Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18391 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
SPESE GIUDIZIO – COMPENSAZIONE – PARTICOLARE ‘ NATURA CONTROVERSIA, COMPORTAMENTO PROCESSUALE, ESITO GIUDIZIO
Ud. 11/04/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12055/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 1771/4/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata dai Salerno – depositata in data 26 febbraio 2021. Numero sezionale 2697/2025 Numero di raccolta generale 18391/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale che aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado in tema di spese di giudizio, condividendo la valutazione del primo Giudice posta base della decisione di compensare le spese di lite « in relazione alla particolare natura della controversia ed al comportamento processuale delle parti ed all’esito del giudizio» (così nella sentenza impugnata).
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 aprile 2021, formulando due motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 91 e 92 c.p.c., contestando la decisione impugnata nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio al di fuori delle relative gravi ed eccezionali ragioni considerate dal legislatore, laddove sussistevano le condizioni per una condanna della controparte per lite temeraria.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso
Numero di raccolta generale 18391/2025
esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza secondo la quale il contribuente aveva eccepito nei gradi di merito non solo la prescrizione del diritto, ma anche l’avvenuto pagamento della pretesa tributaria oggetto di intimazione, profilo questo che non era stato considerato dai giudici di merito, i quali addirittura avevano motivato la compensazione delle spese di lite in considerazione della particolare natura della controversia, del comportamento processuale delle parti e dell’esito del giudizio. Data pubblicazione 06/07/2025
Il ricorso va accolto nel suo primo assorbente motivo.
3.1. La suindicata valutazione del Giudice regionale risulta, infatti, errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo questa Corte più volte chiarito che:
la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella liquidazione delle spese (v. Cass. n. 23592/2024);
le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 21521/2010; Cass. n. 15413/2011; Cass. n. 16518/2019; Cass. n. 25597/2018; Cass. n. 1950/2022, Cass. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024);
–
l’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito
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meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l’applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto, a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità ed in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. n. 23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024; Cass., n. 1950/2022); Data pubblicazione 06/07/2025
la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 5227/2025; Cass. n. 2081/2025; Cass. n. 9312/2024);
non integrano ragioni plausibili per compensare le spese formule generiche quali la «peculiarità della fattispecie» (cfr. Cass. n. 14563/2008, Cass. n. 14411/2016), la «particolarità della fattispecie » (Cass. n.27304/2023; Cass. n. 5227/2025) , la « natura della vertenza» (Cass. n. 37561/2022) la « particolarità della materia trattata » (Cass. n. 24702/2023).
3.2. Tutti gli elementi genericamente indicati dal Giudice regionale esprimono formule generiche, stereotipate, di mero principio, prive di giuridico rilievo e del tutto inidonee a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cfr. Cass. n. 3492/2023), non esistendo, di per sé, liti per le quali, in base ad una loro generica natura, non opera il principio della soccombenza, non essendo stato, poi, indicato il comportamento processuale dell’agente della
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riscossione giustificativo della compensazione, mentre l’esito della lite radicava semmai il presupposto della condanna alle spese, la cui deroga va ricercata nella specificità del caso concreto (cfr., tra le tante, Cass. n. 32487/2021), qui non evidenziata.; Numero di raccolta generale 18391/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
3.3. L’utilizzo delle categorie generali della gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione non si prestano ad una classificazione generale, ma, di certo, restano confinate ad ipotesi residuali e marginali; ed in tale direzione, va osservato che la controversia, risolta in base alla ordinaria verifica della prescrizione del credito, non palesava nessuna criticità tale da escludere che i costi del processo dovessero gravare sulla parte totalmente soccombente secondo la regola generale e l’operatività del principio di causalità.
Alla stregua delle riflessioni che precedono la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione distaccata di Salerno – in diversa composizione – per la regolazione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado alla luce dei suindicati principi, provvedendo a liquidare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione distaccata di Salerno -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME