Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
SPESE DI LITE COMPENSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8417/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, che li rappresenta e difende
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Messina, n. 8298/2021, depositata il 20/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME, ricorrono nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.
L’Ufficio, con un primo avviso di accertamento, rettificava il reddito di impresa della RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2007 , recuperando a tassazione una plusvalenza conseguente ad una cessione di azienda in ragione del valore accertato ai fini dell’imposta di registro . Con un secondo avviso di accertamento, rettificava ex art. 5 t.u.i.r. il reddito del socio NOME COGNOME, in ragione della sua quota di partecipazione pari al 40 per cento.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il contribuente.
La C.t.p. rigettava il ricorso. La C.t.r., in riforma della sentenza 4. diritti reali sugli stessi l’ esistenza di un maggior corrispettivo non poteva presumersi soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al d.lgs. n. 131 del 1986, ovvero RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali di cui al d.lgs. n. 347 del 1990. La C.t.r. disponeva, tuttavia, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del doppio grado di giudizio, « tenuto conto della sopravvenienza normativa, intervenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado».
I contribuenti, in data 6 aprile 2024 hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1. cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo gli eredi del contribuente denunciano, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Osservano, in proposito, che l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, in forza del quale era stato accolto l’appello è norma di interpretazione autentica, priva di carattere innovativo, sicché -non essendovi stato un mutamento normativo in corso di causa -non poteva giustificarsi la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali che, pertanto, doveva ritenersi disposta in assenza dei presupposti di legge.
Con il secondo motivo denunciano la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Osservano che la motivazione adottata per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, essendo esclusivamente fondata su un fatto (la sopravvenienza normativa) inesistente, ovvero comunque privo del significato innovativo attribuitogli, non può non ritenersi apparente, perplessa o contraddittoria, ovvero mancante.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. In tema di spese, l’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2015, n.156 con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Le disposizioni così modificate sono RAGIONE_SOCIALE in vigore dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. e, dunque, sono applicabili alla fattispecie in esame che attiene ad una pronuncia resa nel 2021.
3.2. Sebbene il legislatore del 2015 abbia disciplinato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese nel processo tributario in modo autonomo rispetto all’art. 92 cod. proc. civ. non può prescindersi, tuttavia, dagli approdi della giurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma. Va rammentato in prop osito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92 secondo comma, cod. proc. civ. successivamente alle modifiche apportate dall’ art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69 che aveva riformulato detta disposizione prevedendo in sostituzione della compensazione per «giusti motivi» la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni»
Intervenendo nuovamente sull’art. 92 cit., il legislatore con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausola generale RAGIONE_SOCIALE «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo la compensazione in due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3.3. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale ulteriore restrizione, l’ha ritenuta in violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimaste fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La Consulta, in particolare, ha evidenziato che il fondamento sotteso a ll’ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente -ipotesi che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale RAGIONE_SOCIALE
«gravi ed eccezionali ragioni» -sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale RAGIONE_SOCIALE parti; di seguito la Consulta ha espressamente precisato che «tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva » (Corte cost. n. 77 del 2018).
3.4. Erra, pertanto, parte ricorrente nel ritenere che la norma sopravvenuta, in quanto di interpretazione autentica e, quindi, non innovativa esuli dalle «gravi ed eccezionali ragioni». Come chiarito dalla Consulta nella sentenza citata la fattispecie della norma di interpretazione autentica ove concernente una «questione dirimente» al fine della decisione della controversia, è connotata da gravità ed eccezionalità tali da giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
3.5. La C.t.r., non solo si è attenuta a questi principi, ma nel fare riferimento alla sopravvenienza normativa che, come desumibile dall’intera parte motiva, aveva portata dirimente nella questione controversa, ha anche reso motivazione congrua, ancorché sintetica in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano la compensazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 1.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024.