Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 445/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia n. 1307/22, depositata il 6 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, per sentirli condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 463.938,84, dovuta a titolo di compensazione per i minori introiti RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativi agli anni compresi tra il 2002 e il 2009, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Si costituirono i Ministeri e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 19 ottobre 2019, il Tribunale di Venezia accolse la domanda.
L’impugnazione proposta dai Ministeri è stata rigettata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 6 giugno 2021.
Premesso che lo scopo RAGIONE_SOCIALEa compensazione prevista dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 consisteva nel sostegno RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE locali, private di una parte degl’introiti fiscali per effetto RAGIONE_SOCIALEa riduzione del gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI, la Corte ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che, avuto riguardo alla periodicità del tributo, tale riduzione, derivante dall’autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEe rendite di determinati immobili, non si era verificata soltanto nell’anno del passaggio da un sistema all’altro, ma anche negli anni successivi, aggiungendo che l’art. 64 non aveva introdotto alcuna distinzione al riguardo, avendo fatto decorrere la misura dall ‘ anno 2001. Ha escluso inoltre che dai minori introiti verificatisi in ciascun anno dovessero detrarsi quelli relativi all’anno precedente, affermando che il consolidamento previsto dallo art. 3, comma secondo, del d.m. 1 luglio 2002, n. 197 costituiva soltanto una modalità tecnica contabile che lasciava intatto l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di certificare anche per gli anni successivi il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie di legge, in mancanza del quale il RAGIONE_SOCIALE perdeva il diritto al trasferimento. Precisato infatti che le predette soglie erano previste per ciascun anno, senza alcuna distinzione tra gl’immobili passati al regime RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione nell’anno 2001 e quelli passati a detto regime negli anni successivi, ha osservato che la riduzione del gettito risultava costante, potendo variare soltanto in funzione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare complessivo degli immobili di categoria D.
Avverso la predetta sentenza i Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, i Ministeri denunciano la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002, sostenendo che i minori introiti derivanti dall’ICI in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, che costituiscono la sola quantità rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 cit., vanno individuati esclusivamente in quelli derivanti dai nuovi immobili che nella singola annualità passano, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, dal riferimento al valore contabile a quello alla rendita catastale provvisoria. Premesso infatti che l’art. 64 cit., nel sostituire il meccanismo di compensazione previsto dall’art. 53, comma quattordicesimo, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1998, n. 448, che teneva conto di tutti i fabbricati che nel triennio erano passati dal valore contabile alla rendita catastale provvisoria, ha previsto innanzitutto il consolidamento RAGIONE_SOCIALEe somme relative al contributo riguardante il triennio 1998-2000, disponendo inoltre che, a decorrere dall’anno 2001, dev’essere versato, oltre al contributo, un aumento calcolato di anno in anno in misura corrispondente ai minori introiti derivanti dall’ICI in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, afferma che il termine aumento si riferisce esclusivamente al differenziale, che costituisce una perdita per il RAGIONE_SOCIALE, e non anche ai trasferimenti statali, già stabilizzatisi come entrate, i quali non possono essere presi nuovamente in considerazione negli anni successivi, al fine di verificare il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie previste dal comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 64. Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione il comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, il quale prevede che, qualora la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva comporti un aumento degli introiti superiore al 30%, i trasferimenti erariali di parte corrente in favore del RAGIONE_SOCIALE sono ridotti in misura corrispondente. Aggiunge che tale interpretazione trova conforto nel d.m. n. 197 del 2002, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti in misura
pari all’eccedenza di gettito ed il consolidamento RAGIONE_SOCIALEa stessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui le rendite catastali sono divenute inoppugnabili. Sostiene inoltre che l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata, oltre a comportare una moltiplicazione dei valori da accertare rispetto al complesso degl’immobili censiti nella categoria catastale D, implicherebbe necessariamente il superamento dei parametri di legge. Precisato infine che il meccanismo del consolidamento è previsto direttamente dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, alla quale il d.m. n. 197 del 2002 si è limitato a dare attuazione, afferma che il criterio in tal modo adottato costituisce espressione di una scelta non irrazionale compiuta dal legislatore nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua discrezionalità.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate e RAGIONE_SOCIALEa mancanza di pronunce di legittimità, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza di una situazione di oggettiva incertezza in ordine al diritto controverso o di un significativo contrasto di giurisprudenza.
Con il secondo motivo, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., osservando che, nel disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, la Corte d’appello ha omesso qualsiasi motivazione, essendosi limitata a richiamare l’art. 92 cod. proc. civ.
Il ricorso principale è fondato.
La questione proposta dai ricorrenti ha ad oggetto l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2001, i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall’autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, dovevano essere compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a Lire 3.000,00 e allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno. La determinazione dei criteri e RAGIONE_SOCIALEe modalità per l’applicazione di tale disposizione era demandata
dal comma terzo al Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il quale vi ha provveduto, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, con il d.m. n. 197 del 2002: l’art. 2 di tale decreto, dopo aver ribadito che i trasferimenti erariali devono essere aumentati in misura pari alla perdita di gettito subìta dal RAGIONE_SOCIALE ove quest’ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal RAGIONE_SOCIALE di previsione RAGIONE_SOCIALE stesso anno in cui si era verificata la perdita, definitivamente assestato (comma primo), ha stabilito che il contributo statale deve essere pari alla differenza tra il gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal d.m. n. 701 del 1994 e quello derivante dagli stessi fabbricati a seguito RAGIONE_SOCIALEa predetta autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali; l’entità del minor gettito deve essere calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del predetto decreto ministeriale; il contributo statale deve essere attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati.
La questione in esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, e risolta mediante l’enunciazione del seguente principio di diritto, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede: «i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 e del d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare, a decorrere dall’anno 2001, i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento RAGIONE_SOCIALEe predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti
erariali consolidati; tuttavia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell’anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati» (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2023, nn. 18701, 18705, 18718; 6/07/2023, nn. 19168, 19895).
A fondamento di tale conclusione, si è osservato che a) la ratio del contributo in questione consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivanti dall’applicazione del meccanismo provvisorio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale per autodichiarazione introdotto dall’art. 1, comma terzo, del d.m. n. 701 del 1994, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta», b) l’art. 64, comma terzo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 ha introdotto, a decorrere dall’anno 2001, nuove modalità di determinazione del contributo, diverse da quelle previste per gli anni precedenti dall’art. 31, comma terzo, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1998, n. 488 e dall’art. 53, comma quattordicesimo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, e consistenti da un lato nella stabilizzazione del diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi e dall’altro nell’introduzione di una franchigia, la cui operatività è condizionata al mancato superamento di due soglie quantitative, una determinata in misura fissa, e volta a neutralizzare variazioni «bagatellari», l’altra in misura percentuale, e volta a penalizzare i Comuni poco virtuosi che non tengano sotto controllo la spesa, c) la fissazione di tali soglie (soprattutto RAGIONE_SOCIALEa prima) verrebbe sostanzialmente vanificata ove si consentisse di computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato mediante trasferimenti erariali consolidati) anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica in ordine al superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie negli anni successivi, d) il consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti, previsto dal d.m. n. 197 del 2002, non si pone in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 64, il quale, oltre a rimettere al decreto ministeriale la determinazione dei criteri e RAGIONE_SOCIALEe modalità per l’attuazione, presuppone l’operatività di tale principio, prevedendo la riduzione dei trasferimenti erariali soltanto nel caso in cui, per effetto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva da parte degli uffici tec-
nici erariali, derivino ai Comuni introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali, e) è quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti RAGIONE_SOCIALE‘ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un determinato anno, a causa del mancato superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie nell’anno di riferimento, f) tale sterilizzazione non si estende tuttavia agli anni successivi, ove in riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI di un determinato anno anche quello maturato, in quell’anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate negli anni precedenti per la loro modestia, e quindi non consolidate.
4.1. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo cui la previsione del consolidamento per gli anni successivi del contributo statale determinato sulla base del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI verificatosi in un determinato anno non costituisce un elemento determinante per considerare rilevanti, ai fini del riconoscimento del contributo, i soli immobili di categoria D passati in autodeterminazione nel medesimo anno, trattandosi di una modalità tecnica meramente contabile, che lascia intatto l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di certificare, anche per gli anni successivi, il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie di legge, ed essendo la perdita di gettito destinata a ripetersi anche negli anni successivi, fino all’individuazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che l’art. 2, comma primo, del d.m. n. 197 del 2002, nel fissare le soglie quantitative il cui superamento legittima il riconoscimento del contributo, determini quella variabile in misura pari allo 0,5% «RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal RAGIONE_SOCIALE di previsione RAGIONE_SOCIALE stesso anno in cui si è verificata la perdita»: tale previsione, anzi, ancorando il riconoscimento del contributo al confronto tra il minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI registratosi in un determinato anno e il volume complessivo RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal RAGIONE_SOCIALE del medesimo anno, conferma la già segnalata impossibilità di
computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato mediante trasferimenti erariali consolidati) ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica in ordine al superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia negli anni successivi.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il ricorso incidentale, il cui oggetto, costituito dal regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese relative al giudizio di merito, consente di escludere la necessità di una pronuncia in ordine alle censure proposte dalla controricorrente, trovando applicazione l’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale la statuizione impugnata deve ritenersi automaticamente caducata, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del motivo di ricorso riguardante il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia,
La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9/11/2023