Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29067 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29067 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 29824/2022, proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2285/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 24 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26
settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il 1° agosto 2005 NOME COGNOME chiese all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Irap versata negli anni di imposta 2002 e 2003, deducendo di aver svolto la propria attività professionale di dottore commercialista in difetto del presupposto impositivo dell’ autonoma organizzazione.
Il successivo silenziorifiuto dell’Amministrazione , formatosi il 30 ottobre 2015, fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma con ricorso depositato il 18 ottobre 2013.
I giudici adìti respinsero il ricorso, rilevandone la tardività.
La sentenza di primo grado fu appellata dal COGNOME innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio la quale, nel contraddittorio con l’Amministrazione, respinse il gravame.
La sentenza d’appello fu annullata da questa Corte con ordinanza n. 23528/2019, con l’affermazione del principio dal quale i giudici regionali si erano discostati -secondo cui l’impugnazione del silenzio -rifiuto successivo all’istanza di rimborso è soggetta al termine decennale di prescrizione.
Riassunto su iniziativa del contribuente, il giudizio fu definito dalla CTR del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, che accolse l’appello e compensò per intero le spese di lite.
Detta ultima decisione è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da
successiva memoria. Resiste l ‘A genzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2907 cod. civ., 24 e 111 Cost.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata assumendo che la stessa, contenendo nel dispositivo la sola affermazione di «accoglimento dell’appello in riassunzione», avrebbe omesso di statuire sulla sua domanda di condanna dell’Amminist razione al pagamento dell’importo indicato nell’istanza di rimborso, con ciò contravvenendo al dovere del giudice di pronunziarsi su tutta la domanda.
Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma quarto, cod. proc. civ. e 111, comma sesto, Cost., nonché violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese , non sarebbe sorretta da alcuna valida motivazione; la pronuncia, in ogni caso, sarebbe erronea, non vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, né sussistendo gravi ed eccezionali ragioni idonee a supportarla.
Con la memoria integrativa depositata il 27 luglio 2023 il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto dall’amministrazione finanziaria il pagamento dell’importo oggetto di istanza, con ciò chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo, la cui fondatezza ha illustrato solo al fine di corroborare le proprie argomentazioni ai fini della statuizione sulle spese.
L’intervenuto spontaneo pagamento, da parte dell’Erario, dell’importo richiesto comporta, in effetti, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse in ordine al primo motivo di ricorso; come, infatti, questa Corte ha più volte affermato, il pagamento effettuato nel corso del giudizio non determina la cessazione della materia del contendere soltanto allorché l ‘ obbligato continui a coltivare la domanda o l’eccezione dirette all ‘ accertamento dell ‘ inesistenza del debito (così Cass. n. 4855/2021; Cass. n. 26005/2010), evenienza non verificatasi in questo caso.
Il secondo motivo è fondato.
4.1. Poiché il giudizio di primo grado venne introdotto nel 2013, la decisione impugnata è stata resa nel vigore dell’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della l. 28 dicembre 2005, n. 263 (al quale rinviava l’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992), a mente del quale il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato all’ipotesi di soccombenza reciproca o alla concorrenza «di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione».
4.2. La sentenza impugnata si è limitata a disporre la compensazione delle spese «dell’intero giudizio, ivi compreso il grado di cassazione».
Una tale statuizione è assolutamente inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Né, del resto, può concordarsi con l’assunto difensivo dell’Ufficio, che ha evocato la natura «delle questioni controverse e delle alterne vicende che hanno caratterizzato il contenzioso in esame»; si tratta, infatti, di un assunto manifestamente illogico, come ben si evince
dal prosieguo della decisione stessa, ove le ragioni del contribuente sono affermate come pacifiche in base ad orientamento giurisprudenziale consolidato.
Per questa stessa ragione non può ritenersi neppure latamente prospettabile un’ipotesi di soccombenza reciproca.
Il difetto assoluto di motivazione, che emerge con ogni evidenza, determina un’anomalia della sentenza impugnata talmente grave da tradursi, come chiarito da Cass. sez. U, n. 8053/2014, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo il quale, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.