Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21616 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24136/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 524/2017 depositata il 03/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Piemonte ( hinc: CTR), con la sentenza n. 524/2017 depositata in data 03/04/2017, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1281/2014, con cui la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva, a sua volta, accolto il ricorso della società contribuente contro l’atto di contestazione delle sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 , in relazione all’anno d’imposta 2007.
La vicenda processuale muove dalla trasmissione telematica, in data 31/10/2007, del Mod. IVA TR 2007/3 relativo alla richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione in corso d’anno del credito IVA maturato nel trimestre che decorre dal 1° luglio al 30 settembre 2007, indicando quale credito da usare in compensazione nel trimestre successivo, l’importo di Euro 76.485,13. Tuttavia, dal controllo in anagrafica tributaria risultavano Modelli F24 a saldo zero recanti il codice 6038 (credito IVA ex art. 38 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 relativo al III trimestre) per un ammontare complessivo di IVA compensata pari a Euro 182.856,00 a fronte del minor importo compensabile indicato in Euro 76.485,13, con una differenza di Euro 106.471,07. L ‘amministrazione finanziaria , con atto di contestazione, sanzionava ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 le compensazioni effettuate per gli importi in eccesso rispetto a quelli consentiti e compensabili solo a decorrere dal 01/01/2008.
2.1. La CTR ha ritenuto -in senso contrario a quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate che la sentenza appellata avesse fornito un’esatta ricostruzione della normativa, rilevando che, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 (in materia di comp ensazione tra debiti e credito), è previsto che per importi superiori a diecimila euro la compensazione possa effettuarsi a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Al contempo, l’art. 17 cit. non richiama quanto previsto dal d.m. 23/07/1975, il quale, nel regolare il rimborso del credito ex art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che l’istanza deve essere presentata entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento e che le istanze presentate tardivamente non sono prese in considerazione dall’ufficio per l’erogazione del rimborso. Di conseguenza, il giudice di prime cure, valorizzando l’omesso richiamo dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 al te rmine previsto nel d.m. 23/07/1975, ne ha dedotto l’esclusione anche dalle dichiarazioni relative alla compensazione.
2.2. La CTR ha poi rilevato che non può trovare accoglimento neppure il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, dal momento che l’insorgenza del credito IVA può ricondursi ad annotazioni delle fatture in contabilità e alle liquidazioni periodiche.
2.3. Con riferimento poi alla censura relativa alla violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, la CTR ha evidenziato che tale norma riguarda la riscossione dei tributi e ha quale presupposto una dichiarazione già presentata dal contribuente che non effettua i versamenti dichiarati come dovuti e attiene a un caso diverso da quello in esame. Tanto più che nel caso di specie non risulta superato il limite massimo dei crediti di imposta compensabili, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente un mancato
versamento della quota di tributo, come si deduce da Cass., 06/05/2015, n. 11522.
2.4. Infine, la CTR ha ritenuto che nella fattispecie può trovare applicazione l’art. 6, comma 5 -bis, d.lgs. n. 472 del 1997, trattandosi di mere violazioni formali.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 542 del 199 9 , dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e del d.m. 23/07/1975.
1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata, essendo pacifico che, al momento dell’indebita compensazione eseguita (cioè alla data del 16/11/2007) il credito IVA compensato in eccesso per Euro 106.471,07 non trovava esposizione e contezza in alcuna dichiarazione, considerato che la posizione creditoria della società trova precisa esposizione solo con la presentazione del Modello Unico, in data 29/09/2008.
1.2. Rileva che la CTR, nel richiamare l’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, non abbia tenuto conto di quanto successivamente previsto dall’art. 8, commi 2 e 3, d.P.R. n. 542 del 1999. In sostanza, il legislatore, al fine di consentire agli uffici di effettuare un adeguato controllo ha previsto la presentazione di un’apposita ist anza sia per la richiesta di rimborso infrannuale, sia per l’uso della compensazione del credito infrannuale, stabilendo che la stessa deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento. Tali adempimenti -come risulta dal provvedimento sub prot. n. 2007/42942 del 15/03/2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate valgono tanto per la richiesta di rimborso che per quella di compensazione. Ha richiamato, quindi, Cass., n. 4555 del 2017. La sentenza impugnata sarebbe pertanto da cassare, così come lo è nella parte in cui ha ritenuto le annotazioni delle fatture in contabilità sufficienti a soddisfare le condizioni previste dall’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997.
Con il secondo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 472 del 1997.
2.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 non applicabile al caso di specie, non essendo stato tenuto conto di quanto previsto dal secondo comma della norma appena richiamata e cioè che, fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Secondo la giurisprudenza costante l’errato uso della compensazione in sede d i liquidazione periodica, per assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure se il credito d’imposta risulti effettivamente dovuto in sede di dichiarazione annuale e di liquidazione finale, dato che la compensazione comporta, in ogni caso, il mancato versamento del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.
L’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 prevede che: « I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. »
L’art. 8 , commi 2 e 3, d.P.R. n. 542 del 1999 stabilisce che: « Il rimborso di cui al secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l’apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l’esonero dalla prestazione delle garanzie. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all’anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n. 241, per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all’ufficio competente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di cui al comma 2 … »
L’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997 -nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie – stabilisce che: « Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si
applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. »
Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema d’IVA, l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Cass., 20/11/2015, n. 23755; 22/02/2017, n. 4555).
Tanto più che proprio l’art. 8 d.P.R. n. 542 del 1999 consente la compensazione infrannuale per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all’ufficio competente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, un ‘apposita dichiarazione. È evidente come tale previsione coniughi l’interesse del contribuente a usare subito in compensazione il maggior credito rispetto a quello riportato nella dichiarazione trimestrale con quello dell’amministrazione finanziaria a eseguire gli opportuni controlli. Tale circostanza conferma, quindi, come nel caso di specie la violazione sanzionata da ll’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 non possa considerarsi come meramente formale e sia, pertanto, errata sul punto la statuizione della CTR circa l’applicabilità dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997.
4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto. La sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 10/04/2025.