Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18812/2023 proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roviano (RM) il 18/12/1958 e residente a Teano (CE), Masseria INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, in virtù di mandato in calce al ricorso rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvocato NOME COGNOME con Studio in INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzi di PEC: ‘EMAIL‘,
‘EMAIL‘,
‘EMAIL‘ ;
contro
Comune di Teano;
Ricorso ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 –
Compensazione spese
-ricorrente –
– intimato –
-avverso la sentenza 487/2023 emessa dalla CTR Campania il 16/02/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME COGNOME proponeva ricorso ex art. 70 d.lgs. n. 546/92 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta per ottenere, a seguito di infruttuosa messa in mora, l’esecuzione della sentenza (passata in giudicato) resa dalla allora CTP di Caserta n. 2845/05/2019, depositata in data 19 giugno 2019, nella quale veniva statuito che, ai fini del calcolo della Tariffa Tari, l’attività codificata dal D.P.R. n. 158/1999 più omogenea a quella agrituristica fosse quella dell’albergo con ristorante.
L’adìto giudice accoglieva il ricorso, nominando un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza, e compensava le spese di giudizio ‘stante la contumacia di parte resistente’.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di un solo motivo . Il Comune di Teano non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere la CT illegittimamente, a suo dire, disposto la compensazione delle spese di lite, non avendo alcuna rilevanza che la parte resistente fosse rimasta contumace.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta in differente persona fisica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.