Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 589 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 589 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8229/2014 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME del foro di Bari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 65/08/2013, depositata in data 03 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il ricorrente, presentando la dichiarazione dei redditi (NUMERO_DOCUMENTO) per l’anno d’imposta 2007, riportava al quadro RN33 (eccedenze d’imp osta risultanti dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24) un importo maggiore -portato in compensazione con F24 -rispetto a quello che aveva dichiarato di voler utilizzare; per tale ragione, all’esito dell’accertamento
Cart. Pag. IRPEF e
altro 2007
automatico ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, condotto dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE notificava al detto contribuente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, recuperando a tassazione € 14.092,00, oltre sanzioni ed interessi.
Il contribuente, in data 17/05/2011, avvedutosi dell’errore commesso, presentava all’ufficio una dichiarazione rettificativa, sollecitando un annullamento in autotutela dell’iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento a suo carico.
Lo stesso contribuente, in data 17/06/2011, proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bari, e, chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento a suo carico, evidenziava l’inoltro spontaneo della dichiarazione rettificativa e l’istanza di annullamento in autotutela mossa all’ufficio. Si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, controdeducendo la piena legittimità del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 17/13/2012, rigettava il ricorso del contribuente condannandolo alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Contro tale decisione proponeva appello il detto contribuente dinanzi la C.t.r. della Puglia, chiedendo la riforma della pronuncia di prime cure, e, dunque: a) l’annullamento della cartella di pagamento a suo carico; b) in subordine, la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Si costituiva anche l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame. Tale Commissione, con sentenza n. 65/08/2013, depositata in data 3 ottobre 2013, respingeva il gravame dell’appellante, confermando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. richiamato dall’art. 62, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» il contribuente lamenta l’error in procedendo e la violazione della corrispondenza del principio tra chiesto e pronunciato nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata sulla questione secondo cui la dichiarazione può essere correttamente emendata da una successiva dichiarazione integrativa, senza considerare l’avvenuta produzione in giudizio della copia del modello unico presentata all’ufficio con la ricevuta di presentazione da questo rilasciata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per insufficiente motivazione, denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia valutato in maniera insufficiente un fatto controverso e decisivo del presente giudizio quale quello che il ricorrente avesse presentato al competente ufficio finanziario per l’anno 2007 una valida dichiarazione rettificativa per correggere un errore commesso nella dichiarazione UNICO 2008.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo c omma, n. 4, cod. proc. civ. richiamato dall’art. 62, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992» il contribuente lamenta l’error in procedendo e la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto che il credito di imposta, pur capiente nel 2007, è stato
indebitamente recuperato a tassazione dall’ufficio finanziario, poiché il contribuente, dopo aver omesso di compilare il rigo RN33 della dichiarazione ha successivamente emendato l’errore commesso compilando l’apposito rigo nel modello unico rettificato presentato in formato cartaceo all’ufficio.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.
Anzitutto, essi rivestono una natura meritale profilandosi le censure evidentemente preordinate ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in quanto la ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r.
In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza, la cui decisione dà contezza di come legittimamente l’ufficio avesse accertato la compensazione, nell’anno 2007, del credito di imposta pari ad € 14.092,00 senza indicarla nell’apposito rigo RN33 del modello NUMERO_DOCUMENTO nonché la riutilizzazione in compensazione nell’anno 2008, successivo, del medesimo importo pari ad € 14.092,00, operando così una doppia compensazione.
Evidentemente, sotto l’egida dei vi zi denunciabili con il ricorso per cassazione, il ricorrente tende ad ottenere un diverso esame degli elementi emersi nel corso dei gradi di merito in base ai quali si è accertato come il contribuente ebbe ad operare due volte la compensazione del medesim o importo di € 14.092,00, prima nel 2007 e poi nel 2008, senza mai provare di aver effettuato la relativa regolarizzazione; né il contribuente ha mai dedotto l’esistenza di un errore essenziale e riconoscibile da parte dell’amministrazione finanziaria.
Vieppiù che il contribuente, con i motivi dedotti, non coglie assolutamente la ratio del vizio di legittimità della sentenza che impugna nella parte in cui si afferma chiaramente che, con riferimento alla presentazione della dichiarazione integrativa, egli ha dapprima compensato nell’anno 2007 il credito di imposta senza doverosamente indicarla nell’apposito rigo RN 33 del NUMERO_DOCUMENTO e, successivamente, ha riutilizzato in compensazione il medesimo credito per l’anno 2008, così operando una indebita doppia compensazione.
Sotto questo profilo, la C.t.r. ha fatto buon governo della normativa richiamata, allorquando ha ritenuto che il principio di emendabilità della dichiarazione invocato dall’appellante si profila non pertinente non essendo suffragato dall’effettivo adempimento del versamento di quanto dovuto all’erario, cioè l’importo di € 14.092,00, addirittura doppiamente utilizzato in compensazione sia nell’anno 2007 sia nell’anno 2008.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese essendo l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric orrente dell’ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022.