un fatto noto al Comune e, quindi, evitabile rafforza l’ordine di idee che il processo sia dipeso da un comportamento dell’ente rivelatosi prevedibilmente perdente, il che consente di ritenere che la disposta compensazione delle spese di giudizio mal si concilii con il principio di causalità, non integrando la prova, in sede di appello, di un fatto, in realtà, già noto alla controparte, una ragione grave ed eccezionale che possa giustificare una regolazione delle spese di lite diversa dalla condanna del soccombente.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna della controricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei termini che seguono.
Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda
alla Corte, è possibile liquidare le spese di merito, risultando del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sul principio Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).
Ed allora le competenze del primo e del secondo grado di giudizio vanno liquidate nella misura di 2.000,00 € per ciascun grado di giudizio, più prossima ai valori minimi dello scaglione (5.2001 €/26.000), tenuto conto che il valore della causa supera di poco la somma di 5.200,00 €, nonché in ragione della semplicità dell’unica questione trattata, peraltro ricorrente nella casistica giurisprudenziale.
Le spese del presente grado di giudizio (limitate al tema della compensazione) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per il primo ed il secondo grado, nella somma di 2.000,00 € per ciascun grado, oltre accessori.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 1.000,00 € per competenze, oltre accessori e 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME