Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5227 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: liquidazione delle spese di lite criteri compensazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 944/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4680/19/2022 depositata in data 10/06/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania definiva la controversia sottoposta al suo giudizio e qui impugnata con il seguente
dispositivo: ‘ la Commissione rigetta l’appello e compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.’ ;
la contribuente lamenta di fronte a questa Corte la nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici del merito, in quanto gli stessi non si erano pronunciati sulla liquidazione delle spese del giudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello, appello riassunzione) in favore della ricorrente, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza; denuncia altresì la nullità della sentenza per l’ error in iudicando , per vizi della motivazione, relativamente sempre alla liquidazione delle spese del giudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello, appello riassunzione) in favore della ricorrente;
-nell’articolazione del solo motivo di ricorso proposto, in particolare, si censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.;
la ricorrente fa osservare che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la Commissione Tributaria Regionale della Campania e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania hanno accolto quanto eccepito dal ricorrente nel ricorso introduttivo (sentenza della CTP) e respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate (sentenza della CTR e sentenza di riassunzione della CGT II grado), compensando le spese di giudizio, nonostante questa Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28316/19 dl 25 giugno 2019, depositata in Cancelleria il 05/11/2019 avesse disposto anche il regolamento delle spese di lite, con il seguente dispositivo: ‘ La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.’ ;
i Giudici della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania oggetto del presente giudizio, rigettavano per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate annullando l’avviso di accertamento, e compensavano le spese del grado. Nella parte motiva della sentenza i giudici -secondo parte ricorrente – non hanno indicato e non hanno
giustificato e motivato la compensazione delle spese del grado se non in modo generico e non hanno condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di giudizio dei precedenti gradi (primo grado e secondo grado), e nel dispositivo della sentenza nel respingere per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate hanno statuito: ‘ la Commissione rigetta l’appello e compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.’ ;
-l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità;
Considerato che:
il ricorso è fondato;
come è noto e come è stato precisato, anche recentemente «nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d. Lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.» (Cass. 8 aprile 2024, n. 9312);
ebbene, nel presente caso la sentenza di merito ha compensato le spese alla luce della ‘particolarità della vicenda processuale’ senza indicare in alcun modo in cosa consistesse detta particolarità; inoltre, ha fatto riferimento alla necessità di rivisitare la decisione di primo grado che -invece, con evidente contraddizione -ha nel concreto confermato rigettando l’appello dell’Ufficio; deve quindi escludersi la sussistenza di ragioni logiche e corrette da porsi alla base della disposta compensazione, che risulta in concreto illegittimamente operata;
in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito, per l’ulteriore corso quanto alla corretta liquidazione, da operarsi con congrua motivazione, delle spese di lite;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che regolerà anche le spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.