Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6892 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6892 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
Oggetto: Compensazione delle spese -Gravi ed eccezionali ragioni – Espressa indicazione Necessità – Complessità e novità della questione – Sufficienza Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 696/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 7943/17/2024, depositata in data 28 ottobre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, quale erede di NOME COGNOME, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa il diniego
di rimborso dell ‘ IRPEF e dell’ILOR versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002 .
La CTP accoglieva il ricorso condannando l’Ufficio al pagamento di Euro 75.528,57, oltre interessi, con sentenza confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con decisione passata in giudicato.
L’ADE versava il 50% del detto importo; il contribuente adiva, quindi, la CGT-2 in sede di ottemperanza, onde ottenere il versamento del residuo.
La CGT-2 accoglieva il ricorso di ottemperanza compensando le spese di giudizio.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’ADE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio 2026.
Il ricorrente ha depositato, in data 12 gennaio 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 70 d.lgs. n. 546/1992, e 24 Cost., per avere la CGT-2 omesso di pronunciare sulle spese in favore della parte vittoriosa, così disapplicando il principio della soccombenza.
Nell’illustrare il motivo la parte ricorrente ha richiamato l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che consente la compensazione delle spese di lite solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate» .
Nella specie la CGT2 ha compensato le spese per ‘la complessità e la novità della questione dibattuta’, ragioni che secondo il ricorrente non integrano le gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 15, comma 2, cit. A sostegno dell’assunto h a richiamato diversi precedenti recenti di questa Corte, tra cui Cass. 29349/2023, che hanno escluso i caratteri della complessità, particolarità e novità della subiecta materia .
Il motivo è fondato.
1 .1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: « i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. » L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, c.p.c .
Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati « in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal 04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (« Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado di giudizio »).
Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presente controversia (senza che il risultato interpretativo si diversifichi in ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023) il tenore letterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamare le « gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ») trova riscontro nell’art. 92, comma 2, c.p.c., a seguito dell’intervento additivo di C. Cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzi onale -nel testo
modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12/09/ 2014, n. 132 ( Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile ) – nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni . La stessa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c. p.c. ha trovato, quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015 (« Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l’azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Infatti, dopo l’introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l’art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2bis dell’art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l’altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità»).
Proprio dalla pronuncia resa da C. Cost. n. 77 del 2018 si traggono le coordinate ermeneutiche che possono condurre alla compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, c.p.c. (alla luce dell’interven to additivo appena richiamato).
Il legislatore non solo accentua i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, ma costruisce la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modulare l’applicazione secondo il principio di proporzionalità.
1.2. Il principio di responsabilità che integra la ratio della regola generale sulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale (« gravi ed eccezionali ragioni ») un correttivo che scongiura esiti interpretativi contrari al principio di ragionevolezza.
La gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in gi udizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese.
1.3. Un’ipotesi di ragione grave ed eccezionale è quella tipizzata ad opera del d.lgs. 220 del 2023 -applicabile ai processi instaurati dal 04/01/2024, v. supra -con la quale è stato inserito nell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il riferimento alla l’ipotesi in cui « la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio ».
il disposto del citato secondo comma dell’art. 92 del codice di rito può trovare applicazione in presenza di una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e di eventuali ‘gravi ed
eccezionali ragioni’, con la conseguenza che la relativa valutazione del giudice di merito può essere sindacata in sede di legittimità ove esso si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (cfr., da ultimo, Cass. n. 9312/2024 e Cass. n. 23592/2024).
Questa Corte ha, poi, precisato che la mera “complessità” e la “pluralità” delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni “gravi ed eccezionali”, semmai parametri di cui tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa ( ex multis Cass. n. 22598/2018).
Similmente, l’infondatezza di un motivo di censura, che non si ripercuote sull’esito della lite, non può essere addotta quale ragione che giustifichi la compensazione delle spese processuali (Cass., 24/02/2020, n. 4764).
1.4. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 -deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza» (Cass. 03/09/2024, n. 23592).
1.5. Nel caso in esame la CGT-2 è incorsa nel denunciato vizio, laddove, in presenza della soccombenza dell’amministrazione erariale, ha disposto la compensazione delle spese di secondo grado sulla base dell’apodittico presupposto della ‘complessità e novità della questione dibattuta’, senza fornire, cioè, ulteriori specificazioni
al riguardo, così obliterando il disposto normativo di cui al citato art. 92, comma 2, c.p.c., a fronte della piena soccombenza dell’Ufficio e, quindi, contestualmente violando il principio generale prescritto dall’art. 91, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 09/07/2025, n. 18799).
Inoltre, complessità e novità sono state escluse da questa Corte in subiecta materia .
Si è, infatti, affermato che la questione attinente al sisma Sicilia del dicembre 1990 e all’esperibilità della domanda di rimborso ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad oggi, risulta ritornare più volte presso la Suprema Corte di cassazione; si sono creati, difatti, consolidati filoni giurisprudenziali dimostrativi della frequente proposizione di cause simili alla presente, se non identiche. Si deve escludere, pertanto, oltre alla complessità, anche la ‘particolarità’ e la ‘novità’ della materia, che potrebbe giustificare la compensazione delle spese di lite, dovendo operare, nel caso di specie, il poziore principio della soccombenza (così Cass. 23/10/2023, n. 29349).
Il ricorso va, in definitiva, accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in altra composizione, perché provveda al nuovo esame in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME