Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26326-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
– ricorrente-
contro
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 801/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 1794/2016 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2012 emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE con riguardo a parco eolico.
Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Il Comune resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto, in violazione del principio di non contestazione, che fossero non contestate le circostanze dedotte dal Comune nel giudizio di appello circa il mancato integrale versamento da parte della contribuente dell’imposta dovuta a titolo di IMU per l’anno 2012 .
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di rilevare «l’esistenza di un fatto pacifico tra le parti, quale è … l’avvenuto pagamento della seconda rata di saldo … per l’annualità 2012».
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero il pagamento da parte della contribuente del saldo IMU 2012, come attestato anche nella documentazione proveniente dall’Agenzia delle entrate e dal Garante del Contribuente.
1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., in rubrica, «erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie» e segnatamente dei prodotti modelli di pagamento F24 acconto e saldo IMU 2012 e degli estratti dal Cassetto Fiscale della contribuente.
1.5. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate.
1.6. La Commissione tributaria regionale, nel disattendere le deduzioni della contribuente circa l’integrale versamento dell’imposta IMU per l’anno 2012 ha affermato quanto segue:«La RAGIONE_SOCIALE dichiara di aver effettuato i versamenti dell’imposta IMU effettuati nell’anno 2012 e documentati dall’estratto del ‘cassetto fiscale’. Il Collegio rigetta l’eccezione sulla base degli elementi giustificativi illustrati dal Comune di RAGIONE_SOCIALE e non contestati dall’appellante. Il Comune ha dimostrato che: – il versamento non è avvenuto in forma diretta bensì con richiesta di compensazione di un cre dito erariale riferito all’anno 2008; -nelle scritture contabili depositate dalla RAGIONE_SOCIALE e precisamente nel bilancio dell’anno 2008, al quale credito si fa riferimento, non risulta nessun credito erariale strettamente legato e maturato in virtù di credito d’imposta per inves timenti. In tale sezione vengono indicati ‘i crediti tributari sono costituiti dal credito IVA per € 3.429.283,00 ed € 5.255,00 per ritenute d’acconto subite su interessi bancari’. – Lo stesso appellante nelle memorie dell’appello dichiara ‘tale credito non poteva in nessun modo essere rappresentato nei bilanci 2007/2008 della RAGIONE_SOCIALE in quanto utilizzato interamente negli anni precedenti’. Le dichiarazioni dell’appellato contenute nelle ‘brevi memorie illustrative’ no n sono state contestate dall’appellante ».
1.7. Premesso che costituisce elemento valutativo riservato al giudice del merito, apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (così Cass. n. 3680/2019), sicché tale apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte
il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 13217/2014), va altresì considerato che il principio di non contestazione ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 6172/2020, 35037/2021), né a questioni che attengono allo svolgimento del processo (Cass. 21403/2022), né tantomeno alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina, legale o contrattuale, applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra appunto nel poteredovere del giudice (Cass. nn. 17185/2023, 19481/2022, 20998/2019, 5949/2018).
1.8. È opportuno, poi, evidenziare che l’esame dei motivi non è precluso dalla disposizione di cui all’art. 348ter c.p.c., la cui applicazione presuppone (ai sensi del quarto comma) che, nei due gradi di merito, le «questioni di fatto» siano state decise in base alle «stesse ragioni», ciò che non avviene quando l’istruzione (o, meglio, «l’informazione») probatoria o la delibazione concreta siano del tutto mancate (come si evince da Cass. 1562/2021, n. 29222/2019 e da Cass. n. 28174/2018), come nel caso in esame, avendo la Commissione tributaria provinciale omesso di pronunciarsi sulla questione della compensazione del debito d’imposta IMU 2012.
1.9. Alla luce di quanto precede emerge che la Commissione tributaria regionale ha fatto impropria applicazione del principio di «non contestazione» di cui si si è detto.
1.10. In primo luogo, risulta, dall’esame delle difese dell’appellante , ritualmente trascritte in ricorso, che la contribuente ha ritualmente contestato le riportate argomentazioni del Comune, allegando e documentando l’indicazione sul modello F24 del credito IVA e del relativo debito IMU 2012 con le relative risultanze estratte anche dal cd. «cassetto fiscale», richiamando anche una nota del Garante del Contribuente della Puglia (cfr. pag. 28 ricorso), in cui si dà atto che l’Agenzia delle entrate,
c on nota del 24.6.2022, aveva dichiarato che l’operazione di compensazione in oggetto era «regolarmente censita in Anagrafe Tributaria per entrambi i codici tributo e gli importi di pari importo inerenti al credito erariale ed al debito comunale facenti capo alla societàRAGIONE_SOCIALE ».
1.11. Trattasi di fatti decisivi ai fini del giudizio, la cui valutazione la Commissione tributaria regionale ha pretermesso, valorizzando impropriamente circostanze che si assumono non contestate e che costituiscono elementi di prova non rilevanti in merito alla questione giuridica ad essi sottesa.
1.12. Ai sensi dell’articolo 13, comma 12, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, «il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate»24, e dunque con necessario utilizzo del cosiddetto «modello F24», che consente al contribuente anche di compensare eventuali crediti che il contribuente stesso vanti verso l’Amministrazione Finanziaria o altri Enti pubblici.
1.13. L’articolo 17, comma 1, d.lgs n. 241/1997, sancisce, infatti, che «i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’RAGIONE_SOCIALE e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti », e con particolare riguardo alle operazioni di compensazione tra IVA ed IMU va segnalato che l ‘articolo 31 del D.L. 78/2010 , secondo cui è precluso l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro, si applica esclusivamente ai crediti e debiti relativi alle imposte erariali, mentre i crediti di natura diversa, come i tributi locali (tra cui l’IMU) , non sono soggetti a questo vincolo.
