Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21515 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: ottemperanza- spese
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 14497/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14497/2023 R.G. proposto da Avv. COGNOME rappresentato e difeso in proprio;
-ricorrente – contro
Regione Lazio;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3277/2023 depositata il 31 maggio 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un ricorso con il quale l’Avv. NOME COGNOME (d’ora in poi odierno ricorrente) ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza (n. 4704/2021), emessa dalla CTR del Lazio, sul capo di condanna relativo al pagamento delle spese legali , nella misura di € 280 ,00 per il primo grado e di € 290,00 per il secondo grado, a carico della Regione Lazio (d’ora in poi intimata) e in favore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
A seguito di diffida e messa in mora, l’odierno ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza.
La CTR del Lazio ha accolto il ricorso nei seguenti termini:
-la regione Lazio ha dimostrato di avere emesso il mandato di pagamento in data 26/10/2022 p er l’importo di € 822,68
-deve, dunque, essere dichiarato chiuso il procedimento ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992;
-spese di lite compensate.
Il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la controparte è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 31 maggio 2023 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 6 luglio 2023 , nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 1 12 c.p.c. con riferimento all ‘omessa pronuncia
sulla domanda di ottemperanza del giudicato e di accertamento della soccombenza virtuale.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 , n. 4, c.p.c. con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è fondato e per il principio della ragione più liquida (Cass., Sez. 6 – 3, n. 30745/2019, Rv. 656177 -02, Sez. 2, n. 10839/2019, Rv. 653636 -01, Sez. 2, n. 693/2024, Rv. 669926 -01) il Collegio ritiene di trattare preliminarmente il secondo motivo. Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo avere dato atto dell’avvenuto pagamento di quanto richiesto in data 28.10.2022, dopo il deposito del ricorso per ottemperanza (avvenuto in data 19.7.2022), ha ritenuto chiuso il procedimento e deciso per la compensazione delle spese di lite.
Nulla, pertanto, ha chiarito sulle ragioni per le quali ha disposto tale regolamentazione delle spese di lite. La CGT2 avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nel caso in esame di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione.
Quanto affermato non contrasta con l’orientamento di legittimità per il quale in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia
nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 7572/2024; Sez. 5, n. 35616/2021; Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Sez. 6-3, n. 8421/2017, Rv. 646335 – 01; Sez. 5, n. 15317/2013, Rv. 627183 -01).
Va ricordato e ribadito, infatti, l’ulteriore principio di legittimità per il quale nel processo tributario le «gravi ed eccezionali ragioni» indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, n. 6059 del 2017, Rv. 643329 – 01; Cass., Sez. 6 – L, n. 23059 del 2018, Rv. 650923 – 01, Sez. 5, n. 2206 del 2019, Rv. 652328 -01, n. 24365 del 2021).
Nel caso di specie la motivazione resa non risponde ai canoni di logicità, in quanto sostanzialmente inesistente.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo.
Da quanto esposto consegue che il ricorso deve essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale dovrà dichiarare la cessata materia del contendere e motivatamente provvedere sulle spese di lite, sulla base dei principi ora affermati.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Numero registro generale 14497/2023
Numero sezionale 3513/2025
Numero di raccolta generale 21515/2025
Data pubblicazione 26/07/2025
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME