Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6782 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6782 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8526/2025 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIO n. 6233/2024 , depositata il 18/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6233/2024 , depositata il 18/10/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, pronunciando sul ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs. 546/1992 da NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME Cesana, per un credito di euro 871,28 nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla
sentenza n. 4287/23 emessa dalla medesima Corte, ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese giudiziali.
Contro il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME di Cesana, sulla base di un solo motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 15, 36 e 70 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ., per aver il giudice di appello compensato le spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, con motivazione apparente e statuizione illogica.
Va, in via preliminare, osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992 -a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per inosservanza delle norme del procedimento – dev’essere interpretato nel senso di consentire il sindacato di legittimità̀ non soltanto sulla violazione delle norme che disciplinano il predetto giudizio, ma anche su ogni altro error in procedendo nel quale sia potuto incorrere il giudice dell’ottemperanza (cfr. Cass. 14962/2025; 14642/2019; 23487/2018; 8830/2014; 4796/2011; 3057/2008).
2.1. Si è altresì aggiunto che contro le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie nel giudizio di ottemperanza al giudicato è proponibile ricorso per cassazione, oltre che per inosservanza delle norme di quel procedimento (art. 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per violazione di legge, in applicazione dell’art. 111 Cost., e quindi anche per la radicale mancanza di motivazione, la quale costituisce un requisito
essenziale della sentenza prescritto anche per le decisioni di ottemperanza al giudicato tributario (in termini, Cass. 7801/2004).
2.2. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato il solo capo della sentenza relativo alle spese, che è estraneo alla previsione dell’art. 70, il quale si riferisce alla sola decisione sul ricorso in ottemperanza, e non anche al capo accessorio delle spese, soggetto alla disciplina generale.
2.3. Peraltro, come già detto, anche rispetto alla decisione di ottemperanza, il vizio della carenza di motivazione è comunque sindacabile da questa Corte in applicazione dell’art. 111 Cost.
2.4. Dal che deriva l’ammissibilità del ricorso.
Ciò posto, tornando al motivo, nonostante la censura sia formulata esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., cionondimeno essa denuncia anche un vizio motivazionale, sotto il profilo della motivazione carente, da sussumersi nell’ipotesi di cui al num. 5 (cfr. da ultimo: Cass. 27551/2024; 6150/2021), senza che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione osti alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. o determini l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato ( ex multis, Cass. 25557/2017).
Pertanto, i due diversi profili proposti possono e devono essere entrambi scrutinati.
Il primo, riguardante l’apparenza della motivazione, è manifestamente infondato.
5.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, infatti, motiva in modo esplicito la statuizione assunta con un argomento, che, al di là della sua correttezza o plausibilità giuridica, sostiene adeguatamente la decisione, laddove ravvisa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni
nella mancanza di una ‘ richiesta di sollecito del pagamento delle somme dovute’ .
Il secondo profilo, relativo alla violazione di legge, è, invece, fondato.
6.1. Come noto, l’art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
6.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante, Cass. 23080/2025; 9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023; 12212/2023; 3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass. 23592/2024).
6.3. Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024; 9312/2024; 2206/2019; 6059/2017).
6.4. Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello non si è attenuto a tali criteri, avendo disposto la compensazione delle spese giudiziali sulla base del mero fatto che fosse mancato un sollecito di pagamento da parte dei ricorrenti prima di introdurre il giudizio di ottemperanza.
6.5. Ebbene, il motivo a sostegno della compensazione è illogico e contrario al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui le ragioni della compensazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, che non possono essere costituite da un fatto estraneo e neutro rispetto al giudizio, quale il mancato previo sollecito di pagamento, specie in una situazione in cui i ricorrenti, oltre a notificare (in data 16/1/24) la sentenza col prospetto delle somme a loro credito, in tal modo implicitamente avanzando una pretesa creditoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, hanno atteso quattro mesi prima di depositare (in data 16/5/24) il ricorso in ottemperanza, onde consentire alla debitrice di adempiere al suo debito senza costringere i creditori ad agire giudizialmente.
6.6. Ritenere, pertanto, che il mancato ulteriore sollecito di pagamento, a parte quello insito nella notifica del titolo giudiziale accompagnato dal ‘prospetto del credito’, integri le gravi ed eccezionali ragioni che la legge richiede per derogare al criterio generale della soccombenza viola il disposto del citato art. 15, come interpretato da questa Corte, giacché la parte, per far valere il suo diritto, ha comunque avuto necessità di agire in giudizio (Cass. 31861/2024).
6.7. Ne discende che, ricorrendo il dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con riguardo alla disciplina delle spese giudiziali, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata limitatamente al capo sulle spese e rinvia, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME