Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1319 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1319 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23293/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1294/04/2019, depositata e pubblicata in data 10 dicembre 2019, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 18.11.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2012, riceveva una comunicazione di irregolarità volta al disconoscimento della compensazione di un credito esposto in dichiarazione, pari ad euro 27.850.00. Ne seguiva una cartella di pagamento, emessa a ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73, con la quale veniva recuperato l’omesso versamento del superiore importo, oltre interessi ed irrogata la sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997. In data 18.2.2016, l’RAGIONE_SOCIALE, accertato che il contribuente aveva presentato una dichiarazione ultra tardiva per l’anno di imposta precedente (2011) nel quale era maturato il credito di imposta, sgravava l’importo di euro 27.850,00, con riduzione della sanzione, oltre interessi.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, chiedendone l’annullamento, deducendo la non debenza di sanzioni ed interessi, non essendo configurabile alcun debito di imposta.
La C.T.P. di Venezia rigettava il ricorso.
La C.T.R. del Veneto, adita dal contribuente, respingeva l’appello, osservando che, se pure la dichiarazione per l’anno di imposta 2011 non era stata intenzionalmente omessa, la sanzione era stata correttamente irrogata, in quanto l’omissione non era in ogni caso giustificabile, a prescindere dalla successiva condotta tardivamente riparatoria e dall’insussistenza del debito di imposta per effetto del riconoscimento del credito.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato « omessa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000, omessa applicazione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 472/1997, errata applicazione dell’art. 1 del decreto legislativo n. 471/1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», il ricorrente deduce che l’RAGIONE_SOCIALE, una volta accertato che la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011 era stata presentata, seppure tardivamente, aveva riconosciuto il credito esposto in compensazione nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2012, sicchè non risultava debitore di alcunchè. Ciò nonostante, con approccio formalistico, l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto di sanzionare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il ricorrente, avendo provveduto a regolarizzare ex post il mancato invio della dichiarazione dei redditi, non aveva arrecato alcun pregiudizio all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria. La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto applicare l’art. 10 RAGIONE_SOCIALE Statuto del Contribuente, secondo cui le sanzioni non sono irrogate se la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Parimenti errata sarebbe l’omessa applicazione dell’art. 6, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 472/1997, che prevede che nessuna sanzione può essere irrogata in caso di assenza di debito di imposta e di assenza di pregiudizio dell’azione accertativa, atteso che il ravvedimento era avvenuto prima del controllo amministrativo e non vi era debito di imposta. In subordine, la RAGIONE_SOCIALET.RAGIONE_SOCIALE. avrebbe dovuto applicare l’art. 1 del decreto legislativo n. 471/1997, secondo cui, ‘in caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’Irap, se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120%
dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, con un minimo di euro 200,00. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da euro 150,00 a euro 500,00′. La CTR avrebbe pertanto dovuto, al più, applicare la sanzione più favorevole al contribuente ovvero quella pari ad euro 150,00.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Quando la dichiarazione dei redditi viene presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza, come nel caso di specie, la dichiarazione (relativa all’anno 2011) si considera omessa.
1.3. L’art. 13 del decreto legislativo n. 471/97, vigente ratione temporis , rubricato ‘Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione’, stabili(va) che ‘ 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla meta’. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.’
1.4. Costituisce principio consolidato della Corte, da cui non v’è ragione di discostarsi, che il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall’art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti (v. Cass. n. 18369 del 26/10/2012; Cass. n. 23755 del 20/11/2015; Cass. n. 8101 del 29/03/2017; Cass. n. 18080 del 21/07/2017; Cass. n. 22962 del 26/09/2018; Cass. n. 10708 del 17/04/2019).
1.5. Nella fattispecie in esame, il contribuente ha pacificamente omesso la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2011 ed ha pertanto indebitamente compensato il credito maturato nel 2011 nella dichiarazione relativa all’anno 2012. Ne deriva che, poiché la compensazione è stata operata in assenza dei presupposti, si assiste, in sostanza, ad un mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste per l’impiego di un credito non validamente utilizzabile, condotta legittimamente sanzionata dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997.
1.6. La sanzione è stata dunque legittimamente irrogata, a prescindere dal fatto che l’RAGIONE_SOCIALE abbia poi riconosciuto il credito, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione, sgravando il relativo importo iscritto a ruolo per l’anno di imposta 2012.
2.Con il secondo motivo rubricato «nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni proposte dal contribuente violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile ai sensi dell’articolo 360, comma uno, numero 4, del codice di procedura civile » il ricorrente assume che la contestazione riguardava anche la richiesta degli interessi, ma sul punto il giudice di secondo grado non si era
pronunciato. Essendo stata infatti riconosciuta la regolarità della compensazione operata, gli interessi non potevano essere pretesi.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Invero, la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame avente ad oggetto la contestazione della debenza degli interessi indicati nel provvedimento di sgravio parziale, avendo fatto riferimento in motivazione soltanto alle sanzioni.
2.3. In accoglimento del secondo motivo, respinto il primo, la causa va pertanto rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione, provveda a pronunciarsi sul motivo di gravame relativo agli interessi iscritti a ruolo, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinchè, in diversa composizione, provveda a pronunciarsi sul motivo di gravame relativo agli interessi, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME