Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34868 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34868 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15281/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L’AQUILA n. 1211/2016 depositata il 20/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 7.5.2015 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di L’Aquila , ha impugnato l’ atto di recupero notificato l’11.3.2015 e
relativo a l credito di imposta IVA per l’anno 2012, utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997 in misura eccedente l’importo stabilito dall’art. 34 comma 1 legge n. 388/2000.
Rigettato il ricorso dai primi giudici, con sentenza n. 560/2015 depositata il 16.11.2015, la contribuente ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR ) dell’Abruzzo ha respinto.
La CTR, chiarito che la contribuente aveva effettuato versamenti utilizzando in compensazione ‘orizzontale’ crediti per complessivi euro 789.892,56, eccedenti l’importo massimo fissato in euro 516.456,90, e che con l’atto impugnato si era proceduto al recupero di euro 273.435,66, oltre interessi e sanzioni per euro 82.030,71, ha ritenuto l’irrilevanza dell’art. 9 del d.l. n. 35/2013 conv. con legge n.64/2013, che aveva portato il limite di compensabilità ad euro 700.000,00, l’inapplicabilità dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 472/1997, nonché la riconducibilità della fattispecie all’omesso versamento di cui all’art. 13 comma 1 d.lgs. n. 471/1997 e l’applicabilità della sanzione del 30%.
Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la RAGIONE_SOCIALE che deposita memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1 . Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., su una serie di questioni sollevate in causa e segnatamente: il fatto che il credito era oggettivamente esistente, che le limitazioni alla compensazione orizzontale sono contrarie al diritto unionale, che l’art. 34 cit. è incostituzionale, che dal 2014 il limite era stato portato ad euro 700.000,00 e, quindi, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio più favorevole, calcolando la sanzione sul minore
importo eccedente di euro 89.892,56 come previsto dall’art. 3 comma 3 d.lgs. n. 472/1993. In memoria, poi, la ricorrente ha segnalato che all’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA – da euro 516.546,90 a euro 700.000,00, disposto dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35/2013, conv, in l. n. 64/2013, ha fatto seguito il successivo innalzamento dai 700 mila euro ad 1 milione di euro, con il decreto Rilancio (articolo 147, comma 1, decreto legge n. 34/2020), sino al limite di 2 milioni di euro con il decreto Sostegni-bis (articolo 22, decreto legge n. 73/2021), che ha modificato, per l’anno 2021, il suddetto limite, stabilizzato a regime a partire dal 2022 con la Legge di bilancio 2022.
1.1. Il motivo deve essere disatteso per più ragioni. Esso presenta profili di inammissibilità già in rubrica, non essendo più prevista l’insufficiente e contraddittorietà della motivazione come autonomo paradigma che giustifica il ricorso per cassazione a seguito della riformulazione del l’art. 360, n. 5, c.p.c. introdotta dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 /2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. n. 7090 del 2022); inoltre, ricorre una ipotesi di c.d. ‘ doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 cit. , ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), cosicché il motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 29222 del 2019; Cass. n. 5947 del 2023).
1.2. Passando all’esame del suo contenuto , va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83, cit., il sindacato di legittimità
sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014); inoltre, si introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (Cass. n. 13024 del 2022), senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 5795 del 2017).
1.3. Nel caso di specie, si censura soltanto l ”insufficienza’ o ‘contraddittorietà’ della motivazione, non la sua omissione, e non si propone alcun fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, risolvendosi la censura nella mescolanza di argomentazioni difensive e questioni giuridiche assai eterogenee che, oltretutto, rende difficoltosa l ‘individuazione del rilevante profilo di doglianza ( per l’inammissibilità del motivo, in questa evenienza, v. Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 18021 del 2016).
