Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 902 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 902 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
Oggetto: credito IVA -compensazione infrannuale -sanzioni per omesso o ritardato versamento
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20485/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata
–
resistente
– proposto avverso la sentenza n. 2357/26/18, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia -Sez. distaccata di Brescia, depositata il 23 maggio 2018;
U dita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia l’atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO con cui l’Uffici o, contestando l’indebito utilizzo in compensazione del credito IVA per il periodo d’imposta 2010, maturato nel secondo trimestre dell’anno, per l’importo di euro 29.996,26, aveva richiesto al contribuente il versamento RAGIONE_SOCIALE somme corrispondenti al credito indebitamente utilizzato, oltre ad applicare le sanzioni.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso limitatamente alle sanzioni, riducendole alla misura del 30% dei crediti indebitamente compensati ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, norma ritenuta applicabile nella specie poiché il credito dedotto in compensazione non era inesistente ma utilizzato in anticipo rispetto alla previsione legale.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, investita dell’appello principale del contribuente e di quello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, li respinse entrambi, confermando l’impostazione decisoria della sentenza impugnata. In particolare, la CTR ritenne che, in base alla disciplina vigente ratione temporis , le operazioni di trasporto
effettuate dal COGNOME, non soggette ad IVA in virtù di quanto previsto dagli artt. da 7 a 7septies d.P.R. n. 633 del 1972, dessero diritto esclusivamente al rimborso (e alla compensazione) annuale dei relativi crediti IVA, ma non anche al rimborso (e alla compensazione) trimestrale; ritenne poi corretta la decisione del primo Giudice sui profili sanzionatori.
Avverso la pronuncia del secondo Giudice NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, che non ha depositato controricorso, si è costituita ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3 e dell’art. 38 -bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633» per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso il diritto del contribuente a beneficiare della compensazione IVA infrannuale. Secondo il ricorrente una lettura teleologica della normativa in materia di rimborso del credito IVA dovrebbe condurre a concedere l’accesso al rimborso o alla compensazione trimestrale dell’IVA , anche per il biennio 20102011, a quei soggetti che, per l’attività esercitata, presentano crediti di imposta sistemici. Di tale facoltà potrebbe beneficiare lui stesso in quanto esercente l’attività di trasporto merci per conto terzi effettuando in prevalenza servizi di trasporto cd. intracomunitari per conto di committenti residenti in Stati membri dell’Unione europea c ioè un’attività che per le sue peculiari caratteristiche determina una costante eccedenza d’imposta e ciò a maggior ragione ove si consideri che a tali conclusioni già si perveniva per gli anni d’imposta precedenti al 2010 (in virtù di una prassi interpretativa avvalorata dall’Amministrazione finanziaria, fino all’emanazione del d.lgs. n. 18 del 2010,
nella circolare n. 73/E del 27 maggio 1994), e si perviene anche per gli anni d’imposta successivi al 2011 (in virtù di una modifica normativa introdotta con la legge n. 217 del 2011, che ha previsto espressamente il rimborso infrannuale per le prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate) .
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, commi da 16 a 20 del D.L. n. 185/2008 », poiché la sentenza gravata ha avallato la ripresa a tassazione di un debito erariale che sostanzialmente non è mai esistito. Secondo il ricorrente il ragionamento dei Giudici d’appello è manifestamente illogico poiché il credito IVA maturato, anche ove ritenuto anticipatamente utilizzato, era pur sempre esistente e poteva ben essere fruito alla fine del periodo d’imposta, sicché non poteva ammettersi l’Ufficio , a distanza di diversi anni, alla ripresa a tassazione di un importo allo stesso ormai non più spettante.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 472/1997 e dell’art. 10 della L. 212/2000» per mancato integrale annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata, nel confermare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 nella minore misura pari al 30% dell’importo del credito, come già determinata dal Giudice di primo grado, si sarebbe posta in contrasto sia con l’art. 10 legge n. 212 del 2000 , venendo qui in rilievo una violazione formale senza alcun debito d’imposta , come tale inidonea a dar luogo all’applicazione di sanzioni, sia con il principio del favor rei di cui al l’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 , che esc lude l’assoggettamento a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
violazione punibile, norma che nella specie troverebbe applicazione in virtù RAGIONE_SOCIALE già esposte modifiche degli artt. 30 e 38bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che, a decorrere dal 2012, hanno ammesso il contribuente al rimborso o alla compensazione infrannuale dei crediti IVA nascenti da operazioni come quelle poste in essere dal contribuente.
Il Collegio ritiene che le questioni prospettate, con particolare riferimento all ‘ incidenza dello ius superveniens sul trattamento sanzionatorio applicabile, richiedano una discussione in pubblica udienza.
4.1. Al di là dell’improprio richiamo al principio del favor rei -che postula che, a seguito di una successione di leggi, l ‘ infrazione continui a sussistere, ma sia regolata in modo diverso -è evidente che ciò che il ricorrente invoca con la censura contenuta nel terzo motivo è il diverso principio dell’ abolitio criminis di cui all ‘ art. 3, comma 2, del citato decreto, a norma del quale « Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile ».
4.2. In relazione ad una fattispecie diversa, ma per certi aspetti vicina a quella per cui è causa -quella dell’ innalzamento normativo del limite annuo di compensabilità dei crediti Iva -si registra un contrasto interpretativo all’interno di questa Sezione, giacché, a fronte di un orientamento secondo cui, in caso di superamento del limite massimo previsto per un determinato anno d’imposta, occorre tener conto dell ‘ innalzamento del limite d’importo compensabile disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all ‘ omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto (cfr. Cass. n. 35385/2022 nonché Cass. n. 18367/2021), si pone un diverso indirizzo per il quale l ‘ innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale dei crediti d ‘ imposta, in seguito alla modifica RAGIONE_SOCIALE norme extra-precetto, di cui all ‘ art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, non comporta alcuna abolitio criminis , in quanto rimangono immutate
la condotta sanzionata -quale la compensazione in misura superiore al limite annuo, equivalente ad un omesso versamento alle scadenze previste -e la misura della sanzione (cfr. Cass. n. 33999/2024).
4.3. La vicenda per cui è causa, nella quale una sopravvenienza normativa ha portato ad ammettere la compensabilità infrannuale di un credito che precedentemente era compensabile solo annualmente, pone dunque una questione analoga a quella che forma oggetto del contrasto sopra riferito: ne deriva il particolare rilievo nomofilattico della decisione sul punto e la conseguente opportunità di una trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME