Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34001 Anno 2024
Oggetto: Tributi
COMPENSAZIONE CREDITO IVA- SUPERAMENTO LIMITI- 2017
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34001 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
Includibilità delle eccedenze Iva infrannuali nel monte annuo di compensabilità orizzontale
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero 13603 del ruolo generale dell’anno 20 24, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato in calce al
contro
ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOMEcon l’assistenza dell’Avv. NOME COGNOME in qualità di comparsista) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7206/10/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 17 dicembre 2023;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avv.to dello Stato NOME COGNOME e per la società contribuente l’Avv.to NOME COGNOME per delega dell’Avv.to NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Con avviso di accertamento n. TK3CR5300089/2019, l’Agenzia delle entrate contestava a RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, l’utilizzo, nell’anno di imposta 2017, attraverso modelli di pagamento unificato F24 acquisiti al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria dal 21/04/2017 al 18/12/2017, di importi a credito IVA in compensazione per euro 1.400.000,00, superiore al limite di € 700.000,00 previsto dall’art. 34 della Legge n. 388/200, nella versione vigente ratione temporis . Pertanto, l’Ufficio recuperava il credito di imposta compensato per l’importo eccedente, oltre interessi e sanzione (nella misura del 30% del credito Iva) per omesso versamento di imposte, ex art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Avverso il suddetto atto di recupero la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con sentenza n. 5571/20/2021, lo rigettò.
La società propose appello innanzi alla Corte Tributaria di secondo grado del Lazio, la quale, con sentenza n. 7206/10/2023, depositata il 17 dicembre 2023, lo accolse.
In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha osservato che: 1) il limite annuo di compensabilità orizzontale di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 non si applicava alle compensazioni di eccedenze Iva infrannuali soggette al limite ‘di carattere autonomo’ di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 542 del 1999, trattandosi di limiti operanti su ‘binari paralleli’; tale argomentazione trovava riscontro nella Risoluzione dell’Agenzia delle entrate -Direzione centrale normativa e contenzioso n. 218 del 2003 in base alla quale, in risposta allo specifico quesito con riferimento al limite annuo di cui all’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000, ‘ non concorrevano alla determinazione di questo limite i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva ‘. Invero, l’art. 34 cit. -che prevedeva, in un unico contesto, le due ipotesi di rimborso e compensazione di crediti Iva- non si prestava ad una chiara lettura, anche alla luce dell’art. 8 cit. che, accomunava in rubrica ‘ Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti Iva ‘ , prevedendo la possibilità da parte dei contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 di effettuare, in alternativa alla richiesta di rimborsi, la compensazione di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 241 del 1997 per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento ; 2) la difficoltà interpretativa dell’art. 34 cit. -non superata dallo scarno ed irrituale ‘Comunicato Stampa’ del 200 4 dell’Agenzia delle entrate con il quale l’Ufficio aveva sostenuto che l’inosservanza del limite annuo per i crediti Iva trimestrali valeva soltanto se chiesti a rimborso e non già se utilizzati in compensazione -giustificava anche la non applicabilità della sanzione irrogata.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
Resiste, con controricorso, la società contribuente illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c.
Il PG ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 del d.P.R. n. 388/2000, 8 del d.P.R. n. 542 del 1999, 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 per avere la C.G.T. di secondo grado ritenuto che il limite annuo della compensabilità orizzontale dei crediti Iva di cui all’art. 34 cit. non si applicava alle compensazioni di crediti Iva infrannuali, assoggettati al limite ‘autonomo’ di cui all’art. 8 cit. sebbene l’art. 34 cit. avesse una portata generale senza distinguere tra crediti infrannuali e crediti di imposta derivanti da annualità precedenti e il limite di compensabilità dei crediti Iva infrannuali di cui all’art. 8 cit. operasse soltanto nel periodo di riferimento. Peraltro, ad avviso della ricorrente, non sussisteva alcuna incertezza normativa essendo stato disposto con l’art. 34 cit. (successivo all’art. 8 regolante le compensazioni infrannuali) un plafond massimo annuale complessivo di compensabilità dei crediti Iva per chiare esigenze di finanza pubblica e programmazione finanziaria. Né era irrilevante il Comunicato Stampa del 20 luglio 2004 con cui l’Ufficio – chiarendo il dubbio ingenerato dalla Risoluzione n. 218/E del 5 dicembre 2003 -aveva precisato che il limite annuo di 516.456,90 di cui all’art. 34 cit. (poi elevato a euro 700.000,00) si applicava indistintamente a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale, inclusi, quindi, i crediti infrannuali. Da qui la non configurabilità – ad avviso della ricorrente – di una incertezza del quadro normativo tale da giustificare la ritenuta non applicabilità della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
1.1.Il motivo è fondato.
1.2. L’articolo 25, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 fissava, per ciascun periodo d’imposta, un limite quantitativo alla possibilità di compensazione, stabilendo che «il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all’anno 2000, fissato in 500 milioni per ciascun periodo d’imposta», soglia successivamente elevata a norma dell’articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000, il quale, nella formulazione applicabile ratione temporis , prescriveva che: ” A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, art. 17 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000,00 euro, per ciascun anno solare “.
1.3.La suddetta previsione normativa, come visto, nel definire il limite massimo di compensabilità dei crediti di imposta, ha fatto specifico richiamo alla previsione di cui all’art. 17, d.lgs. n. 241/1997 che prevedeva, nella formulazione relativa all’anno d’imposta di cui si controverte, che: “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”. Perimetrata la disciplina normativa di riferimento, va quindi osservato che, in materia, questa Corte ha affermato che la l. n. 388/2000, art. 34, nel sancire, a decorrere dall’1 gennaio 2001, un limite massimo per ciascun anno solare dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi del d.lgs. n. 241/1997, art. 17, ha inteso introdurre un meccanismo volto ad assicurare che la compensazione orizzontale tra crediti e debiti relativi ad imposte diverse non oltrepassi, per ogni periodo d’imposta, quel limite. Ciò al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, che non può essere superato anche in sede di liquidazioni periodiche IVA, come confermato anche dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 16 marzo 2017, RAGIONE_SOCIALE, in C-211/2016 (cfr. Cass., 29 marzo 2017, n. 8101; 26 settembre 2018, n. 22962; Cass. sez. 5, n. 31309 del 2023). Invero, la disciplina in esame, relativa ai limiti di compensabilità del credito di cui all’art. 17, cit., trova applicazione con riferimento alla c.d. compensazione orizzontale dei crediti, cioè qualora vengano a essere compensati crediti di imposta con debiti relativi ad altre imposte. È in questo senso che la disciplina nazionale, come interpretata, ha trovato copertura ed è ad un tempo compatibile con i parametri interpretativi della giurisprudenza Euro-unitaria, secondo cui: “L’art. 183, comma 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole” (Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, RAGIONE_SOCIALE, in C-211/16, cit.). La questione che era stata prospettata alla Corte di giustizia, invero, era proprio relativa alla coerenza con la disciplina unionale dei limiti di compensabilità orizzontale di un credito Iva (Cass. sez. 5, n. 31309 del 2023).
1.4.Con riferimento alla c.d. compensazione verticale dei crediti iva, la disciplina sopra menzionata non può trovare applicazione. Invero, nel caso di utilizzo di un credito Iva annuale in detrazione su Iva a debito (‘compensazione verticale’) questo può avvenire sia in liquidazione periodica, sia in F24. In entrambi i casi, gli importi utilizzati non entrano nel limite annuale previsto ex lege per la compensabilità orizzontale.
Questa Corte ha precisato che la compensazione di un credito Iva con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall’imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all’anno successivo (Cass. sez. 5, n. 31309 del 2023).
1.5.Un limite alla compensabilità in materia di crediti iva è previsto dall’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 542/1999, che stabilisce che: ‘ I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all’anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all’ufficio competente, in via telematica
entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l’istanza di cui al comma 2 ‘.
Si tratta, a ben vedere, di un limite di compensabilità del credito iva che ha specificamente riguardo alla disciplina di cui all’art. 38 bis , d.P.R. n. 633/1972, limitato, tuttavia, alle compensazioni infrannuali.
1.6.Alla luce di quanto sopra, stante la portata generale dell’art. 34 l. n. 388/2000 che non distingue tra crediti infrannuali e crediti di imposta derivanti da annualità precedenti, la quota di crediti infrannuali ( ex articolo 38bis secondo comma del Dpr n. 633/1972) se utilizzata in compensazione con altre imposte soggiace al limite annuo previsto ex lege per la compensazione orizzontale, mentre il limite di compensabilità delle eccedenze Iva infrannuali opera, ai sensi dell’art. 8 comma 3, d.P.R. n. 542/1999, soltanto nel periodo (trimestre) di riferimento.
Il contribuente dunque, raggiunto il limite massimo di credito compensabile, può riportare al periodo successivo il credito residuo per imputare nuovamente il credito a compensazione, in tale ambito avvalendosi anche delle liquidazioni infrannuali che hanno cadenza trimestrale. Se il credito residuo supera comunque il limite massimo, può riportarlo all’annualità successiva insieme a quello ulteriore nel frattempo maturato, ex art. 8, commi 2 e 3, d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Può, inoltre, chiedere il rimborso del maggior credito, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 30 e 38 bis, d.P.R. n. 633 del 1972. Si è peraltro evidenziato che, sebbene il limite riguardi anche i rimborsi in quanto annotati sul conto fiscale, non esistono limiti per quelli disposti dagli uffici, come precisato dalla Agenzia delle entrate-Risoluzione 5 dicembre 2003, n. 218/E, e successivo Comunicato stampa del 20 luglio 2004- (cfr. Cass., 21 luglio 2017, n. 18080).
1.7.Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: « l’utilizzo dei crediti Iva trimestrali in compensazione orizzontale soggiace al limite annuale di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 – e successivi innalzamenti di soglia -mentre tale limite non opera nel caso di rimborsi infrannuali disposti dagli Uffici. Diversamente per i contribuenti in possesso dei
requisiti indicati dal secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’art. 8, comma 3 del comma 3, d.P.R. n. 542/1999, prevede un limite di compensabilità infrannuale avuto riguardo al trimestre di riferimento » .
1.8.Nella sentenza impugnata, il giudice di appello, mal governando il suddetto principio, ha ritenuto illegittimo l’avviso in questione atteso che il limite di compensabilità dei crediti Iva nell’anno solare di cui all’art. 34 cit . non si applicava alle compensazioni infrannuali soggette al limite ‘di carattere autonomo’ di cui all’art.8, comma 3 del comma 3, d.P.R. n. 542/1999 ; peraltro, la CGT di secondo grado ha ritenuto che la difficoltà interpretativa dell’art. 34 cit. – non superata dal ‘ Comunicato Stampa ‘ del 2004 dell’Agenzia delle entrate -giustificava la non applicabilità della sanzione irrogata, ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997; ciò in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l’obiettiva “incertezza normativa tributaria” – desumibile, da parte del giudice, da una serie di “fatti indice” – è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto – il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall’Amministrazione – come emerge dall’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32082 del 09/12/2019). Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull ‘ oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”. Il che, nella specie, non appare ravvisabile, essendo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, chiaro il contenuto dell’art. 34 cit. quale norma successiva a ll’art. 8 DPR n. 542/1999 -contenente la fissazione di un plafond massimo (progressivamente aumentato in forza di successivi interventi legislativi) di compensabilità annuale dei crediti IVA, applicabile, per esigenze di
equilibrio delle previsioni di gettito fiscale, anche ai crediti infrannuali chiesti in compensazione. Tale interpretazione del quadro normativo ha trovato riscontro, peraltro, anche nel Comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2004 (Precisazioni su compensazione dei crediti trimestrali IVA) secondo cui « in relazione ad alcuni dubbi manifestati dalla stampa specializzata sulla possibilità, per i contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il rimborso trimestrale dei crediti IVA, di utilizzare i medesimi in compensazione, senza tener conto del limite annuo previsto dall’articolo 25 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’Agenzia delle Entrate precisa che detto limite si applica, indistintamente, a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale, mentre non esistono limiti per i rimborsi disposti dagli uffici (cfr. circolare 22 luglio 1994, n. 119 …). Con la risoluzione 5 dicembre 2003 n. 218/E, e’ stato precisato che i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, non sono soggetti al limite imposto dal menzionato articolo 25 solo se richiesti a rimborso e non anche nell’ipotesi in cui siano utilizzati in compensazione. I rimborsi infrannuali, infatti, sono disposti direttamente dagli uffici competenti e non dal concessionario della riscossione ».
2.In conclusione, va accolto il ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2024
Il Consigliere est.
NOME COGNOME Il Presidente
NOME di Nocera NOME
Bruschetta