Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5227 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5227  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite criteri compensazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 944/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA  DELLE  ENTRATE  rappresentata  e  difesa  come  per  legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL)
– controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4680/19/2022 depositata in data 10/06/2022;
Udita la relazione della  causa  svolta nell’adunanza camerale  del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
 la  Corte  di  Giustizia  di  secondo  grado  della  Campania  definiva  la controversia sottoposta al suo giudizio e qui impugnata con il seguente
dispositivo: ‘ la Commissione rigetta l’appello e compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.’ ;
la contribuente lamenta di fronte a questa Corte la nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici del merito, in quanto gli stessi non si erano pronunciati sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello, appello riassunzione) in favore della ricorrente, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza; denuncia altresì la nullità della sentenza per l’ error in iudicando , per vizi della motivazione, relativamente sempre alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello, appello riassunzione) in favore della ricorrente;
-nell’articolazione del solo motivo di ricorso proposto, in particolare, si censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.;
la ricorrente fa osservare che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la Commissione Tributaria Regionale della Campania e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania hanno accolto quanto eccepito dal ricorrente nel ricorso introduttivo (sentenza della CTP) e respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE (sentenza della CTR e sentenza di riassunzione della CGT II grado), compensando le spese di giudizio, nonostante questa Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28316/19 dl 25 giugno 2019, depositata in Cancelleria il 05/11/2019 avesse disposto anche il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, con il seguente dispositivo: ‘ La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.’ ;
 i  Giudici  della  Corte  di  Giustizia  di  secondo  grado  della  Campania oggetto del presente giudizio, rigettavano per la seconda volta l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE  annullando l’avviso di  accertamento,  e compensavano le spese del grado. Nella parte motiva della sentenza i giudici -secondo parte ricorrente – non hanno indicato e non hanno
giustificato e motivato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado se non in modo  generico  e  non  hanno  condannato l’RAGIONE_SOCIALE  al rimborso  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  giudizio  dei  precedenti  gradi  (primo  grado  e secondo grado), e nel dispositivo della sentenza nel respingere per la seconda  volta l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE  hanno  statuito: ‘ la Commissione rigetta l’appello e compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.’ ;
-l’RAGIONE_SOCIALE  è  rimasta  intimata  nel  presente  giudizio  di Legittimità;
Considerato che:
il ricorso è fondato;
come è noto e come è stato precisato, anche recentemente «nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d. Lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.» (Cass. 8 aprile 2024, n. 9312);
ebbene, nel presente caso la sentenza di merito ha compensato le spese alla luce della ‘particolarità della vicenda processuale’ senza indicare in alcun modo in cosa consistesse detta particolarità; inoltre, ha fatto riferimento alla necessità di rivisitare la decisione di primo grado che -invece, con evidente contraddizione -ha nel concreto confermato rigettando l’appello dell’Ufficio; deve quindi escludersi la sussistenza di ragioni logiche e corrette da porsi alla base della disposta compensazione, che risulta in concreto illegittimamente operata;
in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio  al  giudice  del  merito,  per l’ulteriore corso  quanto  alla  corretta liquidazione, da operarsi con congrua motivazione, RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania  in diversa composizione  che  regolerà  anche  le  spese  del  presente  giudizio  di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.