1.4. Può osservarsi, comunque, che è senza pregio la questione della violazione del diritto unionale, poiché la Corte di Giustizia, con
la sentenza del 16 marzo 2017, Bimotor , C-211/2016, ha stabilito che la normativa comunitaria non osta ad una normativa nazionale che limita la compensazione di taluni debiti tributari con credito di imposta IVA ad un importo massimo determinato, purché sia assicurato al soggetto passivo l’integrale recupero del credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole; inoltre, non vengono argomentati specifici profili di incostituzionalità della norma, già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in relazione agli artt. 3, 53 e 97 cost. con esito di manifesta inammissibilità (Corte cost. ord. n. 22 del 2010); quanto all’ innalzamento del limite alla compensazione, va osservato che l’art. 34 della l. n. 388/2000, sancendo un limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d’imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale (Cass. n. 35385 del 2022); quindi, i successivi innalzamenti del limite di compensabilità non escludono l’operatività dei precedenti limiti per il periodo antecedente all’intervento normativo e la debenza dell’imposta eccedente; viene in evidenza la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non ricorrendo abolitio dell’illecito, che richiede la radicale eliminazione del presupposto impositivo , ed essendo dovuta l’imposta per il periodo precedente all’intervento normativo che ha modificato i presupposti restano dovute anche le sanzioni (Cass. sez. un. n. 13145 del 2022 ed ivi altra giurisprudenza).
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167 c.p.c. e dell’art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per ché la CTR non aveva esaminato la documentazione versata in causa dal contribuente.
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e carente di autosufficienza, mancando qualunque indicazione sulla documentazione che sarebbe stata trascurata da i giudici d’appello , e contrastante comunque con il principio secondo cui, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della RAGIONE_SOCIALE, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. n. 37382 del 2022).
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 in quanto erroneamente è stata applicata la sanzione prevista per l’omesso versamento.
3.1. Il motivo è infondato. In tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, perché utilizzando il pregresso credito Iva oltre il limite di legge il contribuente non ha versato parte RAGIONE_SOCIALE somme da esso dovute all’Erario; pertanto, si applica la sanzione prevista dall’art.13 del d.lgs. n. 471/1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti (Cass. n. 35385 del 2022; Cass. n. 10708 del 2019; Cass. n. 18080 del 2017; Cass. n. 12645 del 2017).
Con il quarto motivo deduce , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis d.P.R. n. 600/1973 in quanto erroneamente si era fatto ricorso ai ruoli
straordinari, contemplati solo per le imposte dirette e nel caso in cui vi sia fondato pericolo nella riscossione, in questo caso neppure allegato, e su questa questione la CTR non si era pronunziata.
4.1. Il motivo è inammissibile in quanto attiene alla procedura di riscossione, avviata con ruolo straordinario esecutivo in data 16.9.2015 e notifica della relativa cartella di pagamento in data 16.11.2015, e non riguarda la legittimità dell’atto impugnato cosicché nel presente giudizio risulta una carenza di interesse con riferimento alla questione sollevata, che oltretutto non risulta esser stata tempestivamente e ritualmente introdotta in causa (per questo requisito, v. Cass. n. 28072 del 2021).
Con il quinto motivo deduce , in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 52 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 19 comma 2 d.lgs. n. 472/199 7, lamentando la mancata concessione della sospensione della esecuzione della sentenza per la quale era stata presentata apposita istanza alla CTR, che non aveva neppure fissato l’udienza di trattazione cagionando così alla contribuente grave e irreparabile danno, con conseguente nullità della sentenza.
5.1. Il motivo è inammissibile perché non riguarda né un capo della sentenza né un vizio procedimentale che si possa ripercuotere sulla sentenza, determinandone la nullità, ma attiene soltanto alla fase cautelare; secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diniego di provvedimento d’urgenza domandato ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione perché detto provvedimento difetta di definitività e decisorietà ed è destinato a perdere efficacia a seguito della pronuncia della sentenza definitiva di merito, sicché non può incidere su situazioni soggettive di natura sostanziale con efficacia di giudicato (Cass. n. 896 del 2015); allo stesso modo, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre la nullità della decisione sul reclamo cautelare per l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali che ne regolano lo
svolgimento e non si articoli sulla pretesa fondatezza (anche in termini di virtuale accoglibilità) della domanda sostanziale (Cass. n. .2821 del 2009).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 21/06/2023.