Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18145/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Genova n. 16/22, depositata il 7 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, per sentirli condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 280.698,01, dovuta a titolo di compensazione per i minori introiti RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativi agli anni compresi tra il 2003 e il 2009, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Si costituirono i Ministeri e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 13 marzo 2019, il Tribunale di Genova accolse la domanda.
L’impugnazione proposta dai Ministeri è stata rigettata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza del 7 gennaio 2022.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che l’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 non reca alcun riferimento alla volontà del legislatore di limitare il minor gettito rilevante ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa compensazione ai soli immobili passati ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita in uno specifico anno, al netto dei contributi già riconosciuti per gl’immobili passati ad autodeterminazione negli anni precedenti, rilevando che sia tale disposizione che il d.m. 1° luglio 2002, n. 197 prevedono espressamente che vengano considerati tutti i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, senza distinguere l’anno in cui è avvenuto l’accatastamento. Ha escluso che, una volta compensato il minor introito nell ‘ anno di riferimento, la perdita possa considerarsi definitivamente ripianata, osservando che il contributo statale viene erogato solo in quanto venga accertato, anno per anno, il rispetto dei parametri di legge, ed aggiungendo che, essendo l’ICI un’imposta di natura durevole da pagarsi con cadenza annuale, il minor gettito ricavato dal RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione costituisce una perdita destinata a reiterarsi di anno in anno. Ha affermato inoltre che il consolidamento previsto dall’art. 3, comma secondo, del d.m. n. 197 del 2002 costituisce soltanto una tecnica contabile attinente alle modalità di erogazione del contributo, in particolare una tecnica di stabilizzazione dettata anche ai fini dei bilanci di previsione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, precisando che
la locuzione «per la prima volta», riferita al pagamento secondo le rendite autodeterminate dal contribuente, non costituisce un riferimento ad un riconoscimento una tantum , ma un evidente termine di decorrenza di un beneficio periodico, dal momento che la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma va ricercata nella volontà di compensare stabilmente i Comuni RAGIONE_SOCIALEa perdita di gettito imputabile all’autodeterminazione provvisoria.
Avverso la predetta sentenza i Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, i Ministeri denunciano la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002, sostenendo che i minori introiti derivanti dall’ICI in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, che costituiscono la sola quantità rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 cit., vanno individuati esclusivamente in quelli derivanti dai nuovi immobili che nella singola annualità passano, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, dal riferimento al valore contabile a quello alla rendita catastale provvisoria. Premesso infatti che l’art. 64 cit., nel sostituire il meccanismo di compensazione previsto dall’art. 53, comma quattordicesimo, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1998, n. 448, che teneva conto di tutti i fabbricati che nel triennio erano passati dal valore contabile alla rendita catastale provvisoria, ha previsto innanzitutto il consolidamento RAGIONE_SOCIALEe somme relative al contributo riguardante il triennio 1998-2000, disponendo inoltre che, a decorrere dall’anno 2001, dev’essere versato, oltre al contributo, un aumento calcolato di anno in anno in misura corrispondente ai minori introiti derivanti dall’ICI in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, afferma che il termine aumento si riferisce esclusivamente al differenziale, che costituisce una perdita per il RAGIONE_SOCIALE, e non anche ai trasferimenti statali, già stabilizzatisi come entrate, i quali non possono essere presi nuovamente in considerazione negli anni successivi, al fine di verificare il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie previste dal comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art.
64. Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione il comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, il quale prevede che, qualora la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva comporti un aumento degli introiti superiore al 30%, i trasferimenti erariali di parte corrente in favore del RAGIONE_SOCIALE sono ridotti in misura corrispondente. Aggiunge che tale interpretazione trova conforto nel d.m. n. 197 del 2002, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti in misura pari all’eccedenza di gettito ed il consolidamento RAGIONE_SOCIALEa stessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui le rendite catastali sono divenute inoppugnabili. Sostiene inoltre che l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata, oltre a comportare una moltiplicazione dei valori da accertare rispetto al complesso degl’immobili censiti nella categoria catastale D, implicherebbe necessariamente il superamento dei parametri di legge. Precisato infine che il meccanismo del consolidamento è previsto direttamente dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, alla quale il d.m. n. 197 del 2002 si è limitato a dare attuazione, afferma che il criterio in tal modo adottato costituisce espressione di una scelta non irrazionale compiuta dal legislatore nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua discrezionalità.
1.1. Il ricorso è fondato.
La questione proposta dai ricorrenti ha ad oggetto l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2001, i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall’autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, dovevano essere compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a Lire 3.000,00 e allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno. La determinazione dei criteri e RAGIONE_SOCIALEe modalità per l’applicazione di tale disposizione era demandata dal comma terzo al Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il quale vi ha provveduto, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALEa programmazione economica, con il d.m. n. 197 del 2002: l’art. 2 di tale decreto, dopo aver ribadito che i trasferimenti erariali devono essere aumentati in misura pari alla perdita di gettito subìta dal RAGIONE_SOCIALE ove quest’ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal bilancio di previ-
sione RAGIONE_SOCIALE stesso anno in cui si era verificata la perdita, definitivamente assestato (comma primo), ha stabilito che il contributo statale deve essere pari alla differenza tra il gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal d.m. n. 701 del 1994 e quello derivante dagli stessi fabbricati a seguito RAGIONE_SOCIALEa predetta autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali; l’entità del minor gettito deve essere calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del predetto decreto ministeriale; il contributo statale deve essere attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati.
La questione in esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, e risolta mediante l’enunciazione del seguente principio di diritto, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede: «i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 e del d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare, a decorrere dall’anno 2001, i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento RAGIONE_SOCIALEe predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell’anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati» (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2023, nn.
18701, 18705, 18718; 6/07/2023, nn. 19168, 19895).
A fondamento di tale conclusione, si è osservato che a) la ratio del contributo in questione consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivanti dall’applicazione del meccanismo provvisorio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale per autodichiarazione introdotto dall’art. 1, comma terzo, del d.m. n. 701 del 1994, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta», b) l’art. 64, comma terzo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 ha introdotto, a decorrere dall’anno 2001, nuove modalità di determinazione del contributo, diverse da quelle previste per gli anni precedenti dall’art. 31, comma terzo, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1998, n. 488 e dall’art. 53, comma quattordicesimo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, e consistenti da un lato nella stabilizzazione del diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi e dall’altro nell’introduzione di una franchigia, la cui operatività è condizionata al mancato superamento di due soglie quantitative, una determinata in misura fissa, e volta a neutralizzare variazioni «bagatellari», l’altra in misura percentuale, e volta a penalizzare i Comuni poco virtuosi che non tengano sotto controllo la spesa, c) la fissazione di tali soglie (soprattutto RAGIONE_SOCIALEa prima) verrebbe sostanzialmente vanificata ove si consentisse di computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato mediante trasferimenti erariali consolidati) anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica in ordine al superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie negli anni successivi, d) il consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti, previsto dal d.m. n. 197 del 2002, non si pone in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 64, il quale, oltre a rimettere al decreto ministeriale la determinazione dei criteri e RAGIONE_SOCIALEe modalità per l’attuazione, presuppone l’operatività di tale principio, prevedendo la riduzione dei trasferimenti erariali soltanto nel caso in cui, per effetto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, derivino ai Comuni introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali, e) è quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti RAGIONE_SOCIALE‘ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un determinato anno, a causa del mancato superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie nello
anno di riferimento, f) tale sterilizzazione non si estende tuttavia agli anni successivi, ove in riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI di un determinato anno anche quello maturato, in quell’anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate negli anni precedenti per la loro modestia, e quindi non consolidate.
1.2. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo cui il riconoscimento del contributo con riferimento all’anno in cui, per effetto del passaggio degl’immobili ad autodeterminazione, si è verificato il minor introito RAGIONE_SOCIALE‘ICI non comporta il definitivo ripianamento RAGIONE_SOCIALEa perdita subìta dal RAGIONE_SOCIALE, giacché per un verso il contributo viene erogato soltanto se ed in quanto sia stato accertato, anno per anno, il rispetto dei parametri di legge, e per altro verso, essendo l’ICI un’imposta durevole da pagarsi con cadenza annuale, la perdita non si cristallizza una tantum , ma è destinata a reiterarsi di anno in anno. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che l’art. 2, comma secondo, del d.m. n. 197 del 2002, nel fissare i criteri per la determinazione del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI, imponga di avere riguardo all’esercizio finanziario in cui i contribuenti, «per la prima volta», effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate, trattandosi di una locuzione volta non già ad individuare il termine di decorrenza di un beneficio periodico, e neppure a chiarire che il contributo è riconosciuto una tantum , ma solo ad individuare l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta da utilizzare per il calcolo del gettito: alla determinazione del momento in cui sorge il relativo diritto provvede infatti il periodo successivo del comma terzo, il quale stabilisce che il contributo è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI, mentre la sterilizzazione (peraltro solo tendenziale, come si è detto in precedenza) dei minori gettiti inferiori alle soglie previste dalla legge deriva dalla combinazione del sistema RAGIONE_SOCIALEe soglie previsto dal comma primo con il consolidamento del contributo previsto dal terzo periodo del comma secondo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9/11/2023