1.14. I crediti utilizzabili ed utilizzati sono, inoltre, visibili anche nel «cassetto fiscale» del contribuente, che consente la verifica dei crediti d’imposta disponibili e del loro utilizzo in compensazione.
1.15. Ne consegue che ai fini della verifica dell’intervenuta estinzione del debito IMU vantato dal Comune per compensazione con il credito IVA della contribuente non assumevano rilievo le circostanze relative alla corretta iscrizione dello stesso nelle scritture contabili di quest’ultima , in quanto il corretto utilizzo dei crediti Iva per la compensazione dei debiti IMU è attestato dalle risultanze del modello F24 e del cd. cassetto fiscale, come dedotto e documentato dalla ricorrente.
1.16. Si tratta all’evidenza di questioni fattuali e giuridiche sulle quali, come detto, la Commissione tributaria regionale ha mancato di pronunciarsi, valorizzando, attraverso l’applicazione del principio di «non contestazione», elementi di prova relativi a fatti che non hanno carattere decisivo , dovendo, al contrario, i Giudici d’appello procedere alla disamina e valutazione del contenuto dei documenti dianzi indicati e della loro conducenza probatoria rispetto alla tesi accolta, disamina e valutazione tanto più necessarie a fronte delle contrarie allegazioni e argomentazioni difensive tese a evidenziare l ‘intervenuta compensazione del debito IMU , desumibile da quegli stessi documenti non considerati dalla C.T.R.
2.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 12 d.lgs. 18/12/1997, n. 472 per avere la Commissione tributaria regionale escluso l’applicabilità del cumulo giuridico alle sanzioni applicate per l’annualità 2012 in relazione alle sanzioni già versate per le annualità 2009 -2011.
2.2. La Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: «… ‘cumulo giuridico alle sanzioni in quanto già applicate in annualità precedenti’ . L’eccezione è infondata. Infatti non sussistono i presupposti per l’applicazione del cumulo con riferimento ad altre annualità in quanto per quest’ultime la decisione finale è stata emessa dalla Cassazione che ha escluso tale simile richiesta».
2.3. In tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, questa Corte ha avuto modo di statuire che: – l’istituto, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 16; in tema di ICI cfr. Cass. n. 18447/2021; Cass. n. 728/2021; Cass. n.
13486/2019; Cass. n. 8829/2019; Cass. n. 26077/2015; Cass. n. 18230/2016; Cass. n. 3265/2012; Cass. n. 27970/2011; Cass. n. 13869/2010; Cass. n. 12268/2010; Cass. n. 2821/2005; Cass. n. 19650/2008); – la continuazione – il cui riconoscimento è collegato all’oggettivo perpetrarsi dell’illecito tributario in periodi d’imposta diversi si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte dell’atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore (Cass. n. 16017/2021; v altresì, in tema di ICI, Cass., n. 11612/2020; Cass. n. 16051/2010); – e, in particolare, si è rimarcato che allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive (Cass. n. 16051/2010, cit.); – nel caso, poi, di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l’ultimo giudice è competente a rideterminare la «sanzione complessiva» fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato (Cass. n. 5648/2020; Cass. n. 9501/2017).
2.4. Pertanto, secondo la condivisibile interpretazione del comma 5 del citato art. 12 fatta dalla Corte, in caso di separati processi per avvisi contenenti irrogazione di sanzioni per violazioni fiscali della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, il giudice chiamato ad occuparsi dell’ultimo degli atti di irrogazione emesso dall’amministrazione finanziaria deve rideterminare la «sanzione complessiva» fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato (Cass. n. 9501/2017).
2.5. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha quindi correttamente escluso che potesse operare il cumulo tra le sanzioni applicate con l’avviso di accertamento impugnato e quelli emessi per le annualità 2009 -2001 in quanto il passaggio in giudicato della statuizione sulle sanzioni relative a tali annualità esclude che l’infrazione come definitivamente accertata dalla decisione della Cassazione, richiamata dalla Commissione tributaria regionale, possa modificarsi in questa sede.
3.1. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 9 comma 3 lett. b d.l. n. 174/2012 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto dovute le sanzioni per omessa dichiarazione IMU e non per infedele dichiarazione, pur avendo la contribuente presentato la dichiarazione IMU 2012.
3.2. La doglianza va parimenti disattesa avendo la Commissione tributaria regionale evidenziato, con valutazione in fatto insindacabile nella presente sede, in quanto congruamente motivata, che «gli immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE erano stati accatastati con Doc.Fa presentato in Catasto nell’anno 2013, sebbene i lavori fossero stati ultimati nel dicembre 2008», il che trova riscontro in qu anto riportato nell’avviso di accertamento impugnato («La società ha ultimato i lavori di costruzione dell’intera fattoria eolica nel mese di dicembre dell’anno 2008 e ha proceduto all’accatastamento degli opifici nel mese di febbraio dell’anno 2013 tranne per un solo opificio che risulta accatastato nell’anno 2012»).
3.3. Ne consegue che è stata correttamente applicata la sanzione per omessa dichiarazione IMU 2012 con riguardo agli opifici tassati dianzi indicati.
4.1. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rideterminare le sanzioni tenendo conto del versamento della seconda rata di saldo.
4.2. La censura è assorbita in funzione dell’accoglimento dei prim i quattro motivi.
5.Il ricorso va dunque accolto quanto al primo, secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il settimo e respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il settimo e respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)