Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 711/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale
rappresentante pro tempore ;
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 1811/2023, depositata il 14 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-In data 4 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Taranto emetteva ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE atto di irrogazione sanzioni n. TVPIRI300010-2016 per la somma di euro 17.958,61 e avente ad oggetto la sanzione amministrativa relativa all’omesso versamento IVA riferita al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2010. In particolare, l’Ufficio riteneva che, prima della scadenza del termine di legge d i cui all’art. 10 del d.l. 78/2009, la società avesse indebitamente utilizzato il credito non ancora maturato nell’anno 2010 , così compensando il debito d’imposta.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto che, con sentenza n. 2175/03/2017, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 1811/28/2023, rigettava l’appello erariale .
-L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’ unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.l. 78/09, conv. in legge n. 102/2009, 17 del d.lgs. 241/97, in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. 472/1997 e 13 del d .lgs. 471/1997, in relazione all’art. 360 , comma
1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado affermato che la compensazione operata con crediti ancora non sorti abbia comportato un mero differimento del versamento e non un’evasione d’imposta , che non giustifica l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. 471/97, dovendosi tale comportamento, al più, sanzionare con una misura più lieve, indicata nella sentenza gravata.
1.1. -Il motivo è fondato.
L’a rt. 13 ( Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione ) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q, l. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede:
« 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato ».
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato che il tardivo versamento IVA oggetto di causa, per effetto dell’istituto della compensazione, non ha generato evasione d’imposta ma una diversa modalità della sua estinzione. Tuttavia, alla data di scadenza del versamento dell’IVA periodica relativa al secondo trimestre 2010 non si era ancora originato il credito IVA, riferito al terzo trimestre.
Secondo la giurisprudenza di questa S.C., l’ utilizzo in compensazione di un credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori ai limiti stabiliti dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 nella formulazione applicabile ratione temporis , in anticipo rispetto ai termini ivi indicati, costituisce una violazione di carattere sostanziale, sanzionabile come un omesso versamento d’imposta e non assoggettabile all’istituto della continuazione, di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Cass., Sez. V, 17 marzo 2025, n. 7154).
L ‘utilizzo anticipato di un credito d’imposta, seppure mediante il meccanismo della compensazione, andando a incidere sul versamento del tributo che viene utilizzato per ‘pagare’ altri debiti d’imposta, giustifica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. 471/97. La violazione delle norme sui termini di compensazione costituisce una violazione sostanziale, incidendo tanto sull’imposta da versare, in quanto il credito viene compensato con debiti verso l’Erario che andavano assolti a scadenze prefissate, quanto sull’attività di controllo degli uffici fiscali.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione