Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6038 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
Oggetto:
compensazione spese
di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26217/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti d all’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dal l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3436/23/2022 depositata in data 08/09/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava due avvisi di accertamento notificati per iva 2014 e 2015 con i quali l’Ufficio recuperava costi non deducibili in quanto derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’RAGIONE_SOCIALE;
-con la pronuncia gravata, la CTR ha ritenuto -diversamente da quanto statuito dalla CTP -motivati gli atti impugnati, ma infondata nel merito la pretesa di maggiori tributi in quanto non ha ritenuto dimostrata la falsità soggettiva RAGIONE_SOCIALE fatture oggetto di rilievo dal momento che l’emittente, RAGIONE_SOCIALE, era munita di idonea struttura imprenditoriale e non consisteva in una mera ‘cartiera’; ha quindi rigettato l’appello dell’Ufficio;
-alla luce della validità della motivazione degli atti impositivi la CTR riteneva sussistenti i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
-ricorre a questa Corte con un solo motivo di ricorso la società; l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria resiste con controricorso;
Considerato che:
-il solo motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice dell’appello -senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni che tale statuizione giustificavano e motivando in modo apparente -erroneamente disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese;
-il motivo è evidentemente fondato;
-la CTR, chiaramente esprimendosi in motivazione, ha dapprima riconosciuto, andando di diverso avviso rispetto alla CTP, la corretta motivazione degli atti impugnati; nondimeno, confermando la pronuncia di primo grado, escluso la debenza dei maggiori tributi richiesti dall’Ufficio;
-ebbene, tale situazione certo non costituisce soccombenza reciproca dal momento che l’intera pretesa portata dagli atti impositivi è stata annullata; detta soccombenza poteva sussistere
ove, ad esempio, l’Ufficio avesse formulato più rilievi e solo alcuni di essi fossero stati ritenuti illegittimi e quindi infondati detti singoli recuperi di imposta, residuando però anche secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE pretese per maggiori tributi ritenute legittime e dovute;
-a fronte di tale soccombenza totale dell’RAGIONE_SOCIALE, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese poteva quindi legittimamente disporsi unicamente in presenza RAGIONE_SOCIALE ‘gravi ed eccezionali ragioni’ le quali (Cass. Sez . 5, Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019) non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità;
-dette ragioni, nel presente caso, non sussistevano; non si evince affatto dalla sentenza che sia stato necessario, per la soluzione della controversia, affrontare una questione di diritto complessa e oggetto di un orientamento giurisprudenziale ondivago, né siano sopravvenute pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o altre circostanze idonee a giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza;
-neppure ha rilievo l’aver la sentenza riconosciuto la corretta motivazione degli atti annullati, dal momento che è il contenuto decisorio della sentenza che conta, non le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta soccombente, a giustificarne l’addebito RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
-la fattispecie non appare quindi in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius;
-pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi qui illustrati;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.