Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6282 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6282 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19649/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro-tempore;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 1294/2023, del 7/3/2023, depositata il 10/3/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, di rigetto dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, accogliendo il ricorso per l’annullamento della
cartella di pagamento per la tassa automobilistica riferita all’anno 2015, aveva pronunziato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, confermando la sentenza appellata, ha ritenuto condivisibile la decisione gravata, in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravi ed eccezionali ragioni, giustificanti ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1992, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in ragione del considerevole ritardo con il quale la contribuente aveva trasmesso al Pubblico Registro Automobilistico la dichiarazione di avvenuta perdita di possesso dell’autovettura cui la tassa era riferita. La ricorrente aveva, invero, inviato in data 28/12/2017 la dichiarazione di perdita di possesso dell’autovettura, a decorrere dal 13 agosto 2013.
La sentenza ha affermato: ‘ Risulta invero per tabulas che: a) la sentenza gravata accoglie il ricorso della contribuente perché con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 28 dicembre 2017 quest’ultima aveva comunicato all’Ufficio PRA di Roma la perdita di possesso dell’autoveicolo targato TARGA_VEICOLO a decorrere dal 13 agosto 2013; b) l’annotazione della formalità della perdita di possesso, dopo la comunicazione della contribuente, viene effettuata dal PRA di Roma in data 3 gennaio 2018 (progressivo NUMERO_DOCUMENTO); c) non essendo stato né allegato, né tanto meno documentato nel giudizio di primo grado il motivo del notevole ritardo con cui la contribuente ha comunicato la perdita di possesso al PRA, la CTP -pur accogliendo il ricorso -ha ritenuto la sussistenza di ‘validi motivi’ per compensare le spese del grado. Come correttamente dedotto nella memoria di controdeduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018 -recante dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudicante possa compensare le spese tra le parti anche quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni -non può più affermarsi che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, a fronte della soccombenza integrale di una RAGIONE_SOCIALE parti, può
avvenire soltanto se vi assoluta novità della questione trattata ovvero mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, poiché spetta al giudice valutare in concreto le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ purché le indichi esplicitamente nella motivazione della decisione. Traslando i suindicati principi all’odierno gravame, rileva il Collegio che la CTP ha fatto nella specie corretta applicazione della citata norma codicistica, motivando la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado in relazione al significativo ritardo con il quale la contribuente ha comunicato al PRA la perdita di possesso dell’autoveicolo (perdita di possesso del 13 agosto 2013, comunicazione del 28 dicembre 2017). Tale motivazione non solo è pienamente coerente con il perimetro dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ma non può che essere condivisa dal Collegio per la piana considerazione che la formalizzazione della pretesa tributaria riferita al bollo auto per l’anno 2015, oggetto RAGIONE_SOCIALE doglianze della contribuente, si sarebbe evitata ove quest’ultima avesse, come era suo preciso onere, effettuato tempestivamente la comunicazione al PRA.’
L’RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato: ‘ Violazione e falsa applicazione con le norme di diritto ex artt. 91 e 92 c.p.c.’, la contribuente lamenta l’erronea statuizione sulle spese, deducendone l’evidente contrasto non solo con l’art. 91 c.p.c., finendo per porre a carico della parte vittoriosa le spese di lite da questa sostenute per difendersi, ma anche con l’art. 92 c.p.c., non emergendo nella fattispecie né una ipotesi di reciproca soccombenza, né le gravi ragioni idonee a derogare alla disposizione di cui all’art. 91 c.p.c..
1.1. Afferma ancora la ricorrente che la decisione risulta in contrasto con l’art. 92 c.p.c., sotto il profilo dell’insussistenza dei motivi di compensazione, i quali devono essere, dopo la modifica di cui all’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, non solo specifici, ma anche gravi
ed eccezionali, da indicare nella sentenza, connotazioni nel caso di specie da escludere.
La ricorrente formula un ulteriore motivo, rubricato ‘Sulla motivazione dedotta a suffragio della compensazione’, deducendo l’erroneità della sentenza per illogicità della relativa motivazione, nella parte in cui ha posto a fondamento della compensazione il fatto che l’istante ha atteso circa quattro anni dalla perdita del possesso (2013) per farne denuncia all’Ufficio (2017). Tuttavia, detta affermazione, sarebbe illogica e irrilevante ai fini della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in quanto ‘superata’ dalla circostanza di fatto, accertata con efficacia di giudicato, relativa alla notificazione della cartella impugnata nel 2019, due anni dopo la dichiarazione di perdita di possesso. Secondo la ricorrente, tale lasso temporale dimostrerebbe la consapevolezza dell’Ufficio in ordine all’insussistenza dei presupposti della imposizione tributaria, circostanza suscettibile di valutazione in sede di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto attinenti a profili di doglianza strettamente connessi, sono destituiti di fondamento.
3.1. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. , è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. N. 10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la
ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (in tal senso Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
3.2. Deve tuttavia ritenersi censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con la quale il giudice di merito abbia sorretto la decisione di compensare le spese, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (così, in motivazione, Cass. N. 17816/2019).
3.3. Tale situazione deve ritenersi verificata nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
3.4. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che – essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 23.9.2021 trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 D. Lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese – oltre che per soccombenza reciproca – è prevista solo “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
3.5. Deve allora rilevarsi che quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, tanto con riferimento al notevole ritardo -oltre quattro anni – con il quale la contribuente ha comunicato la perdita di possesso al PRA, quanto con riguardo alla mancata allegazione o documentazione di fatti e circostanze che possano giustificare un lasso temporale di così rilevante portata, non possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a fondare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in pregiudizio della parte vittoriosa. La statuizione appare invero illogica a fronte dell’avvenuta notificazione della cartella nel 2019, a distanza di oltre un
anno dall’annotazione della perdita di possesso, avvenuta nel gennaio 2018.
Ciò in quanto la cartella esattoriale, se non segua, come nella fattispecie, uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, impone la necessaria verifica dei presupposti dell’imposizione tributaria prima di procedere alla sua formalizzazione.
Gli argomenti ritenuti dalla Corte di secondo grado idonei a giustificare la pronunzia di compensazione appaiono, alla luce di quanto rilevato in relazione alla necessità di verificare il momento in cui v’è stato l’ esercizio della pretesa impositiva, inconsistenti e illogici non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME