Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2418 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2418 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6492 del Ruolo Generale dell’anno 2025, proposto
DA
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 7295/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, pubblicata in data 30 dicembre 2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania accoglieva, sia
pure compensando le spese del secondo grado di giudizio (ad eccezione del contributo unificato), l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza numero 4824/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Campania, con la quale, pur essendo stato accolto il ricorso della contribuente, nell’ambito di un giudizio instaurato al fine di ottenere l’annullamento di un avviso di accertamento IMU, anno 2018, per euro 1.605,00, erano state compensate le spese di lite.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.
RAGIONE_SOCIALE resisteva alle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso.
La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché dell’articolo 91 del codice di procedura civile, in quanto, ancorché la corte regionale campana avesse accolto l’appello (avente ad oggetto la compensazione delle spese di lite di prime cure), aveva compensato le spese del
giudizio di secondo grado, ad eccezione del contributo unificato, nonostante non ricorressero i relativi presupposti.
Il motivo è fondato.
3.1. E, infatti, la corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese di lite, evocando la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, per l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado, il quale aveva reso inevitabile la proposizione dell’appello, non avendo giudicato secondo legge, compensando le spese di lite, e per la conAVV_NOTAIOa della società appellata, la quale non aveva resistito in giudizio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
3.2. Tuttavia, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, idonee a giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6059/17, Cass. n. 9977/19 e Cass. n. 14036/24).
E tali devono reputarsi quelle ragioni che siano incentrate esclusivamente sulla mancata costituzione in giudizio della parte soccombente -che integra un comportamento processualmente neutro (cfr. Cass. n. 30480/25) – e sul fatto che non abbia dato origine, attraverso la sua conAVV_NOTAIOa, al processo (cfr. Cass. n. 563/25), non potendo l’errore eventualmente commesso dall’autorità giudiziaria adita, che imponga la proposizione dell’impugnazione, andare a discapito della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 27165/25), non rientrando tali ipotesi tra quelle previste dalla legge per disporre la compensazione, né incidendo sulla soccombenza e sull’applicazione del conseguente riparto delle spese processuali (cfr. Cass. n. 21083/15).
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la pronuncia gravata deve essere cassata, in relazione alla compensazione delle spese di lite, quale disposta dalla corte regionale campana con riferimento al giudizio di secondo grado.
La causa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, con la liquidazione -tenuto conto del principio di soccombenza e dell’insussistenza di ragioni che ne permettano la compensazione, totale o parziale- delle spese del giudizio celebrato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, avuto riguardo all’attività che è stata concretamente svolta ed ai relativi incombenti ed, ancora, alla natura ed alla complessità della controversia.
Le spese di lite del presente giudizio di legittimità conseguono anch’esse alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, e, decidendo nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, condanna la società controricorrente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del suddetto giudizio, liquidandole in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori come per legge e con distrazione, come richiesto; condanna la società controricorrente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione, come richiesto.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME