Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2309/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5958/2015 depositata il 17/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per sanzioni e interessi, relativi a tardivo
saldo dell’IVA per aprile e settembre 2006, sostenendo di aver effettuato il pagamento in data 17.9.2007, attraverso compensazione con il credito IVA relativo al 2006, prima della scadenza dei termini di presentazione del modello unico 2007, cosicché non vi era stato alcun ritardato pagamento né un ostacolo all’attività di controllo.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli, con sentenza n. 2481/2014, ha accolto il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello erariale ritenendo l’operatività della compensazione.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente che ha depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 comma 1 c.c. nonché dell’art. 13 comma 5 d.lgs. n. 471/1997 laddove la CTR aveva ritenuto operante alle scadenze infrannuali per il versamento periodico dell’IVA la compensazione con il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale; nel caso di specie, tale credito era disponibile soltanto dall’1.1.2007 e non poteva essere utilizzato per le liquidazioni relative ai mesi di aprile e settembre 2006.
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. In primo luogo, secondo la contribuente la doglianza deduce non una violazione di legge ma un vizio motivazionale della sentenza, censurabile tramite il paradigma di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in questo caso precluso dalla cd. ‘doppia conforme’. Inoltre, la stessa osserva che la pretesa di
cui alla cartella impugnata sarebbe preclusa da giudicato, perché in primo grado l’Ufficio aveva riconosciuto l’operatività della compensazione, sgravando parzialmente la cartella e chiedendo dichiararsi, relativamente allo sgravio effettuato, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio; la stessa CTP, con la sentenza n. 2481/2014, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nei limiti delle somme sgravate, accogliendo per il resto il ricorso.
2.1. Il motivo di ricorso è ammissibile perché non pone una questione relativa alla motivazione ma deduce una violazione di legge, laddove la CTR ha giudicato infondata la pretesa per sanzioni e interessi derivante dal tardivo saldo IVA per aprile e settembre 2006, ritenendo comunque operante la compensazione con il credito della contribuente risultante dalla dichiarazione IVA annuale.
2.2. Da quanto dedotto in controricorso e in memorie, inoltre, non si evince neppure un giudicato interno preclusivo del motivo, perché è pacifico che lo sgravio riconosciuto in primo grado era stato soltanto parziale e non risulta che avesse riguardato la pretesa in oggetto.
Nel merito il motivo è fondato.
3.1. Secondo l’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972, se dalla dichiarazione annuale risulti un credito IVA a favore del contribuente, questi «… ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività ». E’ evidente, quindi, che i debiti derivanti dalle liquidazioni periodiche infrannuali, da effettuarsi entro i termini di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 100/1998, non possono ritenersi saldati, alle loro scadenze, tramite compensazione con il credito IVA emergente dalla successiva
dichiarazione annuale , mancando tutti i requisiti di cui all’art. 1243 c.c.
Né può ritenersi che si tratti di violazione meramente formale.
4.1. In tema d’IVA, l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito di rigetto del ricorso del contribuente, che, non avendo presentato tempestivamente istanza di rimborso, aveva operato illegittimamente la compensazione) (Cass. n. 23755 del 2015; Cass. n. 16504 del 2016).
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio della causa al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.