Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6234 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6234 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4667-2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4212/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA SICILIA, depositata il 23/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello del contribuente, limitatamente alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso avverso cartella esattoriale.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto corretta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di primo grado pur in mancanza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali motivi per giustificarla.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 17-bis del D.lvo n. 546/92, 136 della Costituzione e 30 co. 3° della legge n. 87 del 1953 per avere i Giudici d’appello «erroneamente applicato l’art. 17-bis del D.lvo n. 546/92, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 16/04/2014, per giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese».
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo i Giudici d’appello «considerato le date di deposito dei ricorsi di primo e secondo grado, necessarie per individuare correttamente il testo normativo applicabile, …(avendo)… ciò … influito sulla decisione di compensare le spese di giudizio».
1.4. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno accolte.
1.5. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
1.6. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
1.7. Tale evenienza ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
1.8. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nel l’anno 2011 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che fa richiamo al secondo comma de ll’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis , secondo il quale la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese -oltre che per soccombenza reciproca -è prevista solo ove «concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».
1.9. In tema di spese legali, la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni», sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis
applicabile, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta, dunque, ad una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là RAGIONE_SOCIALE ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495 del 2022).
1.10. Nel caso in esame, quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite con particolare riguardo al deposito del ricorso introduttivo in violazione dell’art. 17 bis D.lgs. 546/1992 («… sul piano processuale, va realmente rimarcato che il ricorrente ha violato la disposizione di cui all’art. 17 bis D.lgs. 546/92, depositando il ricorso prima del decorso del termine dilatorio ivi contemplato, così precludendo all’ufficio di provvedere, durante tale fase, a ciò precipuamente dedicata, all’annullamento dell’atto impugnato») riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto, non integra, tuttavia, le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa, avendo i Giudici di merito offerto, in realtà, una motivazione palesemente illogica.
1.11. Occorre infatti considerare che l’Amministrazione finanziaria non è mai pervenuta all’annullamento d’ufficio della pretesa tributaria posta alla base della cartella impugnata dal ricorrente, che risulta, al contrario, aver conseguito l’annullamento dell’atto solo a seguito della pronuncia del Giudice di primo grado, a nulla rilevando quindi, in ogni caso, la circostanza del mancato rispetto del termine previsto dall’art. 17 bis cit. per il deposito del ricorso.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 3.12.2025.
Il Presidente (COGNOME)