Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 536 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 5679-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., RAGIONE_SOCIALE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che l e rappresenta e difende Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE , c.f. P_IVA, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l o studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1349/12/2021 della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna, depositata il 12.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 7 novembre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Iva -Compensazione orizzontale – Errore -Effetti -Sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio
Rilevato che
Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che la RAGIONE_SOCIALE eseguì un versamento di contributi Inps, relativo al periodo 20132014, dell’importo di € 127.095,57, mediante compensazione con un credito Iva vantato nei confronti dell’Erario. Nell’operazione di pagamento si verificò un errore di sistema, ossia il pagamento risultò recepito due volte, così che alla sua duplicazione anche il credito Iva utilizzato risultò impiegato in compensazione per due volte, sebbene la seconda volta solo virtualmente, atteso che la Società non doveva estinguere alcun altro debito. La richiesta all’Inps di annullamento del secondo pagamento non fu seguita da alcun formale accoglimento da parte dell’ente previdenziale.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, alla curatela fu notificata una comunicazione di irregolarità, relativa alla dichiarazione Iva2014, con cui si contestò un credito Iva non spettante per € 220.026,00, oltre a sanzioni amministrative per € 11.267,66 e omessi versamenti periodici per € 72.542,70 . Gli importi furono dunque iscritti a ruolo e l’Agenzia delle entrate si insinuò nel passivo fallimentare per l’importo di € 426.373,62.
Inutile l’istanza di autotutela, la curatela impugnò la cartella di pagamento nelle more notificata.
La Commissione tributaria provinciale di Bologna accolse il ricorso con sentenza n. 37/04/2020. L’appello dell’Ufficio fu respinto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna con sentenza n. 1349/12/2021, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale nel merito ha rilevato che ne ll’esecuzione del pagamento la società era incorsa in un errore di sistema, con duplicazione dello stesso e duplicazione del credito portato in compensazione. Rispetto alla duplicazione, comportante un indebito pagamento, la richiesta erariale di versamento delle somme considerate indebitamente compensate doveva a sua volta considerarsi indebita nei confronti della società.
Le ricorrenti hanno censurato con un unico motivo la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso il Fallimento.
La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 7 novembre 2024.
Considerato che
Con l’unico motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, nonché dell’art. 8, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale non avrebbe tenuto conto che il Fallimento aveva utilizzato il proprio credito d’imposta per l’esecuzione di due pagamenti, ancorché il secondo per errore materiale, mediante una prima compensazione in favore dell’inps e di altri enti e, successivamente, mediante utilizzo di parte del credito, già impiegato per la suddetta compensazione, per il pagamento del debito Iva relativo all’anno 2014.
La difesa erariale sostiene che, rispetto alla rigorosa perimetrazione dell’istituto della compensazione, la fattispecie de quo -compensazione di un credito restitutorio da pagamento indebito ex art. 2033 cod. civ.- quello che poteva fare la società era eseguire regolarmente il proprio versamento Iva, e poi chiedere il rimborso, e ciò anche dinanzi ad un errore materiale. Non sarebbe invece ammessa una nuova utilizzazione, ai fini della compensazione, di un credito d’imposta già utilizzato, sia pure per err ore, per il pagamento di un debito inesistente.
Nelle more del giudizio, tuttavia l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato che l’ Agenzia delle entrate non aveva più interesse alla prosecuzione del contenzioso per mancanza di proficuità, stante gli esiti della procedura fallimentare comunicati dal curatore incaricato. Ha pertanto richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Considerata la inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, la causa va estinta per sopraggiunta carenza di interesse alla sua prosecuzione.
Nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dispone che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024