Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3588 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3588 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
Oggetto: Processo tributario -Annullamento in autotutela dell’atto impugnato nel corso del giudizio – Compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali – Illogicità -Fondamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16602/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore ;
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata –
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2488/2021, depositata in data 13 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, gli estratti di ruolo e le relative cartelle di pagamento n. 09720110186861822, n. 09720140069132053, n. 09720120026831243 e n. 09720120219625806, per un importo complessivo di euro 6.009,20 inerente ad omesso pagamento dell’Irpef 2005 e della tassa automobilistica per gli anni 2006-2007-2008-20092011, deducendo la nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, la nullità RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle per intervenuta decadenza dei termini di riscossione, nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituivano l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio, mentre restavano contumaci l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) e la Regione Umbria.
La CTP dichiarava cessata la materia del contendere per le iscrizioni a ruolo di competenza della Regione Umbria, la quale aveva nelle more annullato le cartelle di propria competenza, ed accoglieva nel resto il ricorso, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE, non costituendosi in giudizio, non aveva fornito la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 con riferimento al capo relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, disposta in assenza di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni. Si costituiva la sola RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi.
Sono rimaste intimate l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, la Regione Lazio e la Regione Umbria.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 22/01/2026.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis
.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 24 Cost., 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR confermato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado disposta dalla CTP richiamando, da un lato, un generico ed imprecisato contrasto giurisprudenziale inerente all’ammissibilità del ricorso originario della contribuente, ed affermando, dall’altro, che, in caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, il giudice tributario può, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, procedere alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese sulla base di una valutazione complessiva della lite.
Tale motivazione, secondo la ricorrente, si pone in evidente violazione di quanto espressamente disposto dall’art. 15 cit., il quale prevede che le spese di giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate, ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente, contraddittoria ed illogica in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, fondata su una non meglio specificata « incertezza sul modello legale da applicare
all’epoca della notifica del ricorso introduttivo, superata grazie alle sentenze di legittimità, depositate successivamente al ricorso ». In realtà, nella stessa sentenza della CTP si era affermato che la notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo, avvenuta in data 12/10/2017, era da ritenersi in ogni caso valida, sulla scorta sia dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, applicabile a tutti gli atti processuali notificati a partire dal 15/04/2017, sia dell’orientamento di legittimità secondo cui la costituzione in giudizio della parte adita sana l’eventuale nullità della notifica.
In relazione, poi, alla seconda argomentazione spesa dalla CTR per giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, ugualmente si ravvisa la mera apparenza della motivazione, essendosi i giudici di appello genericamente limitati al richiamo ad una ‘valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario’ nonché alla giurisprudenza relativa alla validità della notifica, senza, tuttavia, né indicare quali fossero i precedenti giurisprudenziali di senso opposto, né fornire comunque un supporto argomentativo valido alla propria decisione.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1 L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 dispone, nella formulazione ratione temporis vigente, che « Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Questa Corte ha, in proposito, statuito che, nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) , del d.lgs. n. 156/2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312; Cass.
25/01/2019, n. 2206; Cass. 09/03/2017, n. 6059, in ordine all’analogo disposto dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.).
3.2 Nel caso in esame, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti due argomentazioni: a) « la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese disposta dal primo giudice in ragione dell’incertezza sul modello legale da applicare all’epoca della notifica del ricorso introduttivo, superata grazie alle sentenze di legittimità, depositate successivamente al ricorso, appare condivisibile »; b) in caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ai sensi dell’art. 15, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992, « in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario ».
Tali motivazioni risultano non solo violative del disposto dell’art. 15 cit., ma anche intrinsecamente illogiche.
Invero, considerato che nella specie non ricorreva un’ipotesi di soccombenza reciproca, posto che la contribuente risultava integralmente vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado, non assumeva rilevanza, nell’ottica della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla Regione Lazio, e ciò non solo per l’infondatezza di tale eccezione accertata dalla stessa CTP posto che la notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo era avvenuta successivamente all’entrata in vigore del processo tributario telematico, e comunque, per consolidata giurisprudenza, la costituzione in giudizio della parte resistente aveva sanato l’eventuale nullità della notifica -, ma anche perché il richiamo ad una asserita ‘incertezza sul modello legale da applicare’, superata attraverso successive pronunce di legittimità, risulta del tutto vago, avendo questa Corte precisato che la sussistenza di un imprecisato contrasto giurisprudenziale non può essere ricondotta alla
nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” giustificative della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni (Cass. 27/01/2016, n. 1521). In sostanza, la generica indicazione di discordanti precedenti non può integrare il requisito RAGIONE_SOCIALE gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da un’estrema genericità ed aspecificità che non consente di potere richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese invece disposta (Cass. 26/05/2016, n. 10917).
3.3 Per quanto attiene, poi, all’ulteriore profilo di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, disposta in ragione della cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato nella parte di competenza della Regione Umbria, questa Corte ha statuito che, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in ragione dell’intervenuto annullamento dell’atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell’Amministrazione, avendo l’azione di quest’ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva (Cass. 15/04/2025, n. 9878).
Ai predetti principi i giudici d’appello non si sono attenuti, ragion per cui va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nonché alